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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05342/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Giuseppe CRICELLI per il reato di rapina pluriaggravata, commesso all'interno di una banca.

2. Propone ricorso Giuseppe CRICELLI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile per la estrema genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto.

La sentenza ha osservato che all'imputato, recidivo reiterato specifico, sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e che la pena è stata determinata nel minimo edittale.

Un giudizio di prevalenza delle attenuanti, invero neppure richiesto dal ricorrente, sarebbe stato in ogni caso precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, del codice penale.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Ago

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Giuseppe CRICELLI per il reato di rapina pluriaggravata, commesso all'interno di una banca. 2. Propone ricorso Giuseppe CRICELLI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile per la estrema genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto. La sentenza ha osservato che all'imputato, recidivo reiterato specifico, sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e che la pena è stata determinata nel minimo edittale. Un giudizio di prevalenza delle attenuanti, invero neppure richiesto dal ricorrente, sarebbe stato in ogni caso precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, del codice penale. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Ago
Sentenza Cassazione n. 05342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris