CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1981
Cassazione n. 39238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare rispetto alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena nei minimi edittali in ordine alla contestazione del delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.p.r. 390/1990; Ritenuto che le determinazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità, non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, negato che i fatti ascritti, sebbene riconducibili al comma 5 dell'art. 73 D.p.r. 309/12990, fossero di lieve entità, sul rilievo della organizzazione delle modalità di commercializzazione dello stupefacente, della reiterazione della condotta illecita e della suddivisione dei ruoli tra i compartecipi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre