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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:797
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0718 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa regionale – Distanze minime tra diversi stabilimenti di gioco e tra determinati stabilimenti di gioco e gli istituti d’insegnamento – Limitazione nel tempo della gestione delle slot machine e di altri apparecchi ricreativi a premi – Moratoria sull’assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni di gestione – Giustificazione – Proporzionalità» Nelle cause riunite da C‑718/23 a C‑721/23 e C‑60/24, aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 18 settembre 2023 (C‑721/23), del 26 settembre 2023 (da C‑718/23 a C‑720/23) e del 24 gennaio 2024 (C‑60/24), pervenute in cancelleria rispettivamente il 23 novembre 2023 (da C‑718/23 a C‑721/23) e il 26 gennaio 2024 (C‑60/24), nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV) (C‑718/23),

[OSCURATO:PERSONA] SL,

[OSCURATO:PERSONA] SL,

[OSCURATO:PERSONA] del Este SL, [OSCURATO:PERSONA] SOS Hostelería, Unión de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] de Juego (Utsaju), [OSCURATO:PERSONA] de Operadores de [OSCURATO:PERSONA] (Asvomar) (C‑719/23), [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam), [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Andemar CV), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante), [OSCURATO:PERSONA] de Hostelería de [OSCURATO:PERSONA] (C‑720/23),

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

Mediterránea de [OSCURATO:PERSONA] S.A.,

[OSCURATO:PERSONA] CV S.A.,

[OSCURATO:PERSONA] S.A

. (C‑721/23),

[OSCURATO:PERSONA] SL,

Valazar 2014 SL, Valazar 2000 SL (C‑60/24) contro [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV), da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] SL e altri, da S. [OSCURATO:PERSONA], abogado; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam) e altri, da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per l’[OSCURATO:PERSONA] S.A. e altri, da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], da C.B. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA], letradas; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE), da

I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Loya del Río, abogados, nonché da M. [OSCURATO:PERSONA], procuradora; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo belga, da L. Van den Broeck e C. Jacob, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten; – per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L.

Krüger, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Medeiros e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da R. [OSCURATO:PERSONA], M. Mataija e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 26, 49 e 56 TFUE nonché dei principi di unità del mercato, di parità di trattamento e di non discriminazione. 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di ricorsi proposti da vari gestori di sale da gioco, sale cosiddette «arcade» e slot machine – vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV) (C‑718/23), la [OSCURATO:PERSONA] SL, la [OSCURATO:PERSONA] SL, la [OSCURATO:PERSONA] del Este SL, l’[OSCURATO:PERSONA] SOS Hostelería, l’Unión de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] de Juego (Utsaju) e l’[OSCURATO:PERSONA] de Operadores de [OSCURATO:PERSONA] (Asvomar) (C‑719/23), l’[OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam), l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Andemar-CV), l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante) e la [OSCURATO:PERSONA] de Hostelería de [OSCURATO:PERSONA] (C‑720/23), l’[OSCURATO:PERSONA] S.A., la [OSCURATO:PERSONA] S.A., la [OSCURATO:PERSONA] S.A., la Mediterránea de [OSCURATO:PERSONA] S.A., l’[OSCURATO:PERSONA] CV S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (C‑721/23), nonché la [OSCURATO:PERSONA] SL, la Valazar 2014 SL e la Valazar 2000 SL (C‑60/24) – contro la [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] [Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] (complesso delle istituzioni di autogoverno della [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]] e in presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE) (organizzazione nazionale spagnola delle persone non vedenti, [OSCURATO:PERSONA]), per chiedere l’annullamento di diverse disposizioni di una normativa regionale relativa ai giochi e alla prevenzione del gioco compulsivo.

Contesto normativo Diritto spagnolo Legge 1/2020 3 L’articolo 8 della Ley 1/2020 de la [OSCURATO:PERSONA], de regulación del Juego y prevención de la ludopatía en la [OSCURATO:PERSONA] (legge 1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], sulla regolamentazione dei giochi e sulla prevenzione del gioco compulsivo nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), dell’11 giugno 2020 (BOE, n. 253 del 23 settembre 2020, pag. 79980) (in prosieguo: la «legge 1/2020»), intitolato «Limitazione della pubblicità, della promozione, della sponsorizzazione e dell’informazione commerciale», enuncia quanto segue: «1.

In materia di gioco nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e per quanto riguarda le imprese che operano nel settore del gioco autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], si dispongono limitazioni per qualsiasi tipo di pubblicità, promozione, sponsorizzazione e qualsiasi forma di comunicazione commerciale, compresa quella effettuata per via telematica attraverso le reti di comunicazione sociale, che faccia riferimento alle attività di gioco e agli stabilimenti in cui vengono praticate.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è vietata la pubblicità e la promozione del gioco all’esterno dei locali di gioco, nonché la pubblicità statica del gioco sulle strade pubbliche o sui mezzi di trasporto.

3. [OSCURATO:PERSONA] materia di cui al paragrafo 1 del presente articolo è limitata mediante regolamento la distribuzione gratuita o promozionale di prodotti, beni, servizi o qualsiasi altra azione avente lo scopo o l’effetto diretto o indiretto, principale o secondario, di promuovere l’attività di gioco.

4. È parimenti limitata mediante regolamento la fornitura gratuita, o a un prezzo inferiore a quello di mercato, di gettoni, carte, biglietti o altri articoli scambiabili con denaro che consentono di partecipare al gioco.

5. Nei locali in cui sono praticati giochi, i consumatori e gli utenti devono avere obbligatoriamente a disposizione, in un luogo visibile e facilmente accessibile, prospetti contenenti le informazioni e i recapiti di istituzioni dedicate al trattamento e alla riabilitazione di persone affette da disturbi legati alla dipendenza dal gioco.

La conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di prevenzione e trattamento delle dipendenze stabilisce il formato e il contenuto di tali prospetti informativi.

6. I mezzi di comunicazione di proprietà pubblica, il cui ambito di emissione è limitato a una parte o a tutto il territorio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non possono diffondere pubblicità relativa ad attività di gioco, sia essa in presenza oppure online.

Tale divieto include anche i servizi della società dell’informazione e la trasmissione di programmi e immagini in cui i presentatori, i collaboratori o gli ospiti appaiono giocare, o menzionano o mostrano, direttamente o indirettamente, stabilimenti, sale o locali associati al gioco, tranne quando abbiano come finalità la prevenzione o la sensibilizzazione riguardo al gioco patologico o ludopatia.

La conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco può autorizzare deroghe a tale limitazione nel caso dei giochi pubblici o con monopolio statale.

7. Si promuovono linee di aiuto, sovvenzioni o incentivi fiscali per organizzazioni sportive, associazioni o mezzi di comunicazione (in particolare online) che realizzano campagne di prevenzione e lotta contro la ludopatia». 4 L’articolo 45, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), di tale legge riguarda, rispettivamente, le sale bingo, le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse. 5 L’articolo 45, paragrafi 5 e 6, di tale legge così dispone: «5.

Gli stabilimenti corrispondenti alle tipologie di cui al paragrafo 3, lettere c) ed e), del presente articolo non possono essere situati a una distanza inferiore a 850 metri da un istituto d’insegnamento accreditato dalla conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di istruzione per l’insegnamento secondario obbligatorio, il diploma liceale, cicli di formazione professionale di base e corsi artistici professionali.

Tale restrizione della distanza non si applica agli stabilimenti di gioco situati al di fuori delle aree residenziali.

6. Gli stabilimenti corrispondenti alle tipologie di cui al punto 3, lettere b), c) ed e), del presente articolo non possono essere situati a una distanza inferiore a 500 metri da un altro stabilimento rientrante in una delle tipologie di cui al punto 3, lettere b), c) ed e), del presente articolo». 6 La seconda disposizione transitoria della stessa legge, nella versione in vigore alle date in cui le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte, era formulata come segue: «Le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore per il periodo per il quale sono state rilasciate.

L’eventuale rinnovo o proroga di dette autorizzazioni dopo l’entrata in vigore della presente legge sarà subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; tuttavia, non sarà applicabile il requisito della distanza tra gli stabilimenti di gioco, disciplinato dall’articolo 45, paragrafo 6, della presente legge». 7 La decima disposizione transitoria della legge 1/2020, nella versione in vigore alle date in cui le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte, così enunciava: «Per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, si dispone la sospensione di nuove autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, nonché di nuove autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B o ricreative a premi, destinate a essere collocate in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili.

Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di rinnovo di un’autorizzazione per uno stabilimento di gioco, l’attuale ubicazione del medesimo non soddisfi il requisito di distanza stabilito dall’articolo 45, paragrafo 5, della presente legge, la sospensione di cui al paragrafo precedente non si applica alla procedura di rilascio di una nuova autorizzazione per una diversa ubicazione.

Durante questo periodo, la conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco deve coordinare uno studio che analizzi l’impatto sociale e sulla salute pubblica delle strutture per il gioco esistenti (locali specifici per il gioco e macchine da gioco nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità).

Sulla base dei risultati di tale studio, la conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco deve proporre le limitazioni sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relative a numero e distribuzione ammissibile di locali per il gioco e di macchine di tipo B o ricreative a premi per i locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili, tenendo conto di criteri di salute pubblica, popolazione, socioeconomici e territoriali».

Decreto 97/2021 8 L’articolo 4 del Decreto 97/2021 del Consell, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio de la [OSCURATO:PERSONA], de regulación del Juego y prevención de la ludopatía en la [OSCURATO:PERSONA] (decreto 97/2021 del Consiglio della [OSCURATO:PERSONA], recante misure urgenti per l’applicazione della legge 1/2020, dell’11 giugno 2020, della [OSCURATO:PERSONA], di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), del 16 luglio 2021 ( [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] , n. 9143 del 4 agosto 2021) (in prosieguo: il «decreto 97/2021»), intitolato «Domande di autorizzazione per l’insediamento di nuovi stabilimenti di gioco e per l’apertura di nuovi locali specificamente destinati alle scommesse», dispone quanto segue: «Durante il periodo di applicabilità del primo comma della decima disposizione transitoria della legge 1/2020, le domande di nuove autorizzazioni per nuovi stabilimenti di gioco sono respinte per assenza manifesta di fondamento conformemente alla normativa di base stabilita dalla [Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (legge 39/2015 sul procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche), del 1 o ottobre 2015]». 9 L’articolo 5 di tale decreto, intitolato «Autorizzazioni per il rinnovo delle licenze per gli stabilimenti di gioco che non rispettano il requisito della distanza», così prevede: «1.

Per il rinnovo della licenza degli stabilimenti di gioco che non rispettano il requisito di distanza previsto dall’articolo 45, paragrafo 5, della legge 1/2020, al quale fa riferimento il secondo comma della decima disposizione transitoria della legge suddetta, i titolari presentano alla direzione territoriale della conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco della relativa provincia la documentazione pertinente al fine di trattare l’autorizzazione per la nuova ubicazione.

2. Gli stabilimenti di gioco di cui al paragrafo precedente la cui autorizzazione scade tra la data di entrata in vigore della nuova legge che disciplina il gioco e il 31 ottobre 2021 possono rimanere temporaneamente aperti e continuare a esercitare la loro attività nella loro ubicazione attuale.

A tal fine, essi presentano, prima di tale scadenza, una dichiarazione sull’onore nella quale indicano di trovarsi in tale situazione temporanea nonché la loro intenzione di mantenere la stessa attività nella futura ubicazione e di cessare l’attività di gioco nei locali in cui si trovavano, attività che non possono protrarsi per più di nove mesi a decorrere dalla data di presentazione di tale dichiarazione.

Entro un mese dall’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione, e senza comunque superare il limite di nove mesi, il gestore chiude definitivamente il vecchio locale e ne informa la sottodirezione generale del gioco, che procede alla cancellazione di detto locale dal relativo registro.

In mancanza di chiusura definitiva volontaria del vecchio locale, lo stabilimento è chiuso, fatta salva l’applicazione delle sanzioni eventualmente applicabili». 10 L’articolo 6 di detto decreto, intitolato «Procedura di rinnovo delle licenze delle sale da gioco che non rispettano il requisito della distanza», al suo paragrafo 11 è così formulato: «Una volta concessa l’autorizzazione alla gestione, l’apertura di nuovi istituti d’insegnamento accreditati di cui all’articolo 45, paragrafo 5, della legge 1/2020 non comporta la chiusura a posteriori delle sale da gioco in questione a causa della limitazione della distanza.

Il rinnovo di tali autorizzazioni resta tuttavia soggetto alle disposizioni di tale legge». 11 L’articolo 9 del medesimo decreto, intitolato «Procedura di autorizzazione per l’installazione e la sostituzione di macchine da gioco», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’installazione di macchine di tipo B o ricreative a premi in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili può essere autorizzata solo se la relativa autorizzazione alla gestione è stata ottenuta o richiesta prima dell’entrata in vigore della legge». 12 L’articolo 18 del decreto 97/2021, intitolato «Informazioni commerciali all’esterno degli stabilimenti di gioco», così prevede: «1.

Nessuna pubblicità può essere apposta su facciate, finestre, vetrine e porte degli stabilimenti di gioco.

2. Le seguenti informazioni commerciali relative allo stabilimento di gioco sono visualizzate sulle facciate, finestre, porte e vetrine: a) la categoria dello stabilimento di gioco, tra quelle enunciate all’articolo 45, paragrafo 3, della legge 1/2020; b) la denominazione commerciale o la ragione sociale dello stabilimento, purché non facciano l’apologia del gioco, non richiamino il gioco in modo elogiativo, non incitino alla pratica del gioco in modo diretto o indiretto e non contengano alcun riferimento alla sorte, alla fortuna, alla felicità o a qualsiasi altro termine, espressione, acronimo o sigla analoga; c) i logotipi, gli anagrammi, nonché le rappresentazioni di figure, oggetti o elementi simili sono soggetti alle limitazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo e non possono riprodurre alcun elemento connesso direttamente o indirettamente al gioco, come le roulette, le carte da gioco, le carte, le macchine ricreative e altri elementi simili; d) qualsiasi informazione richiesta dalla legislazione in vigore, come quella relativa all’orario di apertura al pubblico dello stabilimento o altre informazioni obbligatorie.

3. Gli stabilimenti di gioco che espongono insegne, emblemi o altri elementi analoghi non conformi alle disposizioni che precedono dispongono di un termine di tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per adattarle o eliminarle».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 13 Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, ricorsi di annullamento per non conformità al diritto dell’Unione di diverse disposizioni della normativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al fine di regolamentare i giochi e di prevenire il gioco compulsivo. 14 In particolare, le ricorrenti nei procedimenti principali fanno riferimento agli articoli del decreto 97/2021 che attuano l’articolo 8, l’articolo 45, paragrafi 5 e 6, nonché le disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020.

L’articolo 8 di tale legge prevede restrizioni in materia di pubblicità e di informazione commerciale.

L’articolo 45, paragrafi 5 e 6, di detta legge istituisce restrizioni all’insediamento in termini di distanza minima da rispettare tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, vale a dire 850 metri, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, vale a dire 500 metri.

Le disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020 dispongono, dal canto loro, che le autorizzazioni alla gestione concesse prima dell’entrata in vigore di tale legge sono mantenute e che gli eventuali rinnovi o proroghe di tali autorizzazioni sono soggetti ai nuovi requisiti giuridici e regolamentari, ad eccezione del requisito della distanza minima tra determinati stabilimenti di gioco.

Inoltre, tale decima disposizione transitoria impone una moratoria di cinque anni al massimo sulla concessione di nuove autorizzazioni alla gestione. 15 Secondo tali ricorrenti, dette disposizioni, che non sarebbero né necessarie né proporzionate, costituiscono una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. 16 Il resistente nei procedimenti principali, il Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sostiene, per contro, che le disposizioni in questione sono conformi al diritto dell’Unione in quanto giustificate dall’obiettivo di tutela dei consumatori e dei minori e in quanto soddisfano il criterio di proporzionalità (adeguatezza, necessità e proporzionalità stricto sensu ) stabilito sia dalla normativa nazionale sia dalla costante giurisprudenza della Corte. 17 In tale contesto, e alla luce della giurisprudenza della Corte, che ha fissato limiti al margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinare gli obiettivi e gli strumenti della loro politica in materia di giochi d’azzardo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con i principi del diritto dell’Unione delle disposizioni contestate nell’ambito dei procedimenti principali.

Secondo tale giudice, l’introduzione di requisiti in termini di distanze minime potrebbe essere incompatibile con il diritto dell’Unione, in quanto altre misure preesistenti, quali il divieto di accesso e di partecipazione ai giochi imposto ai minori e ad altre persone vulnerabili e il divieto di pubblicità, sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

La stessa conclusione dovrebbe applicarsi alle norme nazionali che impongono il rispetto di uno di tali requisiti per il rinnovo di autorizzazioni alla gestione precedentemente concesse o una moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e per la gestione di determinati giochi in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili (in prosieguo: il «settore dell’industria dell’ospitalità»). 18 Tale giudice si interroga anche sul rispetto dei principi di parità di trattamento e di coerenza da parte delle restrizioni imposte, nei limiti in cui esse si applicano solo agli operatori privati, ad esclusione degli stabilimenti pubblici. 19 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24: «1) Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE, che sanciscono i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi sono compatibili con una normativa nazionale (come l’articolo 5 del [decreto 97/2021], di esecuzione [dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6,] della [legge 1/2020], che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, malgrado che detta normativa già stabilisca anche altre misure meno restrittive, ma che possono considerarsi ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, l’interesse generale e in modo particolare per i minori, come: a) il divieto di accesso e di partecipazione ai minori, agli interdetti con sentenza definitiva, ai dirigenti di enti sportivi e agli arbitri di attività su cui si effettuano scommesse, ai dirigenti ed azionisti di società di scommesse, alle persone che detengono armi, alcolizzate o sotto effetto di sostanze psicotrope, che disturbano lo svolgimento dei giochi, alle persone iscritte nel Registro delle persone escluse dall’accesso al gioco; e b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi forma di promozione commerciale, comprese quelle telematiche attraverso le reti di comunicazione sociale, nonché di promozione del gioco all’esterno dei locali, della pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto, manifesti o immagini su qualsiasi supporto. 2) Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella prevista dalla seconda disposizione transitoria della [legge 1/2020], che impone con effetto retroattivo la distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, alle sale da gioco già installate senza rispettare tale separazione, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020, dal momento che tale requisito è incompatibile con i già menzionati principi di libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività. 3) Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella dettata dalla decima disposizione transitoria della [legge 1/2020], che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, in quanto tale sospensione delle licenze per un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività. 4) Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista [dall’articolo 45, paragrafi 5 e 6,] della [legge 1/2020], in quanto obbligano solo le sale da gioco di proprietà di soggetti privati, e non quelle di proprietà di soggetti pubblici, che sono inoltre esenti dalle restrizioni attinenti alla pubblicità e ai controlli all’accesso alle quali sono soggette le prime, esonerandole dall’osservanza dei seguenti obblighi: a) il rispetto di un regime di distanza minima di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento; b) il rispetto retroattivo della distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, per le sale da gioco già installate senza rispettare tale distanza, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020; c) l’assoggettamento a una moratoria per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e scommesse e per l’esercizio di slot-machine.

Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna.

Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e falsa la concorrenza nel settore». 20 [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nella causa C‑720/23: «1) Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 9 del decreto 97/2021, nella parte in cui comporta l’impossibilità di rinnovare le autorizzazioni per la gestione delle macchine di tipo B, antecedenti all’entrata in vigore della [legge 1/2020], dopo l’entrata in vigore di tale legge, e dalla decima disposizione transitoria della legge [legge 1/2020], che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della già citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e per la concessione di autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B, in quanto tali restrizioni sono incompatibili con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività e di accesso ai mercati. 2) Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 9 del decreto 97/2021 e dalla decima disposizione transitoria della [legge 1/2020], nella misura in cui dette disposizioni penalizzano solo il settore privato (imprese alberghiere e analoghe in cui vengono installate le macchine di tipo B, e indirettamente i produttori di siffatte macchine), imponendosi restrizioni alla gestione di tali macchine, senza tuttavia penalizzare gli stabilimenti di gioco e scommesse di proprietà pubblica, che sono esenti dalle restrizioni in questione in ragione della tipologia di scommesse e di giochi che sponsorizzano.

Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna.

Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e minaccia di falsare la concorrenza nel settore [di attività in questione]». 21 Con decisione del presidente della Corte del 4 gennaio 2024 le cause C‑718/23, C‑719/23, C‑720/23 e C‑721/23 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. 22 Con decisione del Presidente della Corte del 2 febbraio 2024 tali cause e la causa C‑60/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 23 L’ONCE, i governi spagnolo e italiano nonché la Commissione europea sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili in quanto tutti gli elementi dei procedimenti principali si collocano all’interno di un solo Stato membro, nella fattispecie il Regno di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché la seconda questione nella causa C‑720/23, l’ONCE sostiene anche che tali questioni non hanno alcun nesso con l’oggetto dei procedimenti principali.

Inoltre, tale interessato e il governo spagnolo sostengono che queste due questioni dovrebbero in ogni caso essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. 24 In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nella loro interezza, occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 ). 25 Tuttavia, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, quando il giudice del rinvio si rivolge a essa nell’ambito di un procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma anche dei cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, la decisione che tale giudice adotterà a seguito della sentenza della Corte pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che la Corte risponda alle questioni sottopostele in relazione alle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale restino confinati in un solo Stato membro (sentenze del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 32 nonché giurisprudenza citata, e dell’8 giugno 2023, Prestige and Limousine, C‑50/21 , EU:C:2023:448 , punto 49 ). 26 Al riguardo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale e dalla risposta del 23 dicembre 2024 del giudice del rinvio a una richiesta di chiarimenti della Corte ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura risulta che le controversie di cui ai procedimenti principali riguardano la contestazione di una legge e di un regolamento regionali, che in quanto disposizioni generali si applicano non solo ai cittadini nazionali, ma anche alle imprese di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che volessero stabilirsi nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cosicché i presenti procedimenti principali oltrepassano la sfera nazionale.

Di conseguenza, al riguardo, l’interpretazione delle libertà fondamentali richiesta dal giudice del rinvio risulta necessaria per la soluzione di tali procedimenti (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 34 ). 27 In secondo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché della seconda questione nella causa C‑720/23, che è contestata in quanto, da un lato, la risposta a tali questioni non sarebbe utile per la soluzione dei procedimenti principali e, dall’altro, il giudice del rinvio non fornirebbe precisazioni relativamente alle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle lotterie e alle scommesse organizzate su scala nazionale e al regime giuridico applicabile agli «stabilimenti di gioco pubblici», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 20 e giurisprudenza citata). 28 Poiché tale procedimento si fonda sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale deve esplicitare, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è adito [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22 , EU:C:2024:730 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 29 A tal proposito, occorre sottolineare che le informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 22 e giurisprudenza citata). 30 Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente.

Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ) (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 23 e giurisprudenza citata). 31 Occorre rilevare che, con la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché con la seconda questione nella causa C‑720/23, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che assoggetta unicamente gli stabilimenti di gioco privati, e non gli stabilimenti di gioco pubblici, a determinati obblighi in materia di giochi e di prevenzione del gioco compulsivo. 32 Orbene, il giudice del rinvio non definisce la nozione di «stabilimenti di gioco pubblici» a cui esso fa riferimento, non fornisce il contesto normativo nazionale applicabile a tali stabilimenti e non espone le restrizioni eventualmente applicabili ai medesimi. 33 Inoltre, le restrizioni oggetto delle questioni pregiudiziali, che, alla luce degli elementi che emergono dalle decisioni di rinvio, riguardano i casinò, le sale bingo, le sale da gioco, le sale ricreative, i locali specificamente destinati alle scommesse e gli altri locali attrezzati per l’installazione di macchine da gioco, non si applicano in funzione del carattere pubblico o privato degli stabilimenti in cui tali giochi sono organizzati o tali macchine sono installate.

Al riguardo, occorre rilevare che, secondo le informazioni fornite dal governo spagnolo nelle sue osservazioni, la competenza a disciplinare i giochi d’azzardo è ripartita, in [OSCURATO:PERSONA], tra lo Stato e le comunità autonome.

Le competenze dell’uno e delle altre si fonderebbero non già su una distinzione tra gli «stabilimenti di gioco pubblici» e gli «stabilimenti di gioco privati», bensì sulla portata territoriale della normativa, la quale varierebbe caso per caso in funzione del tipo di gioco di cui trattasi.

Pertanto, la competenza a disciplinare le lotterie statali e i giochi online su scala nazionale sarebbe riservata al legislatore nazionale, mentre le comunità autonome potrebbero esercitare tale competenza per gli altri tipi di giochi d’azzardo nei loro rispettivi territori, senza distinzione in considerazione della natura pubblica o privata degli stabilimenti. 34 In tale contesto, il giudice del rinvio non spiega le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che esista un mercato unico per i diversi tipi di giochi d’azzardo, cosicché una regolamentazione diversa dei diversi tipi di giochi d’azzardo pregiudicherebbe la concorrenza. 35 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 e la seconda questione nella causa C‑720/23 non soddisfano i requisiti previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura e che esse devono, pertanto, essere dichiarate irricevibili.

Nel merito Osservazioni preliminari 36 Con le sue prime tre questioni nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché con la prima questione nella causa C‑720/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone a operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione di slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco. 37 Per quanto riguarda l’articolo 56 TFUE, occorre ricordare che, se una misura nazionale incide simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte, in linea di principio, esamina tale misura alla luce di una sola di dette libertà qualora risulti che, nelle circostanze del caso di specie, le altre sono assolutamente secondarie rispetto alla prima e possono essere ricondotte a questa (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 29 e giurisprudenza citata). 38 Nei limiti in cui la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali enuncia le condizioni alle quali sono assoggettati i gestori di determinati tipi di giochi quando cercano di stabilirsi e di ottenere le autorizzazioni richieste per fornire simili servizi, tale normativa può costituire soprattutto un ostacolo alla libertà di stabilimento, dato che gli eventuali effetti sulla libera prestazione dei servizi sono solo una conseguenza delle eventuali restrizioni imposte alla prima di tali libertà (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, Van der Weegen e a., C‑580/15 , EU:C:2017:429 , punto 25 nonché giurisprudenza citata). 39 Per quanto riguarda l’articolo 26 TFUE, occorre osservare che dai fascicoli a disposizione della Corte risulta che i procedimenti principali non riguardano la competenza dell’Unione europea o delle sue istituzioni ad adottare le misure previste da questo articolo. 40 In tali circostanze, non occorre quindi che la Corte si pronunci alla luce degli articoli 26 e 56 TFUE.

Sulle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 41 Si deve ricordare che devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 2 e S.T., C‑276/22 , EU:C:2024:348 , punto 30 e giurisprudenza citata). 42 Come risulta dal punto 14 della presente sentenza, le misure contestate della normativa nazionale di cui ai procedimenti principali che sono interessate dalle questioni pregiudiziali e menzionate al punto 36 della presente sentenza, prevedono, in primo luogo, un requisito di distanza di 850 metri tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse e determinati istituti d’insegnamento, in secondo luogo, un requisito di distanza di 500 metri tra loro, tra le sale da gioco, le sale bingo e i locali specificamente destinati alle scommesse, in terzo luogo, l’obbligo, per le sale da gioco e i locali di scommesse esistenti, di rispettare il primo di tali requisiti al fine di ottenere il rinnovo della loro autorizzazione o licenza, in quarto luogo, il divieto di rinnovare le autorizzazioni di gestione delle slot machine di tipo B o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità dopo l’entrata in vigore della legge 1/2020 e, in quinto luogo, una moratoria di massimo cinque anni sul rilascio di nuove autorizzazioni e licenze per stabilimenti di gioco e la gestione di slot machine di tipo B o di macchine ricreative a premi (in prosieguo, congiuntamente: le «misure in questione»). 43 È pacifico che tali misure, introdotte e imposte agli operatori del settore dei giochi d’azzardo a livello regionale dall’articolo 45, paragrafi 5 e 6, della legge 1/2020, nonché dalle disposizioni transitorie seconda e decima di quest’ultima, come integrate dagli articoli da 4 a 6 e 9 del decreto 97/2021, possono rendere meno attrattivo o addirittura impossibile l’esercizio della libertà garantita dall’articolo 49 TFUE, dato che limitano la capacità delle imprese di fornire determinati servizi di gioco in quanto attività economica nella regione interessata o impediscono agli operatori che già forniscono simili servizi di rendere redditizi i loro investimenti. 44 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la normativa di uno Stato membro, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica al rilascio di una concessione e preveda diverse ipotesi di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo, in particolare, a tale libertà (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑375/17 , EU:C:2018:1026 , punto 38 nonché giurisprudenza citata). 45 Le misure in questione costituiscono quindi restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE.

Sulla giustificazione delle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 46 Occorre valutare in che misura le restrizioni introdotte dalle misure in questione possano essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o essere giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, OL (Proroga delle concessioni italiane), C‑517/20 , EU:C:2023:219 , punto 49 ]. 47 L’articolo 52, paragrafo 1, TFUE ammette le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

La giurisprudenza ha inoltre individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di lotta alla frode e di prevenzione dell’incitamento dei cittadini a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale, che possono parimenti giustificare talune restrizioni (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Sjöberg e Gerdin, C‑447/08 e C‑448/08 , EU:C:2010:415 , punto 36 nonché giurisprudenza citata). 48 In tale contesto, occorre ricordare che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale.

In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che essi considerano più appropriato (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑475/20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 , punto 48 e giurisprudenza citata). 49 [OSCURATO:PERSONA] membri sono, di conseguenza, liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito.

Tuttavia, le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte [sentenza del 14 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Apparecchi automatici per il gioco d’azzardo), C‑231/20 , EU:C:2021:845 , punto 41 e giurisprudenza citata]. 50 Nel caso di specie, dal preambolo della legge 1/2020 risulta che l’obiettivo delle misure in questione è, in primo luogo, quello di ridurre l’esposizione dei minori all’offerta di giochi sui loro itinerari quotidiani verso gli istituti d’insegnamento, dal momento che tale esposizione comporterebbe la normalizzazione degli stabilimenti di gioco come luoghi ricreativi nel loro modello collettivo di tempo libero, in secondo luogo, di ridurre il rischio di sviluppo di comportamenti di dipendenza connessi ai giochi, in particolare tra i minori, tenuto conto della vulnerabilità psicologica delle persone in questa fase della loro vita, in terzo luogo, di combattere l’aumento significativo del numero delle sale da gioco e dei locali specificamente destinati alle scommesse nel tessuto urbano della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, di tutelare la salute delle persone socialmente più vulnerabili nonché di minimizzare i rischi sociali e sanitari connessi ai giochi, in quinto luogo, di ridurre la concentrazione spaziale degli stabilimenti di gioco nelle zone franche urbane, al fine di ridurre il rischio di sovraesposizione della popolazione a tali giochi nel suo ambiente quotidiano, nonché di promuovere uno sviluppo equilibrato, sostenibile e sano dell’ambiente urbano e delle attività socioeconomiche e, in sesto luogo, di assicurarsi che i minori non abbiano accesso a slot machine di tipo B o ad apparecchi ricreativi a premi nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità. 51 Il Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo fanno valere, più in generale, che le misure in questione hanno ad oggetto la tutela della sanità pubblica e la sicurezza pubblica, più precisamente la prevenzione dei comportamenti di dipendenza legati al gioco, la tutela dei gruppi di persone vulnerabili e l’attenuazione dell’impatto sociale dei giochi d’azzardo e delle scommesse. 52 Dalla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza risulta che, tenuto conto della particolarità della situazione connessa ai giochi d’azzardo, simili obiettivi sono perseguiti dalla normativa nazionale contestata e sono tali da costituire motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, quali le restrizioni di cui ai procedimenti principali, purché siano effettivamente perseguiti dalle misure in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata). 53 Ne consegue che le restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE a causa delle misure in questione appaiono giustificate alla luce degli obiettivi menzionati ai punti 50 e 51 della presente sentenza.

Sulla proporzionalità delle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 54 Occorre esaminare, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza, la proporzionalità delle restrizioni introdotte con le misure in questione, e pertanto determinare se tali misure siano idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli, segnatamente assicurandosi che la normativa nazionale in discussione nei procedimenti principali risponda effettivamente all’intento di raggiungerli in modo coerente e sistematico (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 51 e giurisprudenza citata). 55 Spetta al giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, procedere a tale valutazione nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 52 e giurisprudenza citata). 56 Nel caso di specie, per quanto riguarda le prime tre misure in questione che vertono sulle distanze minime tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, dal preambolo della legge 1/2020 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tali misure sulla base di studi che mostrano gli effetti negativi di una sovraesposizione dei minori ai giochi nonché di statistiche attestanti che il numero degli stabilimenti di gioco era più che raddoppiato e che quello dei locali specificamente destinati alle scommesse era quadruplicato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti l’adozione di tale legge.

Risulta quindi che tali misure non sono state adottate in modo arbitrario, ma si basano su determinati dati specifici. 57 Per quanto riguarda la questione di stabilire se le misure in questione eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, la mera esistenza di altre misure esistenti, quali il divieto per i minori di accedere agli stabilimenti di gioco e il divieto di pubblicità per tali stabilimenti, rilevate dal giudice del rinvio, non consente di giungere alla conclusione che le misure in questione non sarebbero necessarie per raggiungere tali obiettivi. 58 Del resto, anche se l’obiettivo generale delle misure esistenti anteriormente alle misure in questione è anche la tutela della sanità pubblica, esse intervengono, tuttavia, su aspetti diversi dell’esposizione ai giochi.

Mentre le misure che vietano ai minori l’accesso agli stabilimenti di gioco mirano a prevenire che questi ultimi si dedichino ai giochi, l’imposizione di distanze minime tra simili stabilimenti nonché tra questi e determinati istituti d’insegnamento mira a evitare la sovraesposizione e la normalizzazione di tali giochi nella vita quotidiana dei minori e di altre categorie vulnerabili della popolazione.

Inoltre, se è vero che la misura di divieto di pubblicità mira a impedire la promozione dei giochi, la misura della distanza tra determinati stabilimenti di gioco mira a ridurre la concentrazione spaziale di tali stabilimenti. 59 Per quanto riguarda l’applicabilità di nuovi obblighi in materia di distanza alle sale da gioco, ai locali di scommesse e alle sale bingo già gestite per ottenere il rinnovo della loro autorizzazione o licenza, il che può comportare una cessazione dell’attività se la distanza richiesta non è rispettata, tale circostanza non implica necessariamente che una simile misura debba essere considerata eccedente quanto necessario. 60 Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, se gli obblighi in materia di distanza fossero applicabili unicamente ai nuovi operatori, ciò conferirebbe agli stabilimenti esistenti un vantaggio concorrenziale che avrebbe l’effetto di ostacolare a maggior ragione l’accesso di tali nuovi operatori al mercato (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C‑72/10 e C‑77/10 , EU:C:2012:80 , punto 58 ). 61 Dall’altro, la situazione specifica degli stabilimenti di gioco già gestiti prima dell’entrata in vigore della normativa di cui ai procedimenti principali è stata presa in considerazione nell’ambito di quest’ultima.

Infatti, conformemente alle disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020 nonché all’articolo 5 del decreto 97/2021, il rinnovo delle autorizzazioni di gestione di tali stabilimenti, in primo luogo, non è soggetto al rispetto del requisito della distanza rispetto ad altri stabilimenti di gioco e, in secondo luogo, è possibile, nonostante la moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni, qualora la sede di un simile stabilimento sia spostata al fine di rispettare il requisito della distanza da un istituto d’insegnamento di cui a tale normativa, essendo stato inoltre concesso un termine per procedere allo spostamento degli stabilimenti di gioco la cui autorizzazione scadeva prima del 1 o novembre 2021. 62 Per quanto riguarda la quarta misura in esame, che impedisce di rinnovare le autorizzazioni di gestione delle slot machine di tipo B o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità, essa appare idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito senza eccedere quanto necessario, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio.

Tale misura, adottata al pari delle prime tre misure in questione sulla base degli studi menzionati nel preambolo della legge 1/2020, mira infatti a impedire ai minori di avere accesso a tali macchine, in luoghi per i quali è impossibile controllare l’accesso. 63 Infine, nella parte in cui stabilisce una moratoria di massimo cinque anni sul rilascio di nuove autorizzazioni e licenze per stabilimenti di gioco e sulla gestione delle slot machine di tipo B o di macchine ricreative a premi, la quinta misura in esame si inserisce nell’obiettivo di tutela della salute pubblica e mira a ridurre la concentrazione degli stabilimenti di gioco dopo la loro forte espansione nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], particolarmente percepibile nel corso degli anni precedenti l’adozione di tale legge e accompagnata da un aumento del numero di persone che soffrono di comportamenti di dipendenza dal gioco e da una crescente preoccupazione sociale connessa alla proliferazione degli stabilimenti di gioco. 64 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri valutare non solo se sia necessario limitare le attività dei giochi d’azzardo, ma anche vietarle, purché tali restrizioni non siano discriminatorie (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Zenatti, C‑67/98 , EU:C:1999:514 , punti 15 e 16 ).

Pertanto, la Corte ha considerato che, anche se le restrizioni del numero degli operatori possono, in via di principio, essere giustificate, tali restrizioni devono in ogni caso rispondere all’intento di ridurre considerevolmente le opportunità di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico (sentenza del 6 marzo 2007, Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04 , EU:C:2007:133 , punto 53 ), condizione che spetta al giudice del rinvio verificare. 65 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede, in tale contesto, se il solo fatto che gli stabilimenti di gioco e le slot machine di tipo B o ricreative a premi non siano totalmente vietati sia tale da dimostrare che detta moratoria di cinque anni non mira a raggiungere l’obiettivo perseguito.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che il fatto che determinati giochi d’azzardo non siano totalmente vietati non è sufficiente a dimostrare che la normativa nazionale non miri realmente a conseguire gli obiettivi che essa intende perseguire e che devono essere considerati nel loro insieme (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Zenatti, C‑67/98 , EU:C:1999:514 , punto 35 ). 66 Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, la quinta misura in questione non appare quindi sproporzionata, senza che sia necessario esaminare se debba essere effettuato uno studio sull’impatto sociale e in materia di salute pubblica delle strutture per il gioco esistenti.

Infatti, uno Stato membro non è privato della possibilità di dimostrare che una misura restrittiva interna soddisfa tali condizioni solamente perché detto Stato membro non è in grado di fornire studi che siano serviti quale base per l’adozione della normativa in discussione (sentenza dell’8 settembre 2010, Stoß e a., C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07 , EU:C:2010:504 , punto 72 ). 67 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché alla prima questione nella causa C‑720/23 dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli.

Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e simili e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0718 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa regionale – Distanze minime tra diversi stabilimenti di gioco e tra determinati stabilimenti di gioco e gli istituti d’insegnamento – Limitazione nel tempo della gestione delle slot machine e di altri apparecchi ricreativi a premi – Moratoria sull’assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni di gestione – Giustificazione – Proporzionalità» Nelle cause riunite da C‑718/23 a C‑721/23 e C‑60/24, aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 18 settembre 2023 (C‑721/23), del 26 settembre 2023 (da C‑718/23 a C‑720/23) e del 24 gennaio 2024 (C‑60/24), pervenute in cancelleria rispettivamente il 23 novembre 2023 (da C‑718/23 a C‑721/23) e il 26 gennaio 2024 (C‑60/24), nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV) (C‑718/23), [OSCURATO:PERSONA] SL, [OSCURATO:PERSONA] SL, [OSCURATO:PERSONA] del Este SL, [OSCURATO:PERSONA] SOS Hostelería, Unión de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] de Juego (Utsaju), [OSCURATO:PERSONA] de Operadores de [OSCURATO:PERSONA] (Asvomar) (C‑719/23), [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam), [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Andemar CV), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante), [OSCURATO:PERSONA] de Hostelería de [OSCURATO:PERSONA] (C‑720/23), [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A., Mediterránea de [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] CV S.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A . (C‑721/23), [OSCURATO:PERSONA] SL, Valazar 2014 SL, Valazar 2000 SL (C‑60/24) contro [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV), da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] SL e altri, da S. [OSCURATO:PERSONA], abogado; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam) e altri, da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per l’[OSCURATO:PERSONA] S.A. e altri, da J. [OSCURATO:PERSONA] e N. González-[OSCURATO:PERSONA], abogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], da C.B. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], letradas; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE), da I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Loya del Río, abogados, nonché da M. [OSCURATO:PERSONA], procuradora; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo belga, da L. Van den Broeck e C. Jacob, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten; – per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Medeiros e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da R. [OSCURATO:PERSONA], M. Mataija e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 26, 49 e 56 TFUE nonché dei principi di unità del mercato, di parità di trattamento e di non discriminazione. 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di ricorsi proposti da vari gestori di sale da gioco, sale cosiddette «arcade» e slot machine – vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Juego y [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Anesar-CV) (C‑718/23), la [OSCURATO:PERSONA] SL, la [OSCURATO:PERSONA] SL, la [OSCURATO:PERSONA] del Este SL, l’[OSCURATO:PERSONA] SOS Hostelería, l’Unión de Trabajadores de [OSCURATO:PERSONA] de Juego (Utsaju) e l’[OSCURATO:PERSONA] de Operadores de [OSCURATO:PERSONA] (Asvomar) (C‑719/23), l’[OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de [OSCURATO:PERSONA] y de Juego (Asesfam), l’[OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Andemar-CV), l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante) e la [OSCURATO:PERSONA] de Hostelería de [OSCURATO:PERSONA] (C‑720/23), l’[OSCURATO:PERSONA] S.A., la [OSCURATO:PERSONA] S.A., la [OSCURATO:PERSONA] S.A., la Mediterránea de [OSCURATO:PERSONA] S.A., l’[OSCURATO:PERSONA] CV S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (C‑721/23), nonché la [OSCURATO:PERSONA] SL, la Valazar 2014 SL e la Valazar 2000 SL (C‑60/24) – contro la [OSCURATO:PERSONA] d’Hisenda i [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] [Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] (complesso delle istituzioni di autogoverno della [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]] e in presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (ONCE) (organizzazione nazionale spagnola delle persone non vedenti, [OSCURATO:PERSONA]), per chiedere l’annullamento di diverse disposizioni di una normativa regionale relativa ai giochi e alla prevenzione del gioco compulsivo. Contesto normativo Diritto spagnolo Legge 1/2020 3 L’articolo 8 della Ley 1/2020 de la [OSCURATO:PERSONA], de regulación del Juego y prevención de la ludopatía en la [OSCURATO:PERSONA] (legge 1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], sulla regolamentazione dei giochi e sulla prevenzione del gioco compulsivo nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), dell’11 giugno 2020 (BOE, n. 253 del 23 settembre 2020, pag. 79980) (in prosieguo: la «legge 1/2020»), intitolato «Limitazione della pubblicità, della promozione, della sponsorizzazione e dell’informazione commerciale», enuncia quanto segue: «1.   In materia di gioco nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e per quanto riguarda le imprese che operano nel settore del gioco autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], si dispongono limitazioni per qualsiasi tipo di pubblicità, promozione, sponsorizzazione e qualsiasi forma di comunicazione commerciale, compresa quella effettuata per via telematica attraverso le reti di comunicazione sociale, che faccia riferimento alle attività di gioco e agli stabilimenti in cui vengono praticate. 2.   [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è vietata la pubblicità e la promozione del gioco all’esterno dei locali di gioco, nonché la pubblicità statica del gioco sulle strade pubbliche o sui mezzi di trasporto. 3.   [OSCURATO:PERSONA] materia di cui al paragrafo 1 del presente articolo è limitata mediante regolamento la distribuzione gratuita o promozionale di prodotti, beni, servizi o qualsiasi altra azione avente lo scopo o l’effetto diretto o indiretto, principale o secondario, di promuovere l’attività di gioco. 4.   È parimenti limitata mediante regolamento la fornitura gratuita, o a un prezzo inferiore a quello di mercato, di gettoni, carte, biglietti o altri articoli scambiabili con denaro che consentono di partecipare al gioco. 5.   Nei locali in cui sono praticati giochi, i consumatori e gli utenti devono avere obbligatoriamente a disposizione, in un luogo visibile e facilmente accessibile, prospetti contenenti le informazioni e i recapiti di istituzioni dedicate al trattamento e alla riabilitazione di persone affette da disturbi legati alla dipendenza dal gioco. La conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di prevenzione e trattamento delle dipendenze stabilisce il formato e il contenuto di tali prospetti informativi. 6.   I mezzi di comunicazione di proprietà pubblica, il cui ambito di emissione è limitato a una parte o a tutto il territorio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non possono diffondere pubblicità relativa ad attività di gioco, sia essa in presenza oppure online. Tale divieto include anche i servizi della società dell’informazione e la trasmissione di programmi e immagini in cui i presentatori, i collaboratori o gli ospiti appaiono giocare, o menzionano o mostrano, direttamente o indirettamente, stabilimenti, sale o locali associati al gioco, tranne quando abbiano come finalità la prevenzione o la sensibilizzazione riguardo al gioco patologico o ludopatia. La conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco può autorizzare deroghe a tale limitazione nel caso dei giochi pubblici o con monopolio statale. 7.   Si promuovono linee di aiuto, sovvenzioni o incentivi fiscali per organizzazioni sportive, associazioni o mezzi di comunicazione (in particolare online) che realizzano campagne di prevenzione e lotta contro la ludopatia». 4 L’articolo 45, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), di tale legge riguarda, rispettivamente, le sale bingo, le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse. 5 L’articolo 45, paragrafi 5 e 6, di tale legge così dispone: «5.   Gli stabilimenti corrispondenti alle tipologie di cui al paragrafo 3, lettere c) ed e), del presente articolo non possono essere situati a una distanza inferiore a 850 metri da un istituto d’insegnamento accreditato dalla conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di istruzione per l’insegnamento secondario obbligatorio, il diploma liceale, cicli di formazione professionale di base e corsi artistici professionali. Tale restrizione della distanza non si applica agli stabilimenti di gioco situati al di fuori delle aree residenziali. 6.   Gli stabilimenti corrispondenti alle tipologie di cui al punto 3, lettere b), c) ed e), del presente articolo non possono essere situati a una distanza inferiore a 500 metri da un altro stabilimento rientrante in una delle tipologie di cui al punto 3, lettere b), c) ed e), del presente articolo». 6 La seconda disposizione transitoria della stessa legge, nella versione in vigore alle date in cui le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte, era formulata come segue: «Le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore per il periodo per il quale sono state rilasciate. L’eventuale rinnovo o proroga di dette autorizzazioni dopo l’entrata in vigore della presente legge sarà subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; tuttavia, non sarà applicabile il requisito della distanza tra gli stabilimenti di gioco, disciplinato dall’articolo 45, paragrafo 6, della presente legge». 7 La decima disposizione transitoria della legge 1/2020, nella versione in vigore alle date in cui le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte, così enunciava: «Per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, si dispone la sospensione di nuove autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, nonché di nuove autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B o ricreative a premi, destinate a essere collocate in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili. Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di rinnovo di un’autorizzazione per uno stabilimento di gioco, l’attuale ubicazione del medesimo non soddisfi il requisito di distanza stabilito dall’articolo 45, paragrafo 5, della presente legge, la sospensione di cui al paragrafo precedente non si applica alla procedura di rilascio di una nuova autorizzazione per una diversa ubicazione. Durante questo periodo, la conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco deve coordinare uno studio che analizzi l’impatto sociale e sulla salute pubblica delle strutture per il gioco esistenti (locali specifici per il gioco e macchine da gioco nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità). Sulla base dei risultati di tale studio, la conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco deve proporre le limitazioni sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relative a numero e distribuzione ammissibile di locali per il gioco e di macchine di tipo B o ricreative a premi per i locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili, tenendo conto di criteri di salute pubblica, popolazione, socioeconomici e territoriali». Decreto 97/2021 8 L’articolo 4 del Decreto 97/2021 del Consell, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio de la [OSCURATO:PERSONA], de regulación del Juego y prevención de la ludopatía en la [OSCURATO:PERSONA] (decreto 97/2021 del Consiglio della [OSCURATO:PERSONA], recante misure urgenti per l’applicazione della legge 1/2020, dell’11 giugno 2020, della [OSCURATO:PERSONA], di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), del 16 luglio 2021 ( [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] , n. 9143 del 4 agosto 2021) (in prosieguo: il «decreto 97/2021»), intitolato «Domande di autorizzazione per l’insediamento di nuovi stabilimenti di gioco e per l’apertura di nuovi locali specificamente destinati alle scommesse», dispone quanto segue: «Durante il periodo di applicabilità del primo comma della decima disposizione transitoria della legge 1/2020, le domande di nuove autorizzazioni per nuovi stabilimenti di gioco sono respinte per assenza manifesta di fondamento conformemente alla normativa di base stabilita dalla [Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (legge 39/2015 sul procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche), del 1 o ottobre 2015]». 9 L’articolo 5 di tale decreto, intitolato «Autorizzazioni per il rinnovo delle licenze per gli stabilimenti di gioco che non rispettano il requisito della distanza», così prevede: «1.   Per il rinnovo della licenza degli stabilimenti di gioco che non rispettano il requisito di distanza previsto dall’articolo 45, paragrafo 5, della legge 1/2020, al quale fa riferimento il secondo comma della decima disposizione transitoria della legge suddetta, i titolari presentano alla direzione territoriale della conselleria (ministero della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) competente in materia di gioco della relativa provincia la documentazione pertinente al fine di trattare l’autorizzazione per la nuova ubicazione. 2.   Gli stabilimenti di gioco di cui al paragrafo precedente la cui autorizzazione scade tra la data di entrata in vigore della nuova legge che disciplina il gioco e il 31 ottobre 2021 possono rimanere temporaneamente aperti e continuare a esercitare la loro attività nella loro ubicazione attuale. A tal fine, essi presentano, prima di tale scadenza, una dichiarazione sull’onore nella quale indicano di trovarsi in tale situazione temporanea nonché la loro intenzione di mantenere la stessa attività nella futura ubicazione e di cessare l’attività di gioco nei locali in cui si trovavano, attività che non possono protrarsi per più di nove mesi a decorrere dalla data di presentazione di tale dichiarazione. Entro un mese dall’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione, e senza comunque superare il limite di nove mesi, il gestore chiude definitivamente il vecchio locale e ne informa la sottodirezione generale del gioco, che procede alla cancellazione di detto locale dal relativo registro. In mancanza di chiusura definitiva volontaria del vecchio locale, lo stabilimento è chiuso, fatta salva l’applicazione delle sanzioni eventualmente applicabili». 10 L’articolo 6 di detto decreto, intitolato «Procedura di rinnovo delle licenze delle sale da gioco che non rispettano il requisito della distanza», al suo paragrafo 11 è così formulato: «Una volta concessa l’autorizzazione alla gestione, l’apertura di nuovi istituti d’insegnamento accreditati di cui all’articolo 45, paragrafo 5, della legge 1/2020 non comporta la chiusura a posteriori delle sale da gioco in questione a causa della limitazione della distanza. Il rinnovo di tali autorizzazioni resta tuttavia soggetto alle disposizioni di tale legge». 11 L’articolo 9 del medesimo decreto, intitolato «Procedura di autorizzazione per l’installazione e la sostituzione di macchine da gioco», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «L’installazione di macchine di tipo B o ricreative a premi in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili può essere autorizzata solo se la relativa autorizzazione alla gestione è stata ottenuta o richiesta prima dell’entrata in vigore della legge». 12 L’articolo 18 del decreto 97/2021, intitolato «Informazioni commerciali all’esterno degli stabilimenti di gioco», così prevede: «1.   Nessuna pubblicità può essere apposta su facciate, finestre, vetrine e porte degli stabilimenti di gioco. 2.   Le seguenti informazioni commerciali relative allo stabilimento di gioco sono visualizzate sulle facciate, finestre, porte e vetrine: a) la categoria dello stabilimento di gioco, tra quelle enunciate all’articolo 45, paragrafo 3, della legge 1/2020; b) la denominazione commerciale o la ragione sociale dello stabilimento, purché non facciano l’apologia del gioco, non richiamino il gioco in modo elogiativo, non incitino alla pratica del gioco in modo diretto o indiretto e non contengano alcun riferimento alla sorte, alla fortuna, alla felicità o a qualsiasi altro termine, espressione, acronimo o sigla analoga; c) i logotipi, gli anagrammi, nonché le rappresentazioni di figure, oggetti o elementi simili sono soggetti alle limitazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo e non possono riprodurre alcun elemento connesso direttamente o indirettamente al gioco, come le roulette, le carte da gioco, le carte, le macchine ricreative e altri elementi simili; d) qualsiasi informazione richiesta dalla legislazione in vigore, come quella relativa all’orario di apertura al pubblico dello stabilimento o altre informazioni obbligatorie. 3.   Gli stabilimenti di gioco che espongono insegne, emblemi o altri elementi analoghi non conformi alle disposizioni che precedono dispongono di un termine di tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per adattarle o eliminarle». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 13 Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, ricorsi di annullamento per non conformità al diritto dell’Unione di diverse disposizioni della normativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al fine di regolamentare i giochi e di prevenire il gioco compulsivo. 14 In particolare, le ricorrenti nei procedimenti principali fanno riferimento agli articoli del decreto 97/2021 che attuano l’articolo 8, l’articolo 45, paragrafi 5 e 6, nonché le disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020. L’articolo 8 di tale legge prevede restrizioni in materia di pubblicità e di informazione commerciale. L’articolo 45, paragrafi 5 e 6, di detta legge istituisce restrizioni all’insediamento in termini di distanza minima da rispettare tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, vale a dire 850 metri, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, vale a dire 500 metri. Le disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020 dispongono, dal canto loro, che le autorizzazioni alla gestione concesse prima dell’entrata in vigore di tale legge sono mantenute e che gli eventuali rinnovi o proroghe di tali autorizzazioni sono soggetti ai nuovi requisiti giuridici e regolamentari, ad eccezione del requisito della distanza minima tra determinati stabilimenti di gioco. Inoltre, tale decima disposizione transitoria impone una moratoria di cinque anni al massimo sulla concessione di nuove autorizzazioni alla gestione. 15 Secondo tali ricorrenti, dette disposizioni, che non sarebbero né necessarie né proporzionate, costituiscono una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. 16 Il resistente nei procedimenti principali, il Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sostiene, per contro, che le disposizioni in questione sono conformi al diritto dell’Unione in quanto giustificate dall’obiettivo di tutela dei consumatori e dei minori e in quanto soddisfano il criterio di proporzionalità (adeguatezza, necessità e proporzionalità stricto sensu ) stabilito sia dalla normativa nazionale sia dalla costante giurisprudenza della Corte. 17 In tale contesto, e alla luce della giurisprudenza della Corte, che ha fissato limiti al margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinare gli obiettivi e gli strumenti della loro politica in materia di giochi d’azzardo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con i principi del diritto dell’Unione delle disposizioni contestate nell’ambito dei procedimenti principali. Secondo tale giudice, l’introduzione di requisiti in termini di distanze minime potrebbe essere incompatibile con il diritto dell’Unione, in quanto altre misure preesistenti, quali il divieto di accesso e di partecipazione ai giochi imposto ai minori e ad altre persone vulnerabili e il divieto di pubblicità, sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi perseguiti. La stessa conclusione dovrebbe applicarsi alle norme nazionali che impongono il rispetto di uno di tali requisiti per il rinnovo di autorizzazioni alla gestione precedentemente concesse o una moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e per la gestione di determinati giochi in locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità o simili (in prosieguo: il «settore dell’industria dell’ospitalità»). 18 Tale giudice si interroga anche sul rispetto dei principi di parità di trattamento e di coerenza da parte delle restrizioni imposte, nei limiti in cui esse si applicano solo agli operatori privati, ad esclusione degli stabilimenti pubblici. 19 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24: «1) Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE, che sanciscono i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi sono compatibili con una normativa nazionale (come l’articolo 5 del [decreto 97/2021], di esecuzione [dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6,] della [legge 1/2020], che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, malgrado che detta normativa già stabilisca anche altre misure meno restrittive, ma che possono considerarsi ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, l’interesse generale e in modo particolare per i minori, come: a) il divieto di accesso e di partecipazione ai minori, agli interdetti con sentenza definitiva, ai dirigenti di enti sportivi e agli arbitri di attività su cui si effettuano scommesse, ai dirigenti ed azionisti di società di scommesse, alle persone che detengono armi, alcolizzate o sotto effetto di sostanze psicotrope, che disturbano lo svolgimento dei giochi, alle persone iscritte nel Registro delle persone escluse dall’accesso al gioco; e b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi forma di promozione commerciale, comprese quelle telematiche attraverso le reti di comunicazione sociale, nonché di promozione del gioco all’esterno dei locali, della pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto, manifesti o immagini su qualsiasi supporto. 2) Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella prevista dalla seconda disposizione transitoria della [legge 1/2020], che impone con effetto retroattivo la distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, alle sale da gioco già installate senza rispettare tale separazione, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020, dal momento che tale requisito è incompatibile con i già menzionati principi di libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività. 3) Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella dettata dalla decima disposizione transitoria della [legge 1/2020], che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, in quanto tale sospensione delle licenze per un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività. 4) Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista [dall’articolo 45, paragrafi 5 e 6,] della [legge 1/2020], in quanto obbligano solo le sale da gioco di proprietà di soggetti privati, e non quelle di proprietà di soggetti pubblici, che sono inoltre esenti dalle restrizioni attinenti alla pubblicità e ai controlli all’accesso alle quali sono soggette le prime, esonerandole dall’osservanza dei seguenti obblighi: a) il rispetto di un regime di distanza minima di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento; b) il rispetto retroattivo della distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, per le sale da gioco già installate senza rispettare tale distanza, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020; c) l’assoggettamento a una moratoria per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e scommesse e per l’esercizio di slot-machine. Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna. Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e falsa la concorrenza nel settore». 20 [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de la [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nella causa C‑720/23: «1) Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 9 del decreto 97/2021, nella parte in cui comporta l’impossibilità di rinnovare le autorizzazioni per la gestione delle macchine di tipo B, antecedenti all’entrata in vigore della [legge 1/2020], dopo l’entrata in vigore di tale legge, e dalla decima disposizione transitoria della legge [legge 1/2020], che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della già citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e per la concessione di autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B, in quanto tali restrizioni sono incompatibili con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività e di accesso ai mercati. 2) Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 9 del decreto 97/2021 e dalla decima disposizione transitoria della [legge 1/2020], nella misura in cui dette disposizioni penalizzano solo il settore privato (imprese alberghiere e analoghe in cui vengono installate le macchine di tipo B, e indirettamente i produttori di siffatte macchine), imponendosi restrizioni alla gestione di tali macchine, senza tuttavia penalizzare gli stabilimenti di gioco e scommesse di proprietà pubblica, che sono esenti dalle restrizioni in questione in ragione della tipologia di scommesse e di giochi che sponsorizzano. Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna. Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e minaccia di falsare la concorrenza nel settore [di attività in questione]». 21 Con decisione del presidente della Corte del 4 gennaio 2024 le cause C‑718/23, C‑719/23, C‑720/23 e C‑721/23 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. 22 Con decisione del Presidente della Corte del 2 febbraio 2024 tali cause e la causa C‑60/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 23 L’ONCE, i governi spagnolo e italiano nonché la Commissione europea sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili in quanto tutti gli elementi dei procedimenti principali si collocano all’interno di un solo Stato membro, nella fattispecie il Regno di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché la seconda questione nella causa C‑720/23, l’ONCE sostiene anche che tali questioni non hanno alcun nesso con l’oggetto dei procedimenti principali. Inoltre, tale interessato e il governo spagnolo sostengono che queste due questioni dovrebbero in ogni caso essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. 24 In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nella loro interezza, occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 ). 25 Tuttavia, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, quando il giudice del rinvio si rivolge a essa nell’ambito di un procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma anche dei cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, la decisione che tale giudice adotterà a seguito della sentenza della Corte pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che la Corte risponda alle questioni sottopostele in relazione alle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale restino confinati in un solo Stato membro (sentenze del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 32 nonché giurisprudenza citata, e dell’8 giugno 2023, Prestige and Limousine, C‑50/21 , EU:C:2023:448 , punto 49 ). 26 Al riguardo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale e dalla risposta del 23 dicembre 2024 del giudice del rinvio a una richiesta di chiarimenti della Corte ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura risulta che le controversie di cui ai procedimenti principali riguardano la contestazione di una legge e di un regolamento regionali, che in quanto disposizioni generali si applicano non solo ai cittadini nazionali, ma anche alle imprese di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che volessero stabilirsi nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cosicché i presenti procedimenti principali oltrepassano la sfera nazionale. Di conseguenza, al riguardo, l’interpretazione delle libertà fondamentali richiesta dal giudice del rinvio risulta necessaria per la soluzione di tali procedimenti (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 34 ). 27 In secondo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché della seconda questione nella causa C‑720/23, che è contestata in quanto, da un lato, la risposta a tali questioni non sarebbe utile per la soluzione dei procedimenti principali e, dall’altro, il giudice del rinvio non fornirebbe precisazioni relativamente alle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle lotterie e alle scommesse organizzate su scala nazionale e al regime giuridico applicabile agli «stabilimenti di gioco pubblici», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 20 e giurisprudenza citata). 28 Poiché tale procedimento si fonda sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale deve esplicitare, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è adito [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22 , EU:C:2024:730 , punto 27 e giurisprudenza citata]. 29 A tal proposito, occorre sottolineare che le informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 22 e giurisprudenza citata). 30 Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ) (sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, C‑660/22 , EU:C:2024:152 , punto 23 e giurisprudenza citata). 31 Occorre rilevare che, con la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché con la seconda questione nella causa C‑720/23, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che assoggetta unicamente gli stabilimenti di gioco privati, e non gli stabilimenti di gioco pubblici, a determinati obblighi in materia di giochi e di prevenzione del gioco compulsivo. 32 Orbene, il giudice del rinvio non definisce la nozione di «stabilimenti di gioco pubblici» a cui esso fa riferimento, non fornisce il contesto normativo nazionale applicabile a tali stabilimenti e non espone le restrizioni eventualmente applicabili ai medesimi. 33 Inoltre, le restrizioni oggetto delle questioni pregiudiziali, che, alla luce degli elementi che emergono dalle decisioni di rinvio, riguardano i casinò, le sale bingo, le sale da gioco, le sale ricreative, i locali specificamente destinati alle scommesse e gli altri locali attrezzati per l’installazione di macchine da gioco, non si applicano in funzione del carattere pubblico o privato degli stabilimenti in cui tali giochi sono organizzati o tali macchine sono installate. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo le informazioni fornite dal governo spagnolo nelle sue osservazioni, la competenza a disciplinare i giochi d’azzardo è ripartita, in [OSCURATO:PERSONA], tra lo Stato e le comunità autonome. Le competenze dell’uno e delle altre si fonderebbero non già su una distinzione tra gli «stabilimenti di gioco pubblici» e gli «stabilimenti di gioco privati», bensì sulla portata territoriale della normativa, la quale varierebbe caso per caso in funzione del tipo di gioco di cui trattasi. Pertanto, la competenza a disciplinare le lotterie statali e i giochi online su scala nazionale sarebbe riservata al legislatore nazionale, mentre le comunità autonome potrebbero esercitare tale competenza per gli altri tipi di giochi d’azzardo nei loro rispettivi territori, senza distinzione in considerazione della natura pubblica o privata degli stabilimenti. 34 In tale contesto, il giudice del rinvio non spiega le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che esista un mercato unico per i diversi tipi di giochi d’azzardo, cosicché una regolamentazione diversa dei diversi tipi di giochi d’azzardo pregiudicherebbe la concorrenza. 35 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la quarta questione nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 e la seconda questione nella causa C‑720/23 non soddisfano i requisiti previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura e che esse devono, pertanto, essere dichiarate irricevibili. Nel merito Osservazioni preliminari 36 Con le sue prime tre questioni nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché con la prima questione nella causa C‑720/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone a operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione di slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco. 37 Per quanto riguarda l’articolo 56 TFUE, occorre ricordare che, se una misura nazionale incide simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte, in linea di principio, esamina tale misura alla luce di una sola di dette libertà qualora risulti che, nelle circostanze del caso di specie, le altre sono assolutamente secondarie rispetto alla prima e possono essere ricondotte a questa (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 29 e giurisprudenza citata). 38 Nei limiti in cui la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali enuncia le condizioni alle quali sono assoggettati i gestori di determinati tipi di giochi quando cercano di stabilirsi e di ottenere le autorizzazioni richieste per fornire simili servizi, tale normativa può costituire soprattutto un ostacolo alla libertà di stabilimento, dato che gli eventuali effetti sulla libera prestazione dei servizi sono solo una conseguenza delle eventuali restrizioni imposte alla prima di tali libertà (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, Van der Weegen e a., C‑580/15 , EU:C:2017:429 , punto 25 nonché giurisprudenza citata). 39 Per quanto riguarda l’articolo 26 TFUE, occorre osservare che dai fascicoli a disposizione della Corte risulta che i procedimenti principali non riguardano la competenza dell’Unione europea o delle sue istituzioni ad adottare le misure previste da questo articolo. 40 In tali circostanze, non occorre quindi che la Corte si pronunci alla luce degli articoli 26 e 56 TFUE. Sulle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 41 Si deve ricordare che devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 2 e S.T., C‑276/22 , EU:C:2024:348 , punto 30 e giurisprudenza citata). 42 Come risulta dal punto 14 della presente sentenza, le misure contestate della normativa nazionale di cui ai procedimenti principali che sono interessate dalle questioni pregiudiziali e menzionate al punto 36 della presente sentenza, prevedono, in primo luogo, un requisito di distanza di 850 metri tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse e determinati istituti d’insegnamento, in secondo luogo, un requisito di distanza di 500 metri tra loro, tra le sale da gioco, le sale bingo e i locali specificamente destinati alle scommesse, in terzo luogo, l’obbligo, per le sale da gioco e i locali di scommesse esistenti, di rispettare il primo di tali requisiti al fine di ottenere il rinnovo della loro autorizzazione o licenza, in quarto luogo, il divieto di rinnovare le autorizzazioni di gestione delle slot machine di tipo B o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità dopo l’entrata in vigore della legge 1/2020 e, in quinto luogo, una moratoria di massimo cinque anni sul rilascio di nuove autorizzazioni e licenze per stabilimenti di gioco e la gestione di slot machine di tipo B o di macchine ricreative a premi (in prosieguo, congiuntamente: le «misure in questione»). 43 È pacifico che tali misure, introdotte e imposte agli operatori del settore dei giochi d’azzardo a livello regionale dall’articolo 45, paragrafi 5 e 6, della legge 1/2020, nonché dalle disposizioni transitorie seconda e decima di quest’ultima, come integrate dagli articoli da 4 a 6 e 9 del decreto 97/2021, possono rendere meno attrattivo o addirittura impossibile l’esercizio della libertà garantita dall’articolo 49 TFUE, dato che limitano la capacità delle imprese di fornire determinati servizi di gioco in quanto attività economica nella regione interessata o impediscono agli operatori che già forniscono simili servizi di rendere redditizi i loro investimenti. 44 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la normativa di uno Stato membro, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica al rilascio di una concessione e preveda diverse ipotesi di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo, in particolare, a tale libertà (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑375/17 , EU:C:2018:1026 , punto 38 nonché giurisprudenza citata). 45 Le misure in questione costituiscono quindi restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE. Sulla giustificazione delle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 46 Occorre valutare in che misura le restrizioni introdotte dalle misure in questione possano essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o essere giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, OL (Proroga delle concessioni italiane), C‑517/20 , EU:C:2023:219 , punto 49 ]. 47 L’articolo 52, paragrafo 1, TFUE ammette le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. La giurisprudenza ha inoltre individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di lotta alla frode e di prevenzione dell’incitamento dei cittadini a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale, che possono parimenti giustificare talune restrizioni (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Sjöberg e Gerdin, C‑447/08 e C‑448/08 , EU:C:2010:415 , punto 36 nonché giurisprudenza citata). 48 In tale contesto, occorre ricordare che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che essi considerano più appropriato (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑475/20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 , punto 48 e giurisprudenza citata). 49 [OSCURATO:PERSONA] membri sono, di conseguenza, liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Tuttavia, le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte [sentenza del 14 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Apparecchi automatici per il gioco d’azzardo), C‑231/20 , EU:C:2021:845 , punto 41 e giurisprudenza citata]. 50 Nel caso di specie, dal preambolo della legge 1/2020 risulta che l’obiettivo delle misure in questione è, in primo luogo, quello di ridurre l’esposizione dei minori all’offerta di giochi sui loro itinerari quotidiani verso gli istituti d’insegnamento, dal momento che tale esposizione comporterebbe la normalizzazione degli stabilimenti di gioco come luoghi ricreativi nel loro modello collettivo di tempo libero, in secondo luogo, di ridurre il rischio di sviluppo di comportamenti di dipendenza connessi ai giochi, in particolare tra i minori, tenuto conto della vulnerabilità psicologica delle persone in questa fase della loro vita, in terzo luogo, di combattere l’aumento significativo del numero delle sale da gioco e dei locali specificamente destinati alle scommesse nel tessuto urbano della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, di tutelare la salute delle persone socialmente più vulnerabili nonché di minimizzare i rischi sociali e sanitari connessi ai giochi, in quinto luogo, di ridurre la concentrazione spaziale degli stabilimenti di gioco nelle zone franche urbane, al fine di ridurre il rischio di sovraesposizione della popolazione a tali giochi nel suo ambiente quotidiano, nonché di promuovere uno sviluppo equilibrato, sostenibile e sano dell’ambiente urbano e delle attività socioeconomiche e, in sesto luogo, di assicurarsi che i minori non abbiano accesso a slot machine di tipo B o ad apparecchi ricreativi a premi nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità. 51 Il Consiglio delle finanze e modello economico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo fanno valere, più in generale, che le misure in questione hanno ad oggetto la tutela della sanità pubblica e la sicurezza pubblica, più precisamente la prevenzione dei comportamenti di dipendenza legati al gioco, la tutela dei gruppi di persone vulnerabili e l’attenuazione dell’impatto sociale dei giochi d’azzardo e delle scommesse. 52 Dalla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza risulta che, tenuto conto della particolarità della situazione connessa ai giochi d’azzardo, simili obiettivi sono perseguiti dalla normativa nazionale contestata e sono tali da costituire motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, quali le restrizioni di cui ai procedimenti principali, purché siano effettivamente perseguiti dalle misure in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata). 53 Ne consegue che le restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE a causa delle misure in questione appaiono giustificate alla luce degli obiettivi menzionati ai punti 50 e 51 della presente sentenza. Sulla proporzionalità delle restrizioni alla libertà garantita dall’articolo 49 TFUE 54 Occorre esaminare, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza, la proporzionalità delle restrizioni introdotte con le misure in questione, e pertanto determinare se tali misure siano idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli, segnatamente assicurandosi che la normativa nazionale in discussione nei procedimenti principali risponda effettivamente all’intento di raggiungerli in modo coerente e sistematico (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 51 e giurisprudenza citata). 55 Spetta al giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, procedere a tale valutazione nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/16 , EU:C:2017:985 , punto 52 e giurisprudenza citata). 56 Nel caso di specie, per quanto riguarda le prime tre misure in questione che vertono sulle distanze minime tra le sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, dal preambolo della legge 1/2020 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tali misure sulla base di studi che mostrano gli effetti negativi di una sovraesposizione dei minori ai giochi nonché di statistiche attestanti che il numero degli stabilimenti di gioco era più che raddoppiato e che quello dei locali specificamente destinati alle scommesse era quadruplicato nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti l’adozione di tale legge. Risulta quindi che tali misure non sono state adottate in modo arbitrario, ma si basano su determinati dati specifici. 57 Per quanto riguarda la questione di stabilire se le misure in questione eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, la mera esistenza di altre misure esistenti, quali il divieto per i minori di accedere agli stabilimenti di gioco e il divieto di pubblicità per tali stabilimenti, rilevate dal giudice del rinvio, non consente di giungere alla conclusione che le misure in questione non sarebbero necessarie per raggiungere tali obiettivi. 58 Del resto, anche se l’obiettivo generale delle misure esistenti anteriormente alle misure in questione è anche la tutela della sanità pubblica, esse intervengono, tuttavia, su aspetti diversi dell’esposizione ai giochi. Mentre le misure che vietano ai minori l’accesso agli stabilimenti di gioco mirano a prevenire che questi ultimi si dedichino ai giochi, l’imposizione di distanze minime tra simili stabilimenti nonché tra questi e determinati istituti d’insegnamento mira a evitare la sovraesposizione e la normalizzazione di tali giochi nella vita quotidiana dei minori e di altre categorie vulnerabili della popolazione. Inoltre, se è vero che la misura di divieto di pubblicità mira a impedire la promozione dei giochi, la misura della distanza tra determinati stabilimenti di gioco mira a ridurre la concentrazione spaziale di tali stabilimenti. 59 Per quanto riguarda l’applicabilità di nuovi obblighi in materia di distanza alle sale da gioco, ai locali di scommesse e alle sale bingo già gestite per ottenere il rinnovo della loro autorizzazione o licenza, il che può comportare una cessazione dell’attività se la distanza richiesta non è rispettata, tale circostanza non implica necessariamente che una simile misura debba essere considerata eccedente quanto necessario. 60 Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, se gli obblighi in materia di distanza fossero applicabili unicamente ai nuovi operatori, ciò conferirebbe agli stabilimenti esistenti un vantaggio concorrenziale che avrebbe l’effetto di ostacolare a maggior ragione l’accesso di tali nuovi operatori al mercato (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C‑72/10 e C‑77/10 , EU:C:2012:80 , punto 58 ). 61 Dall’altro, la situazione specifica degli stabilimenti di gioco già gestiti prima dell’entrata in vigore della normativa di cui ai procedimenti principali è stata presa in considerazione nell’ambito di quest’ultima. Infatti, conformemente alle disposizioni transitorie seconda e decima della legge 1/2020 nonché all’articolo 5 del decreto 97/2021, il rinnovo delle autorizzazioni di gestione di tali stabilimenti, in primo luogo, non è soggetto al rispetto del requisito della distanza rispetto ad altri stabilimenti di gioco e, in secondo luogo, è possibile, nonostante la moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni, qualora la sede di un simile stabilimento sia spostata al fine di rispettare il requisito della distanza da un istituto d’insegnamento di cui a tale normativa, essendo stato inoltre concesso un termine per procedere allo spostamento degli stabilimenti di gioco la cui autorizzazione scadeva prima del 1 o novembre 2021. 62 Per quanto riguarda la quarta misura in esame, che impedisce di rinnovare le autorizzazioni di gestione delle slot machine di tipo B o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità, essa appare idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito senza eccedere quanto necessario, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio. Tale misura, adottata al pari delle prime tre misure in questione sulla base degli studi menzionati nel preambolo della legge 1/2020, mira infatti a impedire ai minori di avere accesso a tali macchine, in luoghi per i quali è impossibile controllare l’accesso. 63 Infine, nella parte in cui stabilisce una moratoria di massimo cinque anni sul rilascio di nuove autorizzazioni e licenze per stabilimenti di gioco e sulla gestione delle slot machine di tipo B o di macchine ricreative a premi, la quinta misura in esame si inserisce nell’obiettivo di tutela della salute pubblica e mira a ridurre la concentrazione degli stabilimenti di gioco dopo la loro forte espansione nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], particolarmente percepibile nel corso degli anni precedenti l’adozione di tale legge e accompagnata da un aumento del numero di persone che soffrono di comportamenti di dipendenza dal gioco e da una crescente preoccupazione sociale connessa alla proliferazione degli stabilimenti di gioco. 64 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri valutare non solo se sia necessario limitare le attività dei giochi d’azzardo, ma anche vietarle, purché tali restrizioni non siano discriminatorie (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Zenatti, C‑67/98 , EU:C:1999:514 , punti 15 e 16 ). Pertanto, la Corte ha considerato che, anche se le restrizioni del numero degli operatori possono, in via di principio, essere giustificate, tali restrizioni devono in ogni caso rispondere all’intento di ridurre considerevolmente le opportunità di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico (sentenza del 6 marzo 2007, Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04 , EU:C:2007:133 , punto 53 ), condizione che spetta al giudice del rinvio verificare. 65 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede, in tale contesto, se il solo fatto che gli stabilimenti di gioco e le slot machine di tipo B o ricreative a premi non siano totalmente vietati sia tale da dimostrare che detta moratoria di cinque anni non mira a raggiungere l’obiettivo perseguito. Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che il fatto che determinati giochi d’azzardo non siano totalmente vietati non è sufficiente a dimostrare che la normativa nazionale non miri realmente a conseguire gli obiettivi che essa intende perseguire e che devono essere considerati nel loro insieme (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Zenatti, C‑67/98 , EU:C:1999:514 , punto 35 ). 66 Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, la quinta misura in questione non appare quindi sproporzionata, senza che sia necessario esaminare se debba essere effettuato uno studio sull’impatto sociale e in materia di salute pubblica delle strutture per il gioco esistenti. Infatti, uno Stato membro non è privato della possibilità di dimostrare che una misura restrittiva interna soddisfa tali condizioni solamente perché detto Stato membro non è in grado di fornire studi che siano serviti quale base per l’adozione della normativa in discussione (sentenza dell’8 settembre 2010, Stoß e a., C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07 , EU:C:2010:504 , punto 72 ). 67 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza nelle cause C‑718/23, C‑719/23, C‑721/23 e C‑60/24 nonché alla prima questione nella causa C‑720/23 dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli. Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone a taluni operatori del settore dei giochi, in primo luogo, determinate restrizioni quanto alle distanze minime da rispettare tra le diverse sale da gioco e i locali specificamente destinati alle scommesse, da un lato, e, dall’altro, determinati istituti d’insegnamento, nonché tra determinati stabilimenti di gioco tra loro, in secondo luogo, una limitazione nel tempo della gestione delle slot machine cosiddette «di tipo B» o delle macchine ricreative a premi installate nei locali facenti parte del settore dell’industria dell’ospitalità e simili e, in terzo luogo, una moratoria sull’attribuzione delle nuove licenze o autorizzazioni per la gestione di stabilimenti di gioco, nei limiti in cui il giudice del rinvio conclude che tali restrizioni possono essere ammesse a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sono idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedono quanto necessario per raggiungerli. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris