CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 21634/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino quanto al reato furto pluriaggravato, condannando il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa; Considerato che il ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del danno patrimoniale di modesta entità nonché in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.: tali doglianze in primo luogo, come proposte, non sono consentite in sede di legittimità come formulate, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha specificamente motivato su tali punti, escludendo la possibilità di applicare l'attenuante circa il valore elevato dei beni sottratti di circa euro 8000,00 il che è in linea con il principio consolidato per cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Quanto alla aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen., secondo i Giudici di appello non può nemmeno escludersi l'aggravante della minorata difesa, stante l'orario notturno e lo spazio isolato in cui sono avvenuti i fatti, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici, oltre che in linea con l'autorevole principio di diritto fissato dalle Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, per le quali la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Nel caso in esame la Corte, oltre all'ora notturna, ha valutato lo spazio isolato, l'area condominiale, l'esistenza dei box auto privi di sistemi di controllo, insomma tutti gli elementi che hanno aggravato la riduzione della difesa in uno all'ora notturna; Rilevato, pertanto, che i motivi pregressi sono anche manifestamente infondati, oltre che generici, deve essere deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli re