CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 03249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14035/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 672/2019 depositata il 26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta individuale appaltatrice dei lavori commissionati e l’architetto [OSCURATO:PERSONA] in qualità di direttore dei lavori relativi all’intocanatura interna ed esterna di tre fabbricati ad uso abitativo da eseguirsi con un prodotto di nuova concezione (termointonaco), dotato di proprietà meccaniche e termiche superiori ma necessitante condizioni ambientali particolari. I fatti dedotti consistevano in estrema sintesi nell’aver continuato i lavori nonostante il clima sfavorevole fino a che l’intonaco della terza abitazione si staccava dalle murature. Il direttore dei lavori ne aveva disposto la prosecuzione in interni, previa chiusura precauzionale dei fori ,ma già ai primi di dicembre si erano evidenziate numerose cavillature e crepe anche nell'intonaco interno della prima abitazione. L’opera era stata sospesa e poi si era accertato il degrado totale degli intonaci interni ed esterni di tutte e tre le case. [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso anche un ATP che confermava l'esistenza dei vizi ed individuava le cause nel mancato rispetto delle avvertenze previste dalle schede tecniche del prodotto. 2. Si costituivano le parti convenute e il Ronchiato chiamava in manleva la propria assicurazione. Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 3. Il Tribunale di V enezia , riconosciuta la responsabilità in solido dei convenuti li condannava al risarcimento del danno sofferto dall'attore, conparziale manleva del direttore dei lavori da parte dell'Istituto assicurativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e proponeva appello incidentale. 6. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 7. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’appello e in parziale riforma della sentenza gravata confermata nelle restanti statuizioni, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a pagare aRoberto Bolla la somma di euro 81.661,75 a titolo di spesedi eliminazione dei vizi, oltre interessi a tasso legale su euro 48.000,00 oltre Iva; ferma ogni altra statuizione nonoggetto di riforma. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con rispettivi controricorsi. 10. Tutte le parti sopra indicate , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,hanno insist ito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: errata e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, e 1667 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 sulla responsabilità dell’appaltatore qualora agisca quale nudus ministerdella committenza. Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Il ricorrente asserisce che la pressione esercitata dalla committenza circa i tempi di consegna delle opere avrebbe costretto l’appaltatore a continuare nella posa degli speciali intonaci nonostante ormai la stagione fosse proibitiva per tale intervento per via del repentino abbassamento delle temperature. Nel ricorso si riportano tutti gli elementi istruttori a sostegno di tale tesi anche in relazione alla scelta dei materiali e alla decisione di continuare con i lavori nonostante le condizioni meteo. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna responsabilità solidale in ordine ai vizi delle opere derivanti da decisioni assunte unicamente ed esclusivamente dalla committenza e dalla ditta appaltratrice, la quale per altro avrebbechiaramente agito quale nudus minister del Bolla. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : errata e falsa applicazione delle normative in tema di responsabilità del direttore dei lavori in relazione ad altre figure quale il direttore di cantiere e il direttore tecnico di cantiere. La censura ha ad oggetto la ritenuta responsabilità solidale del ricorrente in qualità di direttore dei lavori rispetto ai danni prodotti dall'appaltatore per essersi colpevolmente allontanato per più giorni dal cantiere senza vigilare sull'attività che visi svolgeva e, in tal modo, assumendosi la responsabilità dei danni che nella sua prolungata assenza si sono determinati nell'opera in costruzione Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe confuso il suo ruolo (direttore dei lavori) con altre figure, quali il direttore di cantiere, il progettista o il direttore tecnico di cantiere. Il ricorrente richiama i compiti del direttore di cantiere, dipendente dell’appaltatore , evidenziandone le differenze con quelli del direttore dei lavori alle Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 dipendenze della committenza. Spetterebbe al direttore di cantiere l’organizzazione giornaliera dei lavoratori e la progressione delle opere in conformità al progetto mentre spetterebbe al direttore dei lavori l’alta sorveglianza del cantiere e la verificadi conformità delle opere al progetto. In conclusione, il ricorrente avrebbe perfettamente adempiuto alla propria prestazione professionale come emergerebbe dalla prova testimoniale circa le decisioni assunte dal Bolla e dall’appaltatore. 2.1 I primi due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati. La Corte d’Appello ha evidenziato la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di direttore dei lavori, in ordin e al difetto di esecuzione dei lavori di posa dell’intonacatura interna ed esterna commissionati alla ditta Polito.Nella sentenza impugnata a pag. 17 si legge che : Il direttore dei lavori ne disponeva la prosecuzione in interni previa chiusura precauzionale dei fori ma già ai primi di dicembre si evidenziavano numerose cavillature e crepe anche nell'intonaco interno della prima abitazione; veniva allora sospesa. Veniva poi accertato il degrado totale degli intonaci interni ed esterni di tutte e tre le case. Inoltre,nella sua motivazione la Corte d'Appello ha evidenziato chela responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore, perché, anche laddove il direttore dei lavori e l'appaltatore non lo conoscano, in esecuzione del mandato professionale loro conferito Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 dal committente hanno il dovere, e possiedono la capacità, di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso. In questo caso l'acquisizione della conoscenza necessaria alla corretta applicazione del prodotto era, peraltro, alquanto semplice, posto che era sufficiente consultare le indicazioni di uso e le avvertenze riportate nella confezione dello stesso prodotto. Pertanto, la responsabil ità dei danni prodotti dall'appaltatore ricadeva in solido anche sul direttore dei lavoriche, peraltro, si era colpevolmente allontanato per più giorni dal cantiere senza vigilare sull'attività che vi si svolgeva; in tal modo assu mendosi la responsabilità dei danni che nella sua prolungata assenza si erano determinati nell'opera in costruzione. 2.2 La motivazione della sentenza sopra riportata in punto di responsabilità del direttore dei lavori è conforme alla giurisprudenza di legittimitàcirca l'obbligo di questi di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi.Si è detto, infatti, che: In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali,sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 verificati solo a costruzione ultimata (Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015, Rv. 635038 -01). Nessuna rilevanza, pertanto, assume la distinzione proposta con il secondo motivo circa la figura del direttore dei lavori rispetto al direttore di cantiere, avendo correttamente la Corte d’Appello riconosciuto la responsabilità del Ronchiato rispetto a compiti e obblighi propri della sua qualità di direttore dei lavori.Allo stesso modo, è irrilevante il fatto che il materiale da utilizzare (termointonaco) sia stato scelto dal committente, avendo il Ronchiato omesso di controllare e vigilare costantemente sulle modalità di realizzazione dell’opera e sul corretto utilizzo dei materiali scelti. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. La censura ha ad oggetto la condanna della terza chiamata in manleva dal ricorrente ad indennizzarlo per la somma di euro 40.830,pari al cinquanta per cento di quanto dovuto dal Ronchiato in solido con l’appaltatore (euro 81.661). Ai sensi dell’art.1917 c.c. e della giurisprudenza di legittimità l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello nell’accogliere il motivo di appello proposto dal Ronchiato relativo all’interpretazione del contratto di assicurazione ha affermato che nessuna limitazione va applicata Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 alla copertura assicurativa salvo quella derivante dall’art. 37 che prevede una franchigia di euro 1550,00. Nel dispositivo, tuttavia, dopo aver condannato il Ronchiato e l’appaltatore Polito in solido tra loro a pagare al Bolla la somma di euro 81.661,75 ha , poi , limitato la condanna della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni spa ad indennizzare il Ronchiato per la somma di euro 40.830,87. In tal modo la Corte si è posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. (Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012, Rv. 623115 –01; metti anche recente precedente 2023) Quanto dedotto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) secondo cui il Ronchiato, a fronte della sentenza di primo grado che aveva limitato l’obbligo risarcitorio dell’assicurazione solo ad alcuni danni aveva proposto appello domandando di essere tenuto indenne solo nei limiti del cinquanta per cento della condanna in solidonon trova Ric. 2019n. 14035sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 riscontro nell’atto di appello dal quale emerge la richiesta ad essere tenuto interamente indenne. La controricorrente, infatti, si riferisce solo al quarto motivo dell’appello proposto dal Ronchiato che invece deve essere valutato complessivamente. Si impone pertanto in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac