CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2026
Cassazione n. 25864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroPUGLIESE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3437 - controricorrente –avverso la sentenza n. 234/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/04/2025 R.G.N. 2447/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli,in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 21313/2025Pugliese avverso sentenza del Tribunale di Napoli del 4/5N/u2m0er2o 3se,z ionale 3437/2026Numero di raccolta generale 25864/2026dichiarava irripetibile, da parte della Regione Campania, la somma diData pubblicazione 27/09/2026€. 31.652,00.2. Pugliese, funzionaria di cat. D6, aveva chiesto dichiararsiirripetibili le somme ad essa corrisposte dal 2009 al 2019 pertrattamenti accessori erogati in forza dell’art. 2 della L.R. Campania n.20/2002 e dell’art. 1 della L.R. Campania n. 25/2003. Tali disposizioniavevano introdotto nell’art. 58 della L.R. n. 10/2001 i commi 2 e 4 che,rispettivamente, prevedevano l’istituzione di un fondo per il personalecomandato o distaccato in servizio presso le segreterie particolari didiretta collaborazione col Presidente della Giunta, il [OSCURATO:PERSONA] Presidente egli Assessori, destinato a finanziare un trattamento economicoaccessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazionedel salario accessorio previsto dai [OSCURATO:PERSONA] DecentratiIntegrativi del personale di ruolo del Consiglio Regionale; e le risorseper l’incremento dell’attività istituzionale e per l’assistenza agli organi,integrative a quelle previste dalla lettera, appostandolo su appositoCapitolo di Bilancio del Consiglio Regionale.3. [OSCURATO:PERSONA], investita della questione con ordinanzadella Corte dei Conti resa in sede di giudizio di parificazione per gliesercizi finanziari 2015 e 2016, con sentenza n. 146/2019, avevadichiarato l’illegittimità costituzionale di tali disposizioni, sulpresupposto che il fondo destinava risorse ad “elargizioni indistinte”, inragione della mera attività di assistenza agli Organi del Consiglio, al difuori dell’ambito in cui ciò poteva ritenersi consentito, segnato dallacontrattazione collettiva nazionale di comparto, che ancorava talibenefici alla finalità di “«Promuovere effettivi e significativimiglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delleamministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante larealizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progettistrumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e diNumero registro generale 21313/2025controllo quali quantitativi dei risultati» (così l’art. 17 del CCNL 1°N uamperroi sleez ionale 3437/2026Numero di raccolta generale 25864/20261999).Data pubblicazione 27/09/2026Le disposizioni in questione, oltre a non essere coerenti con tali criteri,erano state giudicate in contrasto con la riserva di competenzaesclusiva assegnata al legislatore statale dall’art. 117, comma 2, lett.l) della Costituzione, con conseguente illegittimo aggravio di spesa «perciò stesso», con conseguente ulteriore violazione degli artt. 81 e 97,comma 1, della Costituzione.4. A seguito di tale arresto, la Regione, con atto del 3/11/2020,aveva chiesto a Pugliese la restituzione della somma di €. 48.914,17.5. Pugliese aveva agìto in giudizio in accertamento negativoassumendo che i compensi in questione le erano stati erogati in ragionedella partecipazione a specifiche attività progettuali svolte in base adirettive vincolanti per i dipendenti, estranee alle ordinarie mansioni erese fuori dell’orario di lavoro.6. La Regione aveva resistito assumendo che si trattasse di compitirientranti nei mansionari, come tali già compensate dal CCNL, conconseguente rispetto di Cost.36, e che per la qualifica rivestita laricorrente non aveva diritto alla remunerazione del lavoro straordinario.7. Il Tribunale, per quanto ancora rileva, aveva rigettato il ricorsoperché: l’erogazione era comunque indebita in quanto erogata confondi previsti da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;come tale era ripetibile secondo l’art. 2033 c.c. in relazione a Cort.Cost. n. 8/2023.8. A fondamento del parziale accoglimento del gravame propostodalla lavoratrice, per quanto ancora rileva, la Corte di appello, dopoaver affermato che la richiesta di ripetizione non poteva fondarsisull’art. 2041 c.c., come nella stessa prospettato, ma andavaqualificata come fondata su una ipotesi di indebito oggettivo, come giàfatto dal giudice di prime cure; rilevato che Pugliese, assumendotrattarsi di “attività ulteriori”, invocava in sostanza l’art. 2126 c.c. , lacui applicabilità era stata fatta salva anche da Cort. Cost. n. 8/2023, eda Cass. n. 36358/2021; assumeva che nella specie era dNoucmuermo reegnisttroa gteon erale 21313/2025Numero sezionale 3437/2026che la ricorrente aveva reso, in forza di specifici e distinti contratti delNumero di raccolta generale 25864/202624/6/2018 (recte 24/6/2015) e relativo al periodo 16/3-31/1D2at/a 2pu0b1bli6ca zione 27/09/2026prestazioni espressamente definite «riferite ad attività istituzionali nonordinarie, non comprese nei compiti e doveri di ufficio», e da prestarsifuori dell’orario di lavoro. I relativi compensi, rispettivamente pari a €.8.700,00 annui e €. 11.500,00 annui, per complessivi €. 20.200,00erano pertanto stati legittimamente erogati. Né era contestato che leprestazioni fossero state rese ed i relativi compensi fossero compresiin quelli dei quali era stata chiesta la ripetizione.Nel resto, la pretesa attorea era infondata, posto che il mero fatto chele indennità finanziate con i fondi dichiarati illegittimi fossero statedisciplinate dalla contrattazione di sede in termini di requisiti dierogazione non consentiva di ritenere che si trattasse di prestazioniaggiuntive rispetto a quelle disciplinate e retribuite dalla contrattazioneordinaria.9. Per la cassazione della sentenza ricorre la Regione Campaniacon atto affidato a due motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt.2, comma 3, e 45 comma 1 deld.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 2033 c.c..Indiscusso che la prestazione oggetto della pretesa restitutoria fossestata resa in esecuzione del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e laRegione e come tale illegittimamente remunerata fuori delle regolepreviste dalla contrattazione collettiva di comparto, la pretesa (ed inrealtà inesistente) estraneità del compito ai mansionari era irrilevantepotendo semmai fondare una pretesa ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 enon ex art. 2126 c.c. la cui applicabilità era esclusa dalla sentenza dellaCorte Costituzionale, ed a titolo di lavoro autonomo separato, o a titolodi straordinario (peraltro escluso per la Categoria D), e non in base aicontratti speciali invalidati dall’annullamento della L.R.., nuNlulmi einro rdegiifsterot gteon erale 21313/2025Numero sezionale 3437/2026di valida base contrattualcollettiva.Numero di raccolta generale 25864/20262. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al nD.a ta3 p ubdbleical zione 27/09/2026primo comma dell’art. 360 c.c., violazione dell’art. 2126, comma 1 c.c.Tale disposizione si applica infatti in caso di nullità delcontratto/rapporto, e non della clausola nulla che attribuisce unbeneficio economico (Cass. n. 25018/2017, 30748/2021,10452/2025).3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, sono fondati.4. Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, allamotivazione delle quali si fa qui rinvio ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c.,dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. inlegge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare,senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimodecreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto dieffettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove iltrattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato alpersonale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n.25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n.69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fattisalvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alledisposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché glieffetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», ladichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n.146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, qualiintrodotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazionedegli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt.81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità dellesomme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.5. La deroga operata dalla sentenza impugnatNaum erof arecgiestnro dgeon erale 21313/2025Numero sezionale 3437/2026riferimento a Cass n. 36358/2021, sulla mera base dell’accertamentoNumero di raccolta generale 25864/2026che le prestazioni rese negli anni 2015 e 2016, regolate da Daaptap poubsbilitcia zione 27/09/2026contratti, erano «riferite ad attività istituzionali non ordinarie, noncomprese nei compiti e doveri di ufficio», non è conforme a diritto,perché il precedente applicato riguarda il caso di svolgimento, da partedel dirigente, di mansioni dirigenziali superiori per le quali sianovalidamente previste, dalla contrattazione collettiva, superiorierogazioni alle quali osterebbe in linea di principio l’omnicomprensivitàdella retribuzione dei dirigenti; mentre qui non si tratta di mansionisuperiori ma di mansioni aggiuntive equivalenti per le quali sia pattuitoa livello individuale un compenso a parte non previsto e regolato dalCCNL, a valere su fondi regionali la cui istituzione da parte di una leggeregionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ragionedella violazione della riserva di competenza statale. E le sopra citateCass. nn. 20482 e 20483/2026 hanno osservato che è del tutto pacificonella giurisprudenza di questa Corte che nel campo di applicazione degliartt. 40 e segg. del d.lgs. n. 165/2001, giudicato nella specie applicabiledalla sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, se sono nulle ledisposizioni della contrattazione integrativa che eccedano le materie edi limiti previsti dalla contrattazione nazionale (Cass SU n. 9146/2009)– ed infatti Cort. Cost. n. 146/2019 affermò pure che «I commi 3 e 5del medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001, - ilprimo sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002, ilsecondo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 25 del 2003 -,che disciplinano le modalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiticon le norme dichiarate costituzionalmente illegittime, divengono nonpiù applicabili e sono dunque destinati a seguire la stessa sorte delledisposizioni da cui dipendono (sentenza n. 123 del 2019)» (il comma 5demandava la regolazione della materia alla contrattazione decentrataregionale) - a maggior ragione sono nulli, e non meramente annullabili,gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi nonNumero registro generale 21313/2025legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti (Cass NSuUme ro nse.z ionale 3437/2026Numero di raccolta generale 25864/202621744/2009; Cass. nn. 24216/2017, 14672/2022).Data pubblicazione 27/09/20266. Da quanto premesso consegue anche la fondatezza delladenuncia di violazione dell’art. 2126 c.c., posto che, come pure ribaditonelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026 cit., il fatto che parte delleprestazioni oggetto di causa avrebbe avuto consistenza di attività“aggiuntive” rispetto ai normali compiti d’ufficio, da svolgere fuoriorario e non obbligatorie, è del tutto irrilevante in senso contrario, sulpiano dell’invocazione dell’art. 2126 c.c., che riconosce, in caso dirapporto nullo, il diritto ai compensi, «atteso che in caso di nullitàdell’attribuzione di trattamenti economici per contrasto con i limiti o ivincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste ildiritto dell’ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ailavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, nontrovando applicazione l’art. 2126, secondo comma, cod. civ., in quantola nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio l’atto chericonosce il beneficio (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. L, 29/10/2021,n. 30748)» (così Cass. n. 10452/2025).7. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata. Poiché non risultano necessari ulterioriaccertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causadeve essere decisa nel merito con rigetto della domanda azionata daPugliese.8. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo.9. Le spese dei giudizi di merito sono invece compensate, inragione dell’esito degli stessi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa le spese dei giudizidi merito. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaNumero registro generale 21313/2025ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaNu mienro s€ez ionale 3437/2026Numero di raccolta generale 25864/20264.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre alle speseData pubblicazione 27/09/2026forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta