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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 agosto 2024

Cassazione n. 31857/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15536/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 759/2022 depositata il 12/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, a seguito di atto di riassunzione da processo penale ex articoli 392 c.p.c. e 622 c.p.p. effettuato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali responsabili del figlio minorenne [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’azione civile che avevano esercitato in sede penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 759/2022 ha confermato ai soli fini civili la sentenza emessa dal Tribunale penale di Catania in data 21 novembre 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede civile; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso tale pronuncia, e gli intimati [OSCURATO:PERSONA]/Presenti non si sono difesi; [OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato atto di rinuncia ex articolo 390 c.p.c. del 30 agosto 2024; si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo ad ogni effetto di legge.

N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15536/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 759/2022 depositata il 12/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, a seguito di atto di riassunzione da processo penale ex articoli 392 c.p.c. e 622 c.p.p. effettuato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali responsabili del figlio minorenne [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’azione civile che avevano esercitato in sede penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 759/2022 ha confermato ai soli fini civili la sentenza emessa dal Tribunale penale di Catania in data 21 novembre 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede civile; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso tale pronuncia, e gli intimati [OSCURATO:PERSONA]/Presenti non si sono difesi; [OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato atto di rinuncia ex articolo 390 c.p.c. del 30 agosto 2024; si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo ad ogni effetto di legge. N
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