CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 iuglio 2020 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 17 dicembre 2019 resa dal G.u.p. dei 'Tribunale di Torino all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato in tentato furto pluriaggravato il fatto contestato all'imputato ai capo a. della rubrica (come reato consumato) e, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Tonno con sentenza dei 10 gennaio 2020, ha determinato in otto mesi di reclusione l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. deila pena già ifrogata all'imputato per i reati oggetto presente giudizio (ossia il già menzionato delitto tentato e quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione dell'esclusione del medesimo disegno criminoso pure rispetto ai fatti giudicati dal Tribunale di Torino con sentenza del 17 aprile 2019. 2.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati oggetto del presente procedimento in otto mesi di reclusione, quale aumento ex art. 81, comma 2, cit. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che seguono, rimanendo assorbito il secondo. La Corte territoriale ha accolto parzialmente il gravame, in ordine alla chiesta continuazione, riconoscendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti oggetto del presente procedimento e quelli per cui l'Aducato aveva già riportato condanna giusta sentenza del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2020, e ciò sulla scorta della sostanziale identità delle modalità esecutive e dei luoghi in cui i reati sono stati posti in essere nonché della collocazione temporale particolarmente ravvicinata tra i fatti; e lo ha, invece, escluso rispetto a quelli per cui al ricorrente è stata applicata la pena con sentenza del Tribunale di Torino del 17 aprile 2019, in ragione della distanza cronologica rispetto ai rimanenti (atteso che questi ultimi si collocano nei mese di dicembre del 2019 e quelli cui inerisce la censura difensiva nel periodo compreso tra l'agosto e l'ottobre 2018). Tuttavia, nel caso di specie - nonostante fosse stato prospettato con il gravame - la Corte di merito non ha argomentato a proposito del disturbo da gioco d'azzardo, di cui da conto in effetti già la detta pronuncia in data 17 aprile 2019 e dal quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipendenti tutti i fatti in discorso (compresi i furti, uno dei quali tentato, presso esercizi commerciali, commessi con modalità analoghe, per cui al ricorrente è stata applicata la pena con tale ultima decisione); ed ha fondato la propria decisione sul solo dato temporale, così non dando corso in maniera compiuta, alla luce della specifica allegazione difensiva, alla necessaria «approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori» del medesimo disegno criminoso (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente alla sussistenza dei presupposti del reato continuato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, limitatamente alla conti