CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36089/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21934 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21934del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLCMGV 75B27 E507M) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H53 H703J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 230/2020, pubblicatain data 11 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’agente della riscossione ha proceduto, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al pignoramento dei cre- diti vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di AM Au- tomatic [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di crediti iscritti a ruolodi varia natura, fino a concorrenza dell’importo di € 212.108,29. Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Il debitore ha proposto opposizione, contestando il diritto dell’agente di procedere ad esecuzione forzata per i crediti fatti valere, in quanto prescritti, e deducendo altresì vizi della pro- cedura di riscossione che avevano determinato, a suo dire, la nullità dell’atto di pignoramento. Il processo esecutivo è stato oggetto di chiusura anticipata, a seguito della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato. Il Tribunale di Lecco ha dichiarato cessata la materia del con- tendere con riguardo a sette delle cartelle poste a base del pi- gnoramento, in quanto annullate per legge; ha dichiarato il di- fetto di giurisdizione con riguardo ad un’altra cartella, relativa a credito tributario; ha, inoltre, dichiarato venuto meno l’inte- resse alla decisione sull’opposizione agli atti esecutivi e riget- tato l’opposizione all’esecuzione, con riguardo alle residue cin- que cartelle. Ricorre il Pelacchi, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « errata interpre- tazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1, 8° comma, D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016 , nonché dell’ art. 4 novies del D.L. n. 34/2019(recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), convertito nella legge n. 58/2019(recante “norma di interpre- tazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]”) in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3, c.p.c.». Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Con il secondo motivosi denunzia «violazione dell’ art. 2948 c.c. e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 7 legge 212/2000, art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». 2.Si premette che il Pelacchi ha avanzato una duplice opposi- zione: a) ha contestato il diritto dell’agente della riscossione di proce- dere ad esecuzione forzata, in ragione della pretesa prescri- zione dei crediti fatti valere in sede esecutiva; b) ha fatto valere vizi di regolarità della procedura di riscossione che avevano determinato, a suo dire, la nullità dell’atto di pi- gnoramento. L’opposizione va, dunque, qualificata: a) in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sotto il primo profilo (suba); b) in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.sotto il secondo profilo (sub b). Non essendovi qualificazione espressa da parte del giudice di primo grado, non può operare il cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, onde il presente ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado potrebbe ritenersi ammissibile esclusivamente in relazione all’opposizione agli atti esecutivi, mentre è da ritenere senz’altro radicalmente inammissibile con riguardo all’opposi- zione all’esecuzione. D’altra parte, con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi, lo stesso tribunale ha –nella sostanza – ravvisato il difetto di in- teresse delle parti ad una decisione di merito (con sostanziale cessazione della materia del contendere), in quanto la dichia- razione negativa del terzo aveva determinato la chiusura del Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 processo esecutivo e, dunque, l’irrilevanza delle questioni atti- nenti alla regolarità dell’atto di pignoramento, questioni che ha preso in considerazione (giudicandole infondate) esclusiva- mente ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sostan- zialmente effettuata sulla base del principio della cd. soccom- benza virtuale. 3.Tanto premesso, il presente ricorso risulta certamente pro- posto al fine di contestare il merito della decisione impugnata che, avendo escluso la prescrizione dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione, ha rigettato l’opposizione all’ese- cuzione di cui all’art. 615 c.p.c.: le specifiche censure rivolte avverso tale statuizione sono formulate, in particolare con il se- condo motivo del ricorso; inoltre, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., lo stesso ricorrente sostiene che, in proposito, sarebbe sopravvenuto un giudicato esterno so- stanziale (di annullamento delle cartelle di pagamento in con- testazione), insistendo, di conseguenza, per l’accoglimento della sua opposizionesotto tale profilo. Come anticipato,peraltro, sotto questo aspetto, risulta pregiu- diziale ed assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, per le ragioni già esposte. 4.In realtà, il ricorso deve ritenersi inammissibile anche con riguardo al primo ed al terzo motivo, per quanto tali motivi non risultino specificamente diretti a contestare la decisione sulla prescrizione, in quanto le censure con essi formulate non si confrontano adeguatamente con l’effettivo contenuto e con l’ef- fettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sull’opposi- zione agli atti esecutivi e non ne colgono, pertanto, adeguata- mente il senso. 4.1Come già chiarito, il tribunale non ha affatto deciso il merito dell’opposizioneagli atti esecutivi, avendo ritenuto che, con ri- guardo alla stessa, fosse venuto meno l’interesse delle parti alla Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 decisione, a seguito della definitiva chiusura del processo ese- cutivo, per la dichiarazione negativa del terzo pignorato, ed ha esaminato, dunque, i relativi motivi solo ai fini della regolamen- tazione delle spese di lite, sulla base del principio della cd. soc- combenza virtuale. 4.2Il ricorrente non contesta specificamente la statuizione con cui è stato rilevato il sopravvenuto difetto di interesse delle parti all’opposizione agli atti esecutivi (e che, peraltro, è del tutto conforme, in diritto, al costante indirizzo di questa Corte: cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014 , Rv. 631879 -01), né contesta in modo specifico, in verità, neanche il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione dellespese di lite, recante la sua condanna in ragione del prin- cipio della soccombenza, condanna che, peraltro, deve ritenersi di per sé adeguatamente sostenuta anche solo in ragione del rigetto dell’opposizione all’esecuzione (non sindacabile nella presente sede). 4.3Il ricorrente si limita , in effetti, a contestare (con il primo motivo) le affermazioni del tribunale relative alla regolarità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate –Riscos- sione, senza però chiarire le conseguenze pregiudizievoli che da tale specifica statuizione gli sarebbero derivate e che inten- derebbe far valere nella presente sede; sostiene, altresì (con il terzo motivo), che «il Tribunale di Lecco ha errato nel non va- lutare che negli atti prodromici al pignoramento (cartelle) de- vono essere indicate le modalità di calcolo e dei compensi di riscossione», non solo senza chiarire, anche in questo caso, quale sarebbe la specifica statuizione pregiudizievole derivante da tale affermazione che intenderebbe contestare nella pre- sente sede ma, addirittura, e soprattutto, senza neanche richia- mare, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il con- tenuto degli atti introduttivi della sua opposizione, con la Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 specifica deduzione del dedotto vizio formale, in relazione alle cartelle di pagamento tuttora in contestazione e non solo in re- lazione all’atto di pignoramento (secondo quanto, invece, par- rebbe emergere dagli atti). 4.4Dunque, anche le censure non specificamente rivolte a con- testare la decisione sulla prescrizione dei crediti fatti valere nel procedimento esecutivo ormai definito devono ritenersi inam- missibili, per difetto di specificità, il che assorbe ogni altra que- stione, anche in relazione alla regolarità del contraddittorio. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, essendo irrego- lare, in quanto tardiva, la costituzione dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], per violazione dell’art. 370 c.p.c., nella formula- zione vigente al momento della scadenza del relativo termine: il ricorso risulta, infatti, notificato in data 1° agosto 2020; il controricorso risulta notificato in data 6 ottobre 2020, oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso, scadenza avvenuta in data 21 agosto 2020; ed è appena il caso di rilevare, in proposito, che non è applicabile, nella specie, il regime della sospensione feriale dei termini processuali, avendo la controversia ad oggetto una op- posizione esecutiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 21934/2020 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d