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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17297/2026

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tenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza concui in data 19.5.2025 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza diprimo grado che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 678 cod. pen., ha riqualificatoil fatto come integrante il reato di cui all’art. 697 cod. pen. e ha rideterminato la pena in ventigiorni di arresto;Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si eccepisce che la Corte d’appello abbiaomesso di dichiarare l’estinzione della contravvenzione per il decorso dei termini diprescrizione di cinque anni, che, secondo il ricorrente, si sarebbe verificato il 24.1.2025;[OSCURATO:PERSONA] che la censura sia manifestamente infondata, in quanto:- l 'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021 ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., ilquale prevede che “il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con lapronunzia della sentenza di primo grado”;- lo stesso art. 2 sopra citato, al comma 2, ha introdotto, altresì, l'istitutodell'improcedibilità con l’inserimento nel codice di rito dell'art. 344-bis, il quale stabilisce chela mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun terminecorrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello,quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azionepenale;- l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, ha previsto che le disposizioni di cui alprecedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano aiprocedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio2020;Tenuto conto che il reato per cui è intervenuta la condanna del ricorrente è statocommesso il 24.1.2020, sicché, alla luce di quanto sopra ricordato, è necessario verificareda un lato, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la distanza ditempo intercorrente fra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primogrado, e dall’altro, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, la durata delgiudizio d’appello (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c.

Polichetti, Rv.288175 – 01);Considerato che la prescrizione non è maturata, in quanto la sentenza di primo grado èintervenuta, prima che ne decorressero interamente i termini, in data 23.4.2024, e chenemmeno è applicabile l’istituto dell’improcedibilità, in quanto il giudizio di appello è statodefinito con sentenza il 19.5.2025 e, quindi, entro i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc.pen.;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifestainfondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza concui in data 19.5.2025 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza diprimo grado che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 678 cod. pen., ha riqualificatoil fatto come integrante il reato di cui all’art. 697 cod. pen. e ha rideterminato la pena in ventigiorni di arresto;Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si eccepisce che la Corte d’appello abbiaomesso di dichiarare l’estinzione della contravvenzione per il decorso dei termini diprescrizione di cinque anni, che, secondo il ricorrente, si sarebbe verificato il 24.1.2025;[OSCURATO:PERSONA] che la censura sia manifestamente infondata, in quanto:- l 'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021 ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., ilquale prevede che “il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con lapronunzia della sentenza di primo grado”;- lo stesso art. 2 sopra citato, al comma 2, ha introdotto, altresì, l'istitutodell'improcedibilità con l’inserimento nel codice di rito dell'art. 344-bis, il quale stabilisce chela mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun terminecorrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello,quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azionepenale;- l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, ha previsto che le disposizioni di cui alprecedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano aiprocedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio2020;Tenuto conto che il reato per cui è intervenuta la condanna del ricorrente è statocommesso il 24.1.2020, sicché, alla luce di quanto sopra ricordato, è necessario verificareda un lato, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la distanza ditempo intercorrente fra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primogrado, e dall’altro, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, la durata delgiudizio d’appello (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv.288175 – 01);Considerato che la prescrizione non è maturata, in quanto la sentenza di primo grado èintervenuta, prima che ne decorressero interamente i termini, in data 23.4.2024, e chenemmeno è applicabile l’istituto dell’improcedibilità, in quanto il giudizio di appello è statodefinito con sentenza il 19.5.2025 e, quindi, entro i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc.pen.;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifestainfondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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