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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16406/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38605/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.

Ivo. 30 aprile 1992, n. 285 -Codice della strada-) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla condizione di "recidivo nel biennio" che le censure del ricorrente risultano meramente riproduttive di quelle cui la Corte territoriale ha fornito ampia e puntuale risposta con argomentazione prova di fratture logiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - attinente al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38605/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Ivo. 30 aprile 1992, n. 285 -Codice della strada-) Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla condizione di "recidivo nel biennio" che le censure del ricorrente risultano meramente riproduttive di quelle cui la Corte territoriale ha fornito ampia e puntuale risposta con argomentazione prova di fratture logiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso - attinente al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 16406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris