CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 16715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seotite le conclusioni del PG Dt4,- C),A'Ì/13- • (,i <-:» e I e-2-4,-r) n u_z5J-7 /.‘g,„ udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, in composizione monografica, con sentenza in data 27/05/2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per truffa aggravata e resistenza ex articolo 337 cod. pen la pena concordata di anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Sentenza pronunciata con motivazione contestuale. Avverso la sentenza l'imputato presentava ricorso per Cassazione con atto depositato nella cancelleria del tribunale di Napoli in data 29 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 582 comma 2 cod. proc. pen. L'impugnazione è inammissibile perché tardiva. Il tribunale di Cremona ha letto il dispositivo e redatto motivazione contestuale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso per Cassazione è stato depositato il 29 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 582 comma 2 cod. proc. pen. e quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585 co 1 lett. a) cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci