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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10829/2026

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sentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1372/2018 depositata il 28/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento per Irpef2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate di Como imputava alcontribuente pro quota i maggiori redditi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, della quale era socioaccomandante.2.

I giudici del merito non condividevano le ragioni del contribuente,che ricorre per cassazione, con unico motivo, illustrato dal deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 с.p.c., avverso la sentenza della CTR indicata inepigrafe che ne ha rigettato l’appello.Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità pertardiva proposizione del controricorso erariale, sollevata dal ricorrente.A fronte della notifica del ricorso, avvenuta in data 19/10/2018,l’Agenzia delle entrate ha notificato il controricorso in data 11/12/2018,avvalendosi della sospensione di nove mesi - di cui all’art. 6, comma 11,D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, per le controversiedefinibili, dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in Cassazione che scadevano, come nel caso di specie, tra ladata di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.2.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazioneall'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione o falsaapplicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 2279 c.c., edell’art. 53 Cost.2.1.

Lamenta che la CTR abbia confermato l'attribuzione pertrasparenza al ricorrente, socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]., del maggior reddito contestato allasocietà in accomandita semplice, proveniente da fatture per operazioniinesistenti, non annotate in contabilità ed emesse in un periodo nel qualela società era posta in liquidazione e, quindi, in violazione dell'art. 2279c.c.2.2.

Giova premettere all’esame del motivo che l’unitarietàdell'accertamento nei confronti delle società di persone comporta che ilricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dauno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società sia tuttii soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente adalcuni soltanto di essi (Cass., Sez.

U., 4/06/2008, n. 14815).Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/20262.3.

La ora richiamata decisione ebbe anche però a precisare che«naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e sociquando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali,come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o cheriguardino la ripartizione del reddito tra i soci», il che è quanto accadutonel caso di specie, ove si controverte, infatti, della inapplicabilità neiconfronti del ricorrente del principio di trasparenza, senza attingere lalegittimità della pretesa tributaria nei confronti della società.3.

Tanto premesso, il motivo di ricorso, con cui si afferma che laCTR, in sostanza, avrebbe dovuto onerare l’Ufficio della prova dellaeffettiva percezione del maggior reddito da parte del socio, è infondato.4.

I primi due commi dell'art. 5 del Tuir dispongono che «i redditidelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita sempliceresidenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota dipartecipazione agli utili» (comma 1); «le quote di partecipazione agli utilisi presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se nonrisultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scritturaprivata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scritturaautenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valoredei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali»(comma 2).5.

Nel d.P.R. n. 917 del 1986 le società di persone non costituisconoun autonomo soggetto passivo d'imposta, ma sono assunte alla stregua dicentri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuitodirettamente ai soci, indipendentemente dalla sua percezione, al terminedell'esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.5.1.

La disposizione ha superato plurimi vagli di legittimitàcostituzionale (Corte Cost. n. 201 del 2020, in riferimento agli artt. 3,primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondoNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026comma, della Costituzione; Corte Cost. n. 53 del 2001, in riferimento agliartt. 3, 24 e 53 Cost.; Corte cost. n. 55 del 1998, in riferimento all’art. 24Cost.), tutti riferiti specificamente alla posizione del socio accomandante inuna società in accomandita semplice.5.2.

Come evidenziato da Corte Cost. n. 201 del 2020 «tale metododell'attribuzione del reddito "per trasparenza" - che non è peculiare delnostro sistema impositivo, costituendo un modello per certi versiconosciuto anche negli ordinamenti di altri Paesi - comporta quindi latassazione IRPEF direttamente in capo ai soci degli utili societari, conimputazione degli stessi per ciascun periodo d'imposta eindipendentemente dalla percezione: assume, così, rilievo il solo fattodella produzione del reddito (con conseguente irrilevanza fiscale delladistribuzione degli utili negli esercizi successivi).

In base a tale sceltalegislativa il presupposto di imposta si realizza, quindi, in capo ai soci enon alla società che, considerata "trasparente", diventa uno "schermo"dietro il quale i primi esercitano collettivamente un'attività economica.Infatti, in forza dell'imputazione al socio del reddito di partecipazione proquota, indipendentemente dall'effettiva percezione, il socio medesimodiventa l'unico soggetto passivo dell'imposta personale, avendo in realtàdichiarato un reddito proprio ancorché il presupposto dell'imposizione siverifichi unitariamente presso l'ente collettivo che lo produce e lo dichiara.Questa diretta imputazione del reddito è la conseguenza logica immediatadel principio accolto dal legislatore tributario di "immedesimazione"esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono,per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata o disgiuntadella società rispetto ai soci.

Tale principio costituisce espressione dellagiuridica irrilevanza della soggettività delle società di persone in campotributario, considerando il Fisco le società di persone come uno schermodietro il quale operano i soci con i particolari poteri di direzione, dicontrollo e di gestione anche se non sono amministratori».

Ancora, «iNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026suddetti soci, dunque, sul piano tributario, sono chiamati a contribuire allepubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato pereffetto dell'attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un poteredi controllo (artt. 2261 e 2320 del codice civile) che, da un lato, li ponegiuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell'indicatoincremento patrimoniale e, dall'altro, rende irrilevante, a questi fini, ladistinzione tra soci amministratori e non amministratori.

L'imputazionereddituale "per trasparenza" delle società di persone, anche avutoriguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nelcaso dell'accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica chegiustificare - dal punto di vista fiscale - la diretta imputazione del risultatoeconomico prodotto dalla società al socio indipendentemente dalla suapercezione dell'utile.

Infatti, anche a prescindere dall'approvazione delrendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili (o dalladecisione unanime dei soci in tal senso), il socio già si trova in unarelazione con il reddito societario prodotto che appare idonea a integrarela peculiare nozione di "possesso", indicato quale presupposto dell'IRPEFdall'art. 1 del TUIR e che costituisce l'indice di capacità contributivaassunto dal legislatore».5.3.

La Corte ha altresì escluso che si possa parlare di presunzionedi distribuzione degli utili in quanto «la previsione del comma 1 delmedesimo art. 5, nello stabilire che l'imputazione avviene"indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismod'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come redditoprodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso.

Lanorma censurata esclude la soggettività passiva tributaria della società dipersone e, in tal modo, elimina lo schermo societario imputandodirettamente ai soci il reddito prodotto dalla società.

Si tratta di unaNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026connotazione strutturale dell'ente ai fini tributari e non di una"presunzione" di distribuzione degli utili».5.4.

Inoltre, il giudice delle leggi ha escluso ogni contrasto di taleprevisione con l’art. 1 Tuir, dovendo ritenersi che «il possesso cui fariferimento il legislatore tributario agli specifici fini dell'IRPEF deve essereinteso, pertanto, quale modo per identificare la relazione del soggetto conla peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituitaappunto dal reddito, secondo le regole giuridiche delle singole categoriereddituali» e che «non arbitrariamente il legislatore tributario haindividuato come indice di capacità contributiva la relazione tra ilpresupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione alsocio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata,indipendentemente dalla percezione».5.5.

Già in precedenza il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 53 del2001) aveva escluso profili di illegittimità di tale previsione, precisandoche fosse «errata l’impostazione per cui il reddito societario, illecitamentesottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto della normaimpugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente fittizio[…] in quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che lasua sottrazione, che è peraltro vicenda interna alla società e non incide sulmomento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente laesistenza».6.

È peraltro comune affermazione in dottrina che tali considerazionisiano anche la conseguenza dell’incondizionato diritto del socio allapercezione degli utili all’approvazione del rendiconto, previsto dall’art.2262 c.c.7.

Nel medesimo ordine di idee, questa Corte ha costantementeritenuto che il maggior reddito risultante dalla rettifica operata neiconfronti di una società di persone vada imputato al socio (come propriodi questo) ai fini dell'Irpef (non essendo la società di persone soggettoNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026passivo dell'imposta sul reddito), in proporzione della relativa quota dipartecipazione (Cass. 29/10/2010, n. 22122; Cass. 12/02/2007, n. 3011;Cass. 27/02/2002, n. 2899).

L’imputazione al socio opera quindi anche incaso di accertamento e prescinde dalla mancata contabilizzazione deiricavi e dai metodi usati dalla società per realizzarli, salve le azioni da luieventualmente esperibili contro la società, in sede civile ordinaria, perrecuperare la sua quota di utile se dovuta (Cass. 30/10/2006, n. 23359).7.1.

E si è precisato che «in tema d'imposte sui redditi delle societàdi persone (nella specie, una s.a.s.), l'imputazione proporzionale deiredditi della società ai singoli soci, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, è indipendente dall'effettiva percezione degli utilie dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale ed opera anchenel caso in cui le quote di partecipazione siano solo formalmente intestateai soci; né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di cui all'art.37, terzo e quarto comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, che, in ipotesidi interposizione fittizia, prevede solo che le persone interposte, ovedimostrino di aver pagato imposte per redditi successivamente imputati adaltro contribuente, possano chiederne ed ottenerne il rimborso, a cuil'Amministrazione procede, nei limiti dell'imposta effettivamente percepita,dopo che l'accertamento sia diventato definitivo nei confrontidell'interponente (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17731 ripresa da Cass.10/06/2015, n. 11989).8.

In giurisprudenza è stato, peraltro, affrontato anche il temadell'illecito commesso dagli amministratori o liquidatori di società dipersone, che è il tema specifico posto dal ricorrente.

Proprio nelle ultimedecisioni citate si è esplicitato ulteriormente che lo svolgimento diun'attività costituente reato da parte di uno dei soci-amministratori di unasocietà di persone, in violazione di norme organizzative o di legge, noncomporta l'interruzione del rapporto organico, sempre che gli atti posti inessere siano comunque pertinenti all'azione della società e rispondano adNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20704; Cass. 26/05/2021, n. 14563).8.1.

In tale ordine di idee, questa Corte ha anche precisato che ilreddito realizzato da una società di persone in conseguenza dell'attivitàdelittuosa di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione dellarispettiva quota, a nulla rilevando che taluni di essi non abbiano concorsonel reato (Cass. 11/06/2007, n. 13575, affermando, in fattispeciesostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, vertendo su attività chesi assume illecita dell’amministratore di società di persone, che«costituisce circostanza irrilevante essere state poste in essere,nell'ambito societario, le attività illecite soltanto da alcuni soci.

Fermorestando che le conseguenze di carattere penale non potranno che essereesclusivamente personali, dal punto di vista fiscale ciascun socio dovràdichiarare la propria quota di reddito di partecipazione, anche se derivanteda attività illecite poste in essere da altro socio»; in tale senso, da ultimo,v. anche Cass. 07/06/2024, n. 15999).9.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1372/2018 depositata il 28/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento per Irpef2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate di Como imputava alcontribuente pro quota i maggiori redditi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, della quale era socioaccomandante.2. I giudici del merito non condividevano le ragioni del contribuente,che ricorre per cassazione, con unico motivo, illustrato dal deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 с.p.c., avverso la sentenza della CTR indicata inepigrafe che ne ha rigettato l’appello.Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità pertardiva proposizione del controricorso erariale, sollevata dal ricorrente.A fronte della notifica del ricorso, avvenuta in data 19/10/2018,l’Agenzia delle entrate ha notificato il controricorso in data 11/12/2018,avvalendosi della sospensione di nove mesi - di cui all’art. 6, comma 11,D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, per le controversiedefinibili, dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in Cassazione che scadevano, come nel caso di specie, tra ladata di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.2. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazioneall'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione o falsaapplicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 2279 c.c., edell’art. 53 Cost.2.1. Lamenta che la CTR abbia confermato l'attribuzione pertrasparenza al ricorrente, socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]., del maggior reddito contestato allasocietà in accomandita semplice, proveniente da fatture per operazioniinesistenti, non annotate in contabilità ed emesse in un periodo nel qualela società era posta in liquidazione e, quindi, in violazione dell'art. 2279c.c.2.2. Giova premettere all’esame del motivo che l’unitarietàdell'accertamento nei confronti delle società di persone comporta che ilricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dauno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società sia tuttii soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente adalcuni soltanto di essi (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815).Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/20262.3. La ora richiamata decisione ebbe anche però a precisare che«naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e sociquando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali,come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o cheriguardino la ripartizione del reddito tra i soci», il che è quanto accadutonel caso di specie, ove si controverte, infatti, della inapplicabilità neiconfronti del ricorrente del principio di trasparenza, senza attingere lalegittimità della pretesa tributaria nei confronti della società.3. Tanto premesso, il motivo di ricorso, con cui si afferma che laCTR, in sostanza, avrebbe dovuto onerare l’Ufficio della prova dellaeffettiva percezione del maggior reddito da parte del socio, è infondato.4. I primi due commi dell'art. 5 del Tuir dispongono che «i redditidelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita sempliceresidenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota dipartecipazione agli utili» (comma 1); «le quote di partecipazione agli utilisi presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se nonrisultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scritturaprivata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scritturaautenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valoredei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali»(comma 2).5. Nel d.P.R. n. 917 del 1986 le società di persone non costituisconoun autonomo soggetto passivo d'imposta, ma sono assunte alla stregua dicentri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuitodirettamente ai soci, indipendentemente dalla sua percezione, al terminedell'esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.5.1. La disposizione ha superato plurimi vagli di legittimitàcostituzionale (Corte Cost. n. 201 del 2020, in riferimento agli artt. 3,primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondoNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026comma, della Costituzione; Corte Cost. n. 53 del 2001, in riferimento agliartt. 3, 24 e 53 Cost.; Corte cost. n. 55 del 1998, in riferimento all’art. 24Cost.), tutti riferiti specificamente alla posizione del socio accomandante inuna società in accomandita semplice.5.2. Come evidenziato da Corte Cost. n. 201 del 2020 «tale metododell'attribuzione del reddito "per trasparenza" - che non è peculiare delnostro sistema impositivo, costituendo un modello per certi versiconosciuto anche negli ordinamenti di altri Paesi - comporta quindi latassazione IRPEF direttamente in capo ai soci degli utili societari, conimputazione degli stessi per ciascun periodo d'imposta eindipendentemente dalla percezione: assume, così, rilievo il solo fattodella produzione del reddito (con conseguente irrilevanza fiscale delladistribuzione degli utili negli esercizi successivi). In base a tale sceltalegislativa il presupposto di imposta si realizza, quindi, in capo ai soci enon alla società che, considerata "trasparente", diventa uno "schermo"dietro il quale i primi esercitano collettivamente un'attività economica.Infatti, in forza dell'imputazione al socio del reddito di partecipazione proquota, indipendentemente dall'effettiva percezione, il socio medesimodiventa l'unico soggetto passivo dell'imposta personale, avendo in realtàdichiarato un reddito proprio ancorché il presupposto dell'imposizione siverifichi unitariamente presso l'ente collettivo che lo produce e lo dichiara.Questa diretta imputazione del reddito è la conseguenza logica immediatadel principio accolto dal legislatore tributario di "immedesimazione"esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono,per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata o disgiuntadella società rispetto ai soci. Tale principio costituisce espressione dellagiuridica irrilevanza della soggettività delle società di persone in campotributario, considerando il Fisco le società di persone come uno schermodietro il quale operano i soci con i particolari poteri di direzione, dicontrollo e di gestione anche se non sono amministratori». Ancora, «iNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026suddetti soci, dunque, sul piano tributario, sono chiamati a contribuire allepubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato pereffetto dell'attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un poteredi controllo (artt. 2261 e 2320 del codice civile) che, da un lato, li ponegiuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell'indicatoincremento patrimoniale e, dall'altro, rende irrilevante, a questi fini, ladistinzione tra soci amministratori e non amministratori. L'imputazionereddituale "per trasparenza" delle società di persone, anche avutoriguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nelcaso dell'accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica chegiustificare - dal punto di vista fiscale - la diretta imputazione del risultatoeconomico prodotto dalla società al socio indipendentemente dalla suapercezione dell'utile. Infatti, anche a prescindere dall'approvazione delrendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili (o dalladecisione unanime dei soci in tal senso), il socio già si trova in unarelazione con il reddito societario prodotto che appare idonea a integrarela peculiare nozione di "possesso", indicato quale presupposto dell'IRPEFdall'art. 1 del TUIR e che costituisce l'indice di capacità contributivaassunto dal legislatore».5.3. La Corte ha altresì escluso che si possa parlare di presunzionedi distribuzione degli utili in quanto «la previsione del comma 1 delmedesimo art. 5, nello stabilire che l'imputazione avviene"indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismod'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come redditoprodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso. Lanorma censurata esclude la soggettività passiva tributaria della società dipersone e, in tal modo, elimina lo schermo societario imputandodirettamente ai soci il reddito prodotto dalla società. Si tratta di unaNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026connotazione strutturale dell'ente ai fini tributari e non di una"presunzione" di distribuzione degli utili».5.4. Inoltre, il giudice delle leggi ha escluso ogni contrasto di taleprevisione con l’art. 1 Tuir, dovendo ritenersi che «il possesso cui fariferimento il legislatore tributario agli specifici fini dell'IRPEF deve essereinteso, pertanto, quale modo per identificare la relazione del soggetto conla peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituitaappunto dal reddito, secondo le regole giuridiche delle singole categoriereddituali» e che «non arbitrariamente il legislatore tributario haindividuato come indice di capacità contributiva la relazione tra ilpresupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione alsocio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata,indipendentemente dalla percezione».5.5. Già in precedenza il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 53 del2001) aveva escluso profili di illegittimità di tale previsione, precisandoche fosse «errata l’impostazione per cui il reddito societario, illecitamentesottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto della normaimpugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente fittizio[…] in quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che lasua sottrazione, che è peraltro vicenda interna alla società e non incide sulmomento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente laesistenza».6. È peraltro comune affermazione in dottrina che tali considerazionisiano anche la conseguenza dell’incondizionato diritto del socio allapercezione degli utili all’approvazione del rendiconto, previsto dall’art.2262 c.c.7. Nel medesimo ordine di idee, questa Corte ha costantementeritenuto che il maggior reddito risultante dalla rettifica operata neiconfronti di una società di persone vada imputato al socio (come propriodi questo) ai fini dell'Irpef (non essendo la società di persone soggettoNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026passivo dell'imposta sul reddito), in proporzione della relativa quota dipartecipazione (Cass. 29/10/2010, n. 22122; Cass. 12/02/2007, n. 3011;Cass. 27/02/2002, n. 2899). L’imputazione al socio opera quindi anche incaso di accertamento e prescinde dalla mancata contabilizzazione deiricavi e dai metodi usati dalla società per realizzarli, salve le azioni da luieventualmente esperibili contro la società, in sede civile ordinaria, perrecuperare la sua quota di utile se dovuta (Cass. 30/10/2006, n. 23359).7.1. E si è precisato che «in tema d'imposte sui redditi delle societàdi persone (nella specie, una s.a.s.), l'imputazione proporzionale deiredditi della società ai singoli soci, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, è indipendente dall'effettiva percezione degli utilie dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale ed opera anchenel caso in cui le quote di partecipazione siano solo formalmente intestateai soci; né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di cui all'art.37, terzo e quarto comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, che, in ipotesidi interposizione fittizia, prevede solo che le persone interposte, ovedimostrino di aver pagato imposte per redditi successivamente imputati adaltro contribuente, possano chiederne ed ottenerne il rimborso, a cuil'Amministrazione procede, nei limiti dell'imposta effettivamente percepita,dopo che l'accertamento sia diventato definitivo nei confrontidell'interponente (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17731 ripresa da Cass.10/06/2015, n. 11989).8. In giurisprudenza è stato, peraltro, affrontato anche il temadell'illecito commesso dagli amministratori o liquidatori di società dipersone, che è il tema specifico posto dal ricorrente. Proprio nelle ultimedecisioni citate si è esplicitato ulteriormente che lo svolgimento diun'attività costituente reato da parte di uno dei soci-amministratori di unasocietà di persone, in violazione di norme organizzative o di legge, noncomporta l'interruzione del rapporto organico, sempre che gli atti posti inessere siano comunque pertinenti all'azione della società e rispondano adNumero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20704; Cass. 26/05/2021, n. 14563).8.1. In tale ordine di idee, questa Corte ha anche precisato che ilreddito realizzato da una società di persone in conseguenza dell'attivitàdelittuosa di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione dellarispettiva quota, a nulla rilevando che taluni di essi non abbiano concorsonel reato (Cass. 11/06/2007, n. 13575, affermando, in fattispeciesostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, vertendo su attività chesi assume illecita dell’amministratore di società di persone, che«costituisce circostanza irrilevante essere state poste in essere,nell'ambito societario, le attività illecite soltanto da alcuni soci. Fermorestando che le conseguenze di carattere penale non potranno che essereesclusivamente personali, dal punto di vista fiscale ciascun socio dovràdichiarare la propria quota di reddito di partecipazione, anche se derivanteda attività illecite poste in essere da altro socio»; in tale senso, da ultimo,v. anche Cass. 07/06/2024, n. 15999).9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 31319/2018Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 10829/2026Data pubblicazione 23/04/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10829/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris