CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 1940
Cassazione n. 14862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1940 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette la memoria con motivi aggiunti presentata dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio del reato di cui al capo c) perché estinto per intervenuta prescrizione, ferma la richiesta di assoluzione per tutti i reati contestati; , •,\:n^". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'Il maggio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, che aveva condannato Bonazza per il reato di usura relativo alla dazione di due assegni per l'importo complessivo di C 14.500,00 (capo c) e dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di usura contestati ai capi a), b), per i rimanenti episodi di cui al capo c) e di estorsione di cui al capo d) 1.1 Al riguardo il difensore lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione in quanto nell'usura reale di cui al capo a) era pacifico che il vivaio era stato venduto al prezzo di 200 milioni di lire contro i 700 milioni di lire oggetto di contestazione e che comunque le piante erano invendibili, come riferito dal teste Gaffo; era anche risultato che sulla base dei prospetti e dei valori dati dalla stessa parte offesa Barberio la retrovendita era stata effettuata senza alcun interesse di carattere usurario; sempre nella usura reale era risultato che il valore della casa era di C 450.000,00 e non di C 903.332,50 come contestato; nella usura astratta era risultato pacifico che nessun interesse era stato preteso da Bonazza sui prestiti effettuati, come era stato riconosciuto anche dal consulente tecnico delle parti civili Dott. Cenedese; per quanto riguardava il reato di estorsione contestato al capo d), era risultato incontestato che non vi era un momento successivo al fatto usurario in cui il soggetto attivo avesse esercitato violenza o minaccia al fine di ottenere i concordati interessi o altri vantaggi usurari. 1.2 D difensore denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e comunque inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art.606 comma 1 lett. c) sia sotto il profilo della utilizzazione di una prova inesistente, sia sotto il profilo della omissione della valutazione di prove di rilievo decisivo nell'ambito dell'apparato motivazionale della sentenza: emergeva l'assoluta inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle parti civili. 1.3 D difensore denuncia inosservanza e comunque erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettera b) in correlazione all'art 533 cod. proc. pen. oltre che mancanza di motivazione ex art 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.: in particolare, la vendita della casa era stata giustificata da [OSCURATO:PERSONA] "per poter finalmente avere un qualcosa che ci permettesse di andare avanti" (pag.69 verbale di udienza 19.10.2015); l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] era pesantemente indebitata; la vendita del vivaio era stata decisa da tutti i soci perché il vivaio era ormai vecchio e privo di valore; la consegna di assegni era conseguente allo sconto che Bonazza faceva degli assegni dei clienti di Barbiero, sul quale sconto non era stato chiesto alcun interesse; 1.4 il difensore denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) e comunque inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 606 comma 1 lettera c) cod. proc. pen.: la "consulenza Cenedese", che era delle parti civili e non del Pubblico Ministero, non solo non offriva alcuna prova circa l'usurarietà del rapporto inter partes, ma offriva prova indiretta contraria. 1.5 n difensore denuncia inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettera b) e comunque mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera c) cod.proc.pen. nella parte in cui aveva posto a carico dell'imputato un inammissibile onere della prova, in quanto era la pubblica accusa che aveva mancato di dare la prova che l'imputato nel legittimo esercizio di un finanziamento avesse goduto o si fosse fatto promettere interessi o vantaggi usurari. 1.6 II difensore denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) e comunque inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 606 comma 1 lettera c) cod. proc. pen.: la censura atteneva alla ritenuta sussistenza da parte della Corte di appello del carattere usurario del prestito di euro 13.500 per aver calcolato l'importo di euro 1.000 nonché l'assegno in bianco quali interessi usurari: era incontrovertibile che l'assegno in bianco fu dato spontaneamente da Barbiero a Bonazza a garanzia del pagamento del debito e che al momento del pagamento l'assegno sarebbe stato restituito, per cui nessun interesse o vantaggio usurario era stato quantificato, chiesto o promesso; comunque, la messa all'incasso di un assegno dato in garanzia, e quindi in violazione di un accordo tra le parti poteva semmai concretizzare il reato di truffa, ma non quello di usura. 1.7 II difensore denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) e comunque inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 606 comma 1 lettera c) cod. proc. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e del danno di lieve entità. 1.8 il difensore denuncia inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lettera b) in quanto /in ordine al termine di prescrizione, il dies a quo era stato indicato dalla Corte "al 29/06/2021 cui vanno aggiunti giorni 90 di sospensione" (pagina 5 sentenza impugnata): era agevole rilevare che il giorno della prescrizione andava calcolato non in quello di scadenza dell'assegno ma in quello della erogazione della somma di euro 13.500 con la contestuale d'azione degli assegni di euro 14.500 dell'assegno in bianco erogazione avvenuta il 25 novembre 2008: pertanto il giorno della prescrizione era il 25/05/2021, cui andavano aggiunti i giorni 90 di sospensione, e quindi il giorno definitivo della prescrizione era il 23 agosto 2021. 1.9 II difensore denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 comma 1 lettera d) e comunque la mancanza di motivazione sul punto nella parte in cui la Corte aveva ritenuto non decisiva la prova orale chiesta dall'appellante: era palese la decisività della audizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al profilo dell'usura reale per la vendita della casa, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al profilo dell'usura reale della vendita del vivaio e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al profilo dell'usura astratta in tema di scambio della cambiali. Il difensore presentava memoria aggiunta con la quale chiedeva dichiararsi estinto per prescrizione il reato di cui al capo c) per maturata prescrizione, ferma restando la richiesta di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste da tutti i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento ai primi cinque motivi di ricorso, si deve infatti rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto della documentazione prodotta ed alla attendibilità della persona offesa. Con specifico riguardo a tale aspetto, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese, sottolineando in particolare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato riscontro nelle narrazione della moglie e dei figli, in quanto tutto il nucleo familiare ha deposto in termini sostanzialmente sovrapponibili, affermando che non vi era alcuna volontà di vendere il vivaio e la casa di famiglia, ma che erano arrivati a ciò in quanto Bonazza aveva in mano numerosi titoli (assegni e cambiali) tratti in larga parte da [OSCURATO:PERSONA] e dati in garanzia e che Bonazza minacciava di metterli all'incasso (pag. 16 sentenza impugnata); 5 S contrariamente alla prassi, le spese notarili erano state pagate non dal compratore, ma dal venditore, e il nucleo familiare Barberio aveva continuato ad abitare nella casa pagando un canone di locazione a Bonazza; il teste Cadel aveva affermato che la Bonazza spa (che ha come oggetto la lavorazione di carni) che il vivaio di Barbiero fu oggetto di una fattura di vendita da Barbiero a Promomarket e che poi fu rivenduto da Promomarket a Barbiero a riprova che l'acquirente non lo aveva acquisito e utilizzato per la propria attività sociale, dato che consentiva di ritenere secondario l'accertamento se all'inizio fosse stata concordata una vendita simulata piuttosto che con patto di retrocessione o altro; si vedano poi gli ulteriori riscontri elencati a pagina 17 e 18 della sentenza impugnata, con i quali non vi è alcun confronto in ricorso. 1.2 Quanto al sesto motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che è un dato certo che Bonazza aveva prestato a Barbiero 13.500,00 euro, ottenendo due assegni per complessivi C 14.500,0 da incassare dopo 36 giorni, per cui vi era un tasso di interesse del 75,10% annuo, considerando che la frase di Bonazza "dimmi quanti soldi che finisci di darmi e automaticamente io ti do indietro l'assegno" era coerente con la versione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui Bonazza aveva saputo che era imminente un'importante prestito bancario in favore di [OSCURATO:PERSONA] e attendeva una sua quota parte ulteriore che il denunciante ha indicato di euro 50.000; anche in questo caso il ricorrente propone una inammissibile diversa valutazione delle risultanze processuali. 1.3 La motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e del danno di lieve entità è contenuta nelle pagine 23 e 24 della sentenza impugnata e appare esente da illogicità, avendo la Corte di appello considerato la gravità del fatto e che la pattuizione usuraria non era limitata ad ottenere la somma di C 1.000,00 su un prestito di C 13.500,00, ma anche la dazione un ulteriore importo. 1.4 Quanto alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che "il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione" (Sez.2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313); pertanto, correttamente la Corte di appello ha individuato come momento consumativo del reato quello in cui gli assegni venivano a scadenza. 1.5 La Corte di appello ha motivato anche non necessità della richiesta di rinnovazione istruttoria con la motivazione contenuta a pagina 20 della sentenza impugnata; occorre ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri