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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 49391/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Trapani del 25 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 2 del d.

Igs. n. 152 del 2006, contestatogli quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accertato in Castellammare del Golfo in epoca anteriore e prossima all'8 maggio 2017.

Preso atto che, con ordinanza del 9 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificando come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso sentenza di condanna alla sola ammenda.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità; il Tribunale, infatti, ha legittimamente ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 256 del d.

Igs. n. 152 del 2006, ascrivendo all'imputato l'illecito smaltimento delle pedane e delle circa 5.300 bottiglie di vino invendute, rinvenute casualmente in corrispondenza del pcnte "Burrone" dell'autostrada A29, essendo rimasta assertiva, oltre che inverosimile, la tesi del futuro riutilizzo delle bottiglie, che, come precisato dal teste Sugameli, non costituiva un'operazione abituale per la società, tanto più ove si consideri che l'imbottigliamento del vino veniva curato da una società diversa da quella amministrata dall'imputato.

Del resto, ha osservato ragionevolmente il giudice monocratico, che la permanenza dei rifiuti abbia avuto lunga durata e non sia stata accidentale e provvisoria, era desumibile dal fatto che le bottiglie ritrovate erano state in parte coperte dalle sterpaglie, la cui crescita ha richiesto vari mesi, dovendosi quindi concludere che, al cospetto della disamina non illogica operata dal Tribunale, non vi è spazio per l'accoglimento della ricostruzione alternativa dei fatti evocata dalla difesa nell'impugnazione.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato rinarcato, in maniera non illogica e dunque non sindacabile in questa sede, che "la condotta tenuta dall'imputato non ha fatto emergere neppure un qualche minimo elemento di valore positivo", non potendosi ritenere tale l'intervenuta rimozione dei rifiuti dall'area, "trattandosi di adempimento eseguito a seguito dell'instaurazione del procedimento penale" (pag. 5 della decisione impugnata).

Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza gravata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Trapani del 25 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006, contestatogli quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accertato in Castellammare del Golfo in epoca anteriore e prossima all'8 maggio 2017. Preso atto che, con ordinanza del 9 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo ha trasmesso gli atti a questa Corte, qualificando come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso sentenza di condanna alla sola ammenda. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità; il Tribunale, infatti, ha legittimamente ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, ascrivendo all'imputato l'illecito smaltimento delle pedane e delle circa 5.300 bottiglie di vino invendute, rinvenute casualmente in corrispondenza del pcnte "Burrone" dell'autostrada A29, essendo rimasta assertiva, oltre che inverosimile, la tesi del futuro riutilizzo delle bottiglie, che, come precisato dal teste Sugameli, non costituiva un'operazione abituale per la società, tanto più ove si consideri che l'imbottigliamento del vino veniva curato da una società diversa da quella amministrata dall'imputato. Del resto, ha osservato ragionevolmente il giudice monocratico, che la permanenza dei rifiuti abbia avuto lunga durata e non sia stata accidentale e provvisoria, era desumibile dal fatto che le bottiglie ritrovate erano state in parte coperte dalle sterpaglie, la cui crescita ha richiesto vari mesi, dovendosi quindi concludere che, al cospetto della disamina non illogica operata dal Tribunale, non vi è spazio per l'accoglimento della ricostruzione alternativa dei fatti evocata dalla difesa nell'impugnazione. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato rinarcato, in maniera non illogica e dunque non sindacabile in questa sede, che "la condotta tenuta dall'imputato non ha fatto emergere neppure un qualche minimo elemento di valore positivo", non potendosi ritenere tale l'intervenuta rimozione dei rifiuti dall'area, "trattandosi di adempimento eseguito a seguito dell'instaurazione del procedimento penale" (pag. 5 della decisione impugnata). Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza gravata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 49391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris