CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 luglio 2021
Cassazione n. 04881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6887/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2002 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. AGRICOLA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. Grazioli n. 75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 191/2021 depositata il30/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trento respinse l’opposizione di Euroservizi 2002 s.r.l. nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento della somma di € 14.928,29, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli. A seguito di rituale impugnazione della ditta soccombente, la Corte d’appello di Trento rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne che la prova della fornitura in capo al Consorzio fosse stata dimostrata, oltre che dalle fatture azionate in via monitoria, anche dai documenti di trasporto, dalle prove testimoniali e dalle contabili bancarie. Aggiunse, quanto alla ritenuta responsabilità ex art. 96 comma 3° c.p.c., che vi fossero molteplici elementi idonei a palesare la finalità sostanzialmente defatigatoria dell’opposizione. Contro la predetta sentenza (n. 191/2021) ricorre per cassazione Euroservizi 2002 s.r.l., sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 c.c. e 112 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso l’esame del terzo motivo di gravame (pag. 8 - 10 dell’atto di appello), avente ad oggetto la inefficacia e/o nullità del contratto verbale intercorso tra le parti in causa, perché concluso da soggetto privo di potere rappresentativo, non essendo in possesso di un “mandato scritto”. 2) Con il secondo mezzo, Euroservizi 2002 s.r.l.si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 96 comma 3° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la ritenuta sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata. Il rigetto nel merito della domanda non costituirebbe circostanza di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione dell’istituto della responsabilità processuale aggravata. 3) Il primo motivo è infondato, sotto entrambi i profili evidenziati dalla ricorrente. Con riguardo all’art. 1398 c.c., è pur vero che, in tema di contratto stipulato da "falsusprocurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra unamera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (Sez. U, n. 11377 del 3 giugno 2015). Purtuttavia, il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto (Sez. 2, n. 1751 del 24 gennaio 2018; Sez. 6-3, n. 26871 del 13 settembre 2022). Nella specie, il Consorzio ha fatto proprio il contratto concluso dal sedicente mandatario Martini, provvedendo all’inoltro della merce. Con riguardo all’art. 112 c.p.c., non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione,in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Sez. 3, n. 24953 del 6 novembre 2020). Perciò, avendo la Corte distrettuale affermato di trattare “congiuntamente” le doglianze relative al merito ed avendo affrontato il problema sostanziale sotteso al contenuto della censura asseritamente trascurata, nessuna violazione dell’art. 360 c.p.c. può reputarsi perfezionata. 4) Il secondo motivo è infondato. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali (Sez. 3, n. 26545 del 30 settembre 2021; Sez. U, n. 22405 del 13 settembre 2018). In tal senso, la Corte trentina ha argomentato che le tesi (di merito) dell’appellante sul riconoscimento del Tribunale circa la legittimità del decreto ingiuntivo sarebbero state inverosimili, come, in generale, tutte le argomentazioni sollevate sul piano probatorio avrebbero dimostrato “una finalità sostanzialmente defatigatoria” dell’opposizione. E tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giacché la condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Sez. 2, n. 20018 del 24 settembre 2020; Sez. 6-3, n. 29812 del 18 novembre 2019). La memoria ex art 378 c.p.c. della ricorrente non contiene elementi utili a modificare il quadro testé esposto. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se