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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 46083/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza del 9 ottobre 2020) riformava — quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2019, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di riciclaggio, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa.

La Corte di cassazione, dopo aver accolto il ricorso dell'imputato limitatamente alla riqualificazione della condotta contestata sub 1) come reato tentato, aveva rinviato gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, dichiarando inammissibile nel resto l'impugnazione.

La Corte di appello, dopo aver premesso che in conformità dei principi dettati dalla Corte Suprema il fatto andasse qualificato nella sua globalità come tentativo, rideterminava in dispositivo la pena finale in quella di anni due, mesi cinque e giorni venti di reclusione e euro duemilaseicento di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e agli artt. 56 e 133 cod. pen.

La Corte di appello ha applicato una pena base significativamente più alta del minimo edittale a fronte di una diversa dosimetria indicata dal primo giudice, omettendo di motivare tale scelta e di rideterminare la pena ex novo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Va premesso che la sentenza di annullamento aveva qualificato come tentativo soltanto uno degli episodi di riciclaggio, ovvero quello identificato al n. 1) della imputazione, non intervenendo quindi sugli altri 5 episodi per i quali il ricorrente era stato condannato.

La Corte di appello, chiamata alla sola rideterminazione della pena, ha invece ritenuto di estendere - senza alcuna specifica motivazione e in violazione del limite del giudizio di rinvio - la riqualificazione a tutti gli episodi di riciclaggio (tanto da quantificare la pena-base sulla fattispecie tentata e da apportare a tutti gli aumenti per i reati in continuazione la riduzione ex art. 56 cod. pen.).

Peraltro, della riqualificazione dei fatti non vi è traccia nel dispositivo che ha ad oggetto soltanto la riforma della pena.Tale errore si è pertanto tradotto in un ben più favorevole trattamento sanzionatorio, sia per la identificazione del reato più grave, sia per gli aumenti per la continuazione, del quale non può certo dolersi in questa sede il ricorrente.

Pertanto, è evidente la mancanza di interesse dell'imputato a far rilevare, con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, l'errore di quantificazione della pena in "bonam partem".

In questa prospettiva, deve ritenersi all'evidenza adeguata la motivazione, che ha fatto riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per la determinazione della pena-base (visto che è stata quantificata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato di riciclaggio).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza del 9 ottobre 2020) riformava — quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2019, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di riciclaggio, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa. La Corte di cassazione, dopo aver accolto il ricorso dell'imputato limitatamente alla riqualificazione della condotta contestata sub 1) come reato tentato, aveva rinviato gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, dichiarando inammissibile nel resto l'impugnazione. La Corte di appello, dopo aver premesso che in conformità dei principi dettati dalla Corte Suprema il fatto andasse qualificato nella sua globalità come tentativo, rideterminava in dispositivo la pena finale in quella di anni due, mesi cinque e giorni venti di reclusione e euro duemilaseicento di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e agli artt. 56 e 133 cod. pen. La Corte di appello ha applicato una pena base significativamente più alta del minimo edittale a fronte di una diversa dosimetria indicata dal primo giudice, omettendo di motivare tale scelta e di rideterminare la pena ex novo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che la sentenza di annullamento aveva qualificato come tentativo soltanto uno degli episodi di riciclaggio, ovvero quello identificato al n. 1) della imputazione, non intervenendo quindi sugli altri 5 episodi per i quali il ricorrente era stato condannato. La Corte di appello, chiamata alla sola rideterminazione della pena, ha invece ritenuto di estendere - senza alcuna specifica motivazione e in violazione del limite del giudizio di rinvio - la riqualificazione a tutti gli episodi di riciclaggio (tanto da quantificare la pena-base sulla fattispecie tentata e da apportare a tutti gli aumenti per i reati in continuazione la riduzione ex art. 56 cod. pen.). Peraltro, della riqualificazione dei fatti non vi è traccia nel dispositivo che ha ad oggetto soltanto la riforma della pena.Tale errore si è pertanto tradotto in un ben più favorevole trattamento sanzionatorio, sia per la identificazione del reato più grave, sia per gli aumenti per la continuazione, del quale non può certo dolersi in questa sede il ricorrente. Pertanto, è evidente la mancanza di interesse dell'imputato a far rilevare, con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, l'errore di quantificazione della pena in "bonam partem". In questa prospettiva, deve ritenersi all'evidenza adeguata la motivazione, che ha fatto riferimento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per la determinazione della pena-base (visto che è stata quantificata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato di riciclaggio). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]