CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 29080 /20 21 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA] entrambe rappresentate e difese in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso il ridettodifensore nel suo studio in Roma, alla via Salaria n. 80 –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2022/07/21depositata i n data 1 9 / 0 4 /20 21 ; Oggetto:notificaappello a mezzo PEC – contenuto del messaggio di posta elettronicacertificata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e la socia amministratrice [OSCURATO:PERSONA] impugnavano i distinti avvisi di accertamento notificati , relativia Ires , Irap , I va e sanzioni per gli anni 2012 , 2013 , 2014; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, impugnava con autonomo ricorso l'avvisodi accertamento notificato in qualità di socio unico della ridetta società relativamente alla riliquidazione di imposta sui redditidi impresa e alle conseguenti riprese in capo ad ella ; - riuniti i ricorsi, la CTP di Roma accoglieva le impugnazioni; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - il giudice dell'appello ha accolto il gravame dell’Agenzia delle entrate, ritenendo sanata la irregolarità della notifica dell'atto di impugnazione dell'Amministrazione finanziaria e , nel merito, ha accoltoil primo motivo di appello , affermando c he la sentenza di primo grado avrebbe deciso senza tener conto di quanto già accertatoda una preced ente sentenza della CTP di Roma passata ingiudicato, la n. 2083 del 2019; - ricorrono e questa Corte sia la [OSCURATO:SOCIETA]. sia [OSCURATO:PERSONA] con unico ricorso affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura l'errore di percezione commesso nella sentenza originalmente impugnata dalla commissione tributariaregionale anche in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CTR non si sarebbe avveduta chetra gli allegati di cui fanno menzione i giudici del gravame con riferimento al messaggio PEC contenente l'atto di appello dell'Agenziadelle entrate, non era presente l’allegato principale, ovverol’atto di appello in argomento; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - si deduce inoltre, nel motivo, l’erroneo utilizzo del potere di apprezzamento della prova in ordine alla medesima circostanza processuale; - il motivo è infondato , sotto entrambi i profili di censura dedotti ; - per vero, nella sua prima articolazione lo stesso deduce un vizio revocatorio,censurando espressamente l’erronea percezione che avrebbero avuto i giudici dell’appello in ordine al contenuto difettoso della PEC spedita in sede di notifica dell’atto di impugnazione, che non sarebbe stato allegato; sotto questo profiloil motivo risulta inammissibile; - in ogni caso, deve farsi applicazion e dei principi illustrati da questa Corte con riguardo alla notifica a mezzo PEC (in termini si veda Cass.Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021) secondo i quali una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevutadi avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualchedisfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità diproporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti intema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a frontedi un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmentefornire la prova di esse; - nel presente caso, la CTR ha rilevato , con accertamento di fatto insuscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, l’indicazione nella PEC inviata dall’Ufficio della presenza dell’atto diappello; - a fronte di tale indicazione era onere di parte ricorrente dar prova dell’assenza – in allegato a tale messaggio PEC – dell’atto in parola; prova che secondo la CTR, la quale ha quindi sul punto governato correttamente tali principi, non è stata fornita (scrive la CTR: “parte appellata non dimostra che quegli allegati non contenevanol’atto di appello”); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - la ridetta affermazione è corretta in diritto; - come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Cortela prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art.1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, il cui principio può estendersi – stante l’equipollenza– all’atto notificato a mezzo PEC, l'onere di provare che il plico (o il messaggio informatico che lo veicolava) non conteneval'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quellospedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , fondata sulle univoche e concludenticircostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio di trasmissione di posta elettronica certificata. Tale conclusionediscende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza dellaprova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittentee perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione in materia di notifica a mezzo posta raccomandata – estendendo il principioalle notifiche a mezzo PEC, che sono ad essa equipollenti (Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018) - «la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneval'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005;n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978); - l 'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sferadi conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finaledella ricezione , ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciòonerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privodi contenuto; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.1 c.p.c. e 38 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’errore di percezione sub violazione ex art. 360 c. 1 n. 4c.p.c., per avere i giudici di seconde cure mancato di avvedersi cheil secondo invio dell'atto di appello, perfezionatosi a seguito di segnalazioneda parte del contribuente della mancata ricezione del primo invio, ha avuto luogo solo una volta scaduto il termine decadenzialeper impugnazione; - alla luce della decisione sul motivo che precede il motivo in parola risultainammissibile per difetto di interesse; - il terzo motivo si incentra sull'errore di percezione commesso dalla sentenza impugnata anche in relazione a violazione e falsa applicazionedell'art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato nel percepire il fatto presupposto rappresentatodalla diversità di parti tra il contenzioso definito con lasentenza passata in giudicato e il presente giudizio non avendo quindila sentenza definitiva di cui si è detto nulla a che fare con l'odiernocontendere; - il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - secondo la CTR “la sentenza 2083/21/19 della CTP di Roma ha accertatoche tra la [OSCURATO:PERSONA] soc . coop., la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] intercorre se un meccanismo fraudolento ovvero la oggettiva inesistenza delle operazioni indicate per la legittima detrazione dell'iva”; ancora secondo il giudice dell'appello “consideratoche gli accertamenti oggetto del presente giudizio si fondanoproprio sui rapporti economici e negoziali intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, quanto affermato dalla sentenza numero 2083 del 2019emessa dalla CTP di Roma risultava impegnativo anche nel presentegiudizio”; - in realtà, da tali affermazioni si evince come la sentenza impugnata abbia percepito correttamente il contenuto della pronunciail cui giudicato ha ritenuto rilevante in questa sede; non essendo stata contestata tale affermazione in ordine alla sua correttezza in diritto, la stessa risulta indenne dalla censura proposta; - conclusivamente , il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 13.000,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito