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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021

Cassazione n. 16895/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONA Elet-e-ervvISUV e ir—Dàft-iT-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso con cui ci si duole della confisca del denaro e della cose in sequestro e della indeterminatezza del capo B) della imputazione; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché la sentenza impugnata non ha disposto la confisca di alcunchè, e, quanto al secondo, perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] O 2 14 CAN' LENA 2 L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONA Elet-e-ervvISUV e ir—Dàft-iT-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso con cui ci si duole della confisca del denaro e della cose in sequestro e della indeterminatezza del capo B) della imputazione; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché la sentenza impugnata non ha disposto la confisca di alcunchè, e, quanto al secondo, perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] O 2 14 CAN' LENA 2 L.
Sentenza Cassazione n. 16895/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris