CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 41001/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenute; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed € 2.000,00 di ammenda; Ritenuto che il primo motivo lamenta la mancata assunzione di prova documentale fotografica ritraente il furgoncino stracolmo di cavolfiori e finocchi, che avrebbe dimostrato l'uso del machete sequestrato; che tuttavia la sentenza impugnata dà argomentata contezza dell'inidoneità delle immagini fotografiche a dimostrare a offrire certezza sulla proprietà del furgoncino e non potrebbe surrogare la mancata giustificazione fornita nell'immediatezza dall'imputato; che «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01); che il secondo motivo riguardante l'assenta omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la sentenza che evidenzia la mancata deduzione di specifici elementi positivi in tal senso valorizzati, nemmeno richiamati nel ricorso in esame; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 gliere es