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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09533/2024

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 404/2018, depositata il 19.6.2018, NRG 233/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda degli odierni controricorrenti che, nella qualità di avvocati addetti all’ufficio legale del Comune di Livorno, avevano chiesto il riconoscimento del compenso incentivante, ai sensi degli artt. 27 CCNL enti locali e 37 CCNL dirigenti, anche per le ipotesi di sentenze in cause da essi patrocinate che, pur non pronunciando nel merito delle controversie e sulle competenze del giudizio, avessero definito i giudizi con esiti sostanzialmente favorevoli per l’ente; al contempo, nei gradi di merito veniva rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dei compensi incentivanti senza detrazione della quota Irap;

2. il Comune di Livorno ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti da controricorso dei lavoratori; [OSCURATO:PERSONA]

1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del Comune, sottoscritto per adesione dal legale dei controricorrenti; non resta che darne atto, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 391, anche ultimo comma, c.p.c.; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nell’adunanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 404/2018, depositata il 19.6.2018, NRG 233/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda degli odierni controricorrenti che, nella qualità di avvocati addetti all’ufficio legale del Comune di Livorno, avevano chiesto il riconoscimento del compenso incentivante, ai sensi degli artt. 27 CCNL enti locali e 37 CCNL dirigenti, anche per le ipotesi di sentenze in cause da essi patrocinate che, pur non pronunciando nel merito delle controversie e sulle competenze del giudizio, avessero definito i giudizi con esiti sostanzialmente favorevoli per l’ente; al contempo, nei gradi di merito veniva rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dei compensi incentivanti senza detrazione della quota Irap; 2. il Comune di Livorno ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti da controricorso dei lavoratori; [OSCURATO:PERSONA] 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del Comune, sottoscritto per adesione dal legale dei controricorrenti; non resta che darne atto, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 391, anche ultimo comma, c.p.c.; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma nell’adunanz
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