CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40850/23 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che la prima censura della ricorrente in punto di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della attenuante d'Acui all'art. 62, comma 1 n. 2 cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, che hanno rilevato la sproporzione della reazione; che il terzo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione dell'attenuante relativa alla speciale tenuità del danno, è manifestamente infondato dal momento che in sede di appello la doglianza era stata argomentata in modo assertivo e generico, tale da configurare fin da allora l'inammissibilità della censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso