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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45602/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-7/7 FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altro, contro la sentenza del Tribunale di Matera del 7.7.2017 in quanto ritenuto confezionato in termini non coerenti con l'onere di specificazione delle censure imposto dall'art. 581 cod. proc. pen.; considerato che il motivo articolato nei due ricorsi, del tutto identici, è meramente assertivo, limitandosi il difensore a contrastare la diagnosi di genericità operata dalla Corte di Appello insistendo, invece, sulla esistenza di censure che avrebbero meritato un vaglio di merito, senza tuttavia né confrontarsi con le argomentazioni giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata né, tantomeno, indicare i termini in cui le questioni di cui si lamenta l'omessa considerazione erano state sollevate con l'atto di gravame e, in particolare, come ed che nodo questo fosse stato articolato in termini tali da porsi in diretta correlazione con il contenuto della decisione gravata; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] re il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-7/7 FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altro, contro la sentenza del Tribunale di Matera del 7.7.2017 in quanto ritenuto confezionato in termini non coerenti con l'onere di specificazione delle censure imposto dall'art. 581 cod. proc. pen.; considerato che il motivo articolato nei due ricorsi, del tutto identici, è meramente assertivo, limitandosi il difensore a contrastare la diagnosi di genericità operata dalla Corte di Appello insistendo, invece, sulla esistenza di censure che avrebbero meritato un vaglio di merito, senza tuttavia né confrontarsi con le argomentazioni giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata né, tantomeno, indicare i termini in cui le questioni di cui si lamenta l'omessa considerazione erano state sollevate con l'atto di gravame e, in particolare, come ed che nodo questo fosse stato articolato in termini tali da porsi in diretta correlazione con il contenuto della decisione gravata; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] re il Pre
Sentenza Cassazione n. 45602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris