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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24208/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4515/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione.

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore del ricorrente, che tuttavia non contiene argomentazioni utili a smentire e conclusioni di seguito formulate.

Preso atto del deposito di conclusioni anche da parte del difensore di parte civile.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al travisamento della prova testimoniale (primo motivo) e alla valutazione probatoria degli screenshot disconosciuti (secondo motivo) — non sono consentiti in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Trovano, infatti, applicazione l'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che non vi è questione di inutilizzabilità degli screenshot, trattandosi non già di messaggi inviati, ma di immagini dello stato di whatsapp dell'imputato, come tale visibile a tutti i suoi contatti e la cui veicolazione nel corso del processo è passata attraverso le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di valutazione argomentata del giudice di appello.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'asserita omessa valutazione della consulenza tecnica di parte— è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha chiarito, con motivazione effettiva, le ragioni per cui l'irritualità dell'acquisizione della consulenza, senza un esame dibattimentale dell'esperto, ne abbia minato la rilevanza a discarico. [OSCURATO:PERSONA], a questo riguardo, che i contributi tecnici degli esperti nominati dalle parti non possono avere ingresso nel dibattimento se non dopo l'escussione del firmatario dell'elaborato. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, l'imputato non deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a scarne conclusioni ed ha depositato la propria memoria senza il rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Quanto al primo aspetto, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4515/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore del ricorrente, che tuttavia non contiene argomentazioni utili a smentire e conclusioni di seguito formulate. Preso atto del deposito di conclusioni anche da parte del difensore di parte civile. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al travisamento della prova testimoniale (primo motivo) e alla valutazione probatoria degli screenshot disconosciuti (secondo motivo) — non sono consentiti in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Trovano, infatti, applicazione l'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che non vi è questione di inutilizzabilità degli screenshot, trattandosi non già di messaggi inviati, ma di immagini dello stato di whatsapp dell'imputato, come tale visibile a tutti i suoi contatti e la cui veicolazione nel corso del processo è passata attraverso le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di valutazione argomentata del giudice di appello. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'asserita omessa valutazione della consulenza tecnica di parte— è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha chiarito, con motivazione effettiva, le ragioni per cui l'irritualità dell'acquisizione della consulenza, senza un esame dibattimentale dell'esperto, ne abbia minato la rilevanza a discarico. [OSCURATO:PERSONA], a questo riguardo, che i contributi tecnici degli esperti nominati dalle parti non possono avere ingresso nel dibattimento se non dopo l'escussione del firmatario dell'elaborato. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, l'imputato non deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a scarne conclusioni ed ha depositato la propria memoria senza il rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Quanto al primo aspetto, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M
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