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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29589/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Enna, quale giudice dell'appello, ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace di Leonforta,- che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni due e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, con il beneficio della non menzione, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.

2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, affidandosi a cinque motivi.

2.1. Con i primi due, denuncia violazione di legge processuale ( artt. 96. 102, 178, 190 cod. proc. pen. ) e vizi della motivazione con riguardo al primo motivo di appello.

Espone che il difensore costituito, nel giudizio di primo grado, in occasione delle udienze del 16/04/2019, 20/10/2020 e 15/12/2020, aveva presentato, altrettante istanze di rinvio per legittimo impedimento, tutte infondatamente rigettate dal Giudice di pace; dal canto suo il Tribunale, nel giudizio di appello, era incorso in vizi di motivazione, tali da renderla solo apparente, peraltro discostandosi dagli stessi principi giurisprudenziali che pure evoca.

In particolare, il 16 aprile 2019, il difensore era impegnato, quale procuratore delle parti civili, in un processo di competenza del G.U.P. distrettuale che, per gravità delle imputazioni e qualità degli imputati, legittimava la preferenza accordata dalla Difesa; quanto alla udienza dell'ottobre 2020, pur senza allegazioni, l'istanza deduceva motivi collegati alla emergenza pandemica, era autocertificata dal difensore e consentiva, per i dati indicati, il controllo sulla loro veridicità; infine, con riferimento alla censura per cui non erano state esplicitate le ragioni della impossibilità di nominare un sostituto processuale, si tratta di pretesa motivazionale non esigibile in quanto interferisce con l'impenetrabile rapporto fiduciario tra avvocato e assistito.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con cui ci si duole dell'omesso scrutinio della dedotta inutilizzabilità delle immagini estrapolate dall'impianto di videoregistrazione della persona offesa, per la scarsa affidabilità e genuinità di una prova prodotta dalla persona offesa, senza estrarre una copia forense.

Sul punto, si lamenta anche che la Corte di appello, nel rigettare la doglianza difensiva, si sia attestata su alcune dichiarazioni testimoniali, obliterandone altre senza alcuna argomentazione specifica in merito alla prevalente valenza dimostrativa data all'una piuttosto che all'altra.

2.3. Violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc.pen. e correlati vizi della motivazione sono denunciati con il quarto motivo, che si duole del giudizio di attendibilità della p.o., invece dimostratosi già inattendibile, venendo indagato per false dichiarazioni alla polizia giudiziaria sul suo stato di incensuratezza; inoltre, il Giudice a quo avrebbe dovuto valutare l'interesse economico di cui la parte civile è portatrice.2.4.

Con il quinto motivo ci si duole del vizio motivazionale con il quale è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, senza fondamento probatorio, dal momento che la minaccia viene riferita solo dalla p.o., e priva di congrua argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al legittimo impedimento a comparire dedotto dal difensore in occasione della udienza del 16 aprile 2019, questa Corte ha già chiarito che la disposizione di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile ( da ultimo Sez. 5 n. 9511 del 10/02/2022, Rv. 282937 ), ed ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di addurre, quale legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile, poiché la norma - come interpretata dal diritto vivente - contiene un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, ben potendo l'avvocato rappresentare proprio la necessità della sua presenza nel processo penale per avanzare una motivata richiesta di rinvio dell'udienza civile.

Tali argomenti si attagliano - in ragione della natura della posizione processuale della parte civile nel processo penale - alla ipotesi, come quella in esame, in cui l'impedimento è stato dedotto con riguardo alla assistenza della parte civile nel processo penale.

1.1. Quanto alle altre due udienze, per le quali pure venne avanzata istanza di rinvio per contestuali impegni professionali del difensore, si osserva che, in quella del 20/10/2020, venne chiesto un rinvio prudenziale, in attesa dell'esito del tampone praticato al figlio dell'istante, (2,‘ mentre in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l' istanza di rinvio vennero dedotti due contestuali processi a Enna, senza alcuna illustrazione delle ragioni della ritenuta prevalenza di quei due processi, né venne indicata la data della udienza in cui vennero accordati i rinvii, ai fini della valutazione della tempestività, né delle ragioni della impossibilità di farsi sostituire.

Dunque, nella prima occasione, l'istanza, oltre che non documentata, risulta, come osservato dalla Corte di appello, del tutto generica, mancando l' indicazione delle specifiche ragioni dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.; allo stesso modo, l'istanza inviata alla Corte di appello in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contiene solo un elenco dei processi fissati contestualmente, ma è priva di ogni indicazione in ordine alla data in cui vennero disposti i rinvii, non consentendo, dunque, di valutarne la tempestività; né risulta addotta la ragione della impossibilità di farsi sostituire.

1.2. La Corte di appello si è pronunciata conformemente al consolidato canone ermeneutico di questa Corte, che, da tempo, attraverso più arresti delle Sezioni Unite, si è orientata nel senso che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ), Torchio, Rv. 262912 ).

Come è stato anche precisato, \A-Caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta, in ogni caso, al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art.102 cod. proc. pen. ( Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ), P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109).

In tal senso si è, infatti, ulteriormente specificato che, proprio in ragione del decritto bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, ancorchè la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, nondimeno, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente.

Ciò che si richiede, tuttavia, è una specifica allegazione delle ragioni dell'impedimento e della opzione privilegiata per l'uno o l'altro processo, sì da consentire al Giudice di effettuare quello scrutinio di cui si è detto.

Fin da Sez.

U, n. 4708 del 27/03/1992 Ud. (dep. 24/04/1992 ), Fogliani, Rv. 190828, è stata, inoltre, affermata la necessità che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni: la tempestività della comunicazione predetta va, infatti, determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell' impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579).

1.3. Dunque, il difensore che insti per il rinvio dell'udienza, adducendo un contestuale impegno professionale, non può limitarsi a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, riservandosi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma fatta prontamente la scelta, ne deve dare immediata comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio, ed è tenuto a esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.

Spetta, poi, al giudice di quest'ultimo processo l'accurata valutazione, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, delle documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame.1.4.

L'onere argomentativo così delineato è stato compiutamente assolto dal Giudie a quo, risultando il provvedimento di reiezione delle istanze in commento motivato secondo criteri di logicità e coerente con i richiamati principi di diritto.

2. Il Tribunale di Enna si è correttamente determinato anche con riguardo alla eccepita inutilizzabilità delle immagini estrapolate dall'impianto di videoregistrazione della persona offesa, adeguandosi all'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui le videoriprese eseguite da privati costituiscono prove atipiche ex art. 189 cod. proc.pen., risultando del tutto generiche , anche in questa sede, le doglianze dirette a far valere la mancanza di affidabilità e genuinità delle riprese estratte direttamente dalla persona offesa, senza confrontarsi, peraltro, con quanto annotato dalla sentenza impugnata a pg. 7, in cui ha dato atto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha visionato le immagini nell'immediatezza dei fatti anche attestandone la corrispondenza con quelle contenute nel fascicolo processuale.

Con tale decisivo portato dichiarativo la Difesa ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a richiamare le dichiarazioni, sostanzialmente neutre, di altro teste di p.g., che quella iniziale visione non compì, e a sostenere assertivamente la necessità di una copia forense, senza premurarsi di illustrare le eventuali deficienze del filmato acquisito in atti.

La deduzione difensiva risulta, dunque, meramente assertiva e contestativa della valutazione giuridicamente corretta effettuata dal Giudice a quo.

3. Manifestamente infondato e afflitto da genericità estrinseca, per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata ( Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), il quarto motivo: la Corte di appello ha ben illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità della narrazione della persona offesa, peraltro, supportata dalle immagini delle telecamere dei sistema di videosorveglianza, visionate anche in dibattimento nel contraddittorio delle parti ( Sez. 1, n. 43917 del 12/07/2017 , Rv. 271455), oltre che dalla certificazione in atti.

E ha correttamente ritenuto che le videoriprese acquisite, in quanto eseguite da privati a opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà, e riferibili a comportamenti non aventi contenuto comunicativo, costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., (Sez. 5, n. 11419 del 17/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266373, conf.

Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, Rv. 268936).

4. Infondato anche il quinto motivo, alla luce del principio di diritto, corroborato dall'approdo delle sezioni Unite Bell'Arte, con cui si è definitivamente chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez.

U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Contrariamente a quanto sostenuto net ricorso, di tale scrutinio v'è ampio riscontro nella sentenza impugnata (pg. 7 ).5.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Enna, quale giudice dell'appello, ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace di Leonforta,- che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni due e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, con il beneficio della non menzione, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia violazione di legge processuale ( artt. 96. 102, 178, 190 cod. proc. pen. ) e vizi della motivazione con riguardo al primo motivo di appello. Espone che il difensore costituito, nel giudizio di primo grado, in occasione delle udienze del 16/04/2019, 20/10/2020 e 15/12/2020, aveva presentato, altrettante istanze di rinvio per legittimo impedimento, tutte infondatamente rigettate dal Giudice di pace; dal canto suo il Tribunale, nel giudizio di appello, era incorso in vizi di motivazione, tali da renderla solo apparente, peraltro discostandosi dagli stessi principi giurisprudenziali che pure evoca. In particolare, il 16 aprile 2019, il difensore era impegnato, quale procuratore delle parti civili, in un processo di competenza del G.U.P. distrettuale che, per gravità delle imputazioni e qualità degli imputati, legittimava la preferenza accordata dalla Difesa; quanto alla udienza dell'ottobre 2020, pur senza allegazioni, l'istanza deduceva motivi collegati alla emergenza pandemica, era autocertificata dal difensore e consentiva, per i dati indicati, il controllo sulla loro veridicità; infine, con riferimento alla censura per cui non erano state esplicitate le ragioni della impossibilità di nominare un sostituto processuale, si tratta di pretesa motivazionale non esigibile in quanto interferisce con l'impenetrabile rapporto fiduciario tra avvocato e assistito. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con cui ci si duole dell'omesso scrutinio della dedotta inutilizzabilità delle immagini estrapolate dall'impianto di videoregistrazione della persona offesa, per la scarsa affidabilità e genuinità di una prova prodotta dalla persona offesa, senza estrarre una copia forense. Sul punto, si lamenta anche che la Corte di appello, nel rigettare la doglianza difensiva, si sia attestata su alcune dichiarazioni testimoniali, obliterandone altre senza alcuna argomentazione specifica in merito alla prevalente valenza dimostrativa data all'una piuttosto che all'altra. 2.3. Violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc.pen. e correlati vizi della motivazione sono denunciati con il quarto motivo, che si duole del giudizio di attendibilità della p.o., invece dimostratosi già inattendibile, venendo indagato per false dichiarazioni alla polizia giudiziaria sul suo stato di incensuratezza; inoltre, il Giudice a quo avrebbe dovuto valutare l'interesse economico di cui la parte civile è portatrice.2.4. Con il quinto motivo ci si duole del vizio motivazionale con il quale è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, senza fondamento probatorio, dal momento che la minaccia viene riferita solo dalla p.o., e priva di congrua argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al legittimo impedimento a comparire dedotto dal difensore in occasione della udienza del 16 aprile 2019, questa Corte ha già chiarito che la disposizione di cui all'art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile ( da ultimo Sez. 5 n. 9511 del 10/02/2022, Rv. 282937 ), ed ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di addurre, quale legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile, poiché la norma - come interpretata dal diritto vivente - contiene un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, ben potendo l'avvocato rappresentare proprio la necessità della sua presenza nel processo penale per avanzare una motivata richiesta di rinvio dell'udienza civile. Tali argomenti si attagliano - in ragione della natura della posizione processuale della parte civile nel processo penale - alla ipotesi, come quella in esame, in cui l'impedimento è stato dedotto con riguardo alla assistenza della parte civile nel processo penale. 1.1. Quanto alle altre due udienze, per le quali pure venne avanzata istanza di rinvio per contestuali impegni professionali del difensore, si osserva che, in quella del 20/10/2020, venne chiesto un rinvio prudenziale, in attesa dell'esito del tampone praticato al figlio dell'istante, (2,‘ mentre in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l' istanza di rinvio vennero dedotti due contestuali processi a Enna, senza alcuna illustrazione delle ragioni della ritenuta prevalenza di quei due processi, né venne indicata la data della udienza in cui vennero accordati i rinvii, ai fini della valutazione della tempestività, né delle ragioni della impossibilità di farsi sostituire. Dunque, nella prima occasione, l'istanza, oltre che non documentata, risulta, come osservato dalla Corte di appello, del tutto generica, mancando l' indicazione delle specifiche ragioni dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.; allo stesso modo, l'istanza inviata alla Corte di appello in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contiene solo un elenco dei processi fissati contestualmente, ma è priva di ogni indicazione in ordine alla data in cui vennero disposti i rinvii, non consentendo, dunque, di valutarne la tempestività; né risulta addotta la ragione della impossibilità di farsi sostituire. 1.2. La Corte di appello si è pronunciata conformemente al consolidato canone ermeneutico di questa Corte, che, da tempo, attraverso più arresti delle Sezioni Unite, si è orientata nel senso che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ), Torchio, Rv. 262912 ). Come è stato anche precisato, \A-Caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta, in ogni caso, al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art.102 cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ), P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). In tal senso si è, infatti, ulteriormente specificato che, proprio in ragione del decritto bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, ancorchè la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, nondimeno, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. Ciò che si richiede, tuttavia, è una specifica allegazione delle ragioni dell'impedimento e della opzione privilegiata per l'uno o l'altro processo, sì da consentire al Giudice di effettuare quello scrutinio di cui si è detto. Fin da Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992 Ud. (dep. 24/04/1992 ), Fogliani, Rv. 190828, è stata, inoltre, affermata la necessità che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni: la tempestività della comunicazione predetta va, infatti, determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell' impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579). 1.3. Dunque, il difensore che insti per il rinvio dell'udienza, adducendo un contestuale impegno professionale, non può limitarsi a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, riservandosi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma fatta prontamente la scelta, ne deve dare immediata comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio, ed è tenuto a esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Spetta, poi, al giudice di quest'ultimo processo l'accurata valutazione, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, delle documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame.1.4. L'onere argomentativo così delineato è stato compiutamente assolto dal Giudie a quo, risultando il provvedimento di reiezione delle istanze in commento motivato secondo criteri di logicità e coerente con i richiamati principi di diritto. 2. Il Tribunale di Enna si è correttamente determinato anche con riguardo alla eccepita inutilizzabilità delle immagini estrapolate dall'impianto di videoregistrazione della persona offesa, adeguandosi all'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui le videoriprese eseguite da privati costituiscono prove atipiche ex art. 189 cod. proc.pen., risultando del tutto generiche , anche in questa sede, le doglianze dirette a far valere la mancanza di affidabilità e genuinità delle riprese estratte direttamente dalla persona offesa, senza confrontarsi, peraltro, con quanto annotato dalla sentenza impugnata a pg. 7, in cui ha dato atto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha visionato le immagini nell'immediatezza dei fatti anche attestandone la corrispondenza con quelle contenute nel fascicolo processuale. Con tale decisivo portato dichiarativo la Difesa ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a richiamare le dichiarazioni, sostanzialmente neutre, di altro teste di p.g., che quella iniziale visione non compì, e a sostenere assertivamente la necessità di una copia forense, senza premurarsi di illustrare le eventuali deficienze del filmato acquisito in atti. La deduzione difensiva risulta, dunque, meramente assertiva e contestativa della valutazione giuridicamente corretta effettuata dal Giudice a quo. 3. Manifestamente infondato e afflitto da genericità estrinseca, per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), il quarto motivo: la Corte di appello ha ben illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità della narrazione della persona offesa, peraltro, supportata dalle immagini delle telecamere dei sistema di videosorveglianza, visionate anche in dibattimento nel contraddittorio delle parti ( Sez. 1, n. 43917 del 12/07/2017 , Rv. 271455), oltre che dalla certificazione in atti. E ha correttamente ritenuto che le videoriprese acquisite, in quanto eseguite da privati a opera di telecamere installate esternamente sulla loro proprietà, e riferibili a comportamenti non aventi contenuto comunicativo, costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., (Sez. 5, n. 11419 del 17/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266373, conf. Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, Rv. 268936). 4. Infondato anche il quinto motivo, alla luce del principio di diritto, corroborato dall'approdo delle sezioni Unite Bell'Arte, con cui si è definitivamente chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Contrariamente a quanto sostenuto net ricorso, di tale scrutinio v'è ampio riscontro nella sentenza impugnata (pg. 7 ).5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri
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