CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado che lo aveva condannato per il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, con cui la Corte territoriale, nonostante un atto di appello del tutto generico, ha puntualmente evidenziato come l'imputato ricoprisse il ruolo di amministratore proprio negli anni in cui si è verificata la crisi da cui è originato il fallimento, compiendo consapevolmente scelte gestionali rivolte ad aumentare l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario per poi abbandonarla al proprio destino; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - è parimenti manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non sussistente, atteso che i giudici del gravame hanno reso una congrua motivazione, a fronte dì un motivo di appello generico in cui non si indicava neppure l'importo degli avvisi tributari annullati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur