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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 1969

Cassazione n. 20709/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1969 avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il gennaio 2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, al fine di cederla a terzi, deteneva illegalmente nella sua abitazione sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 266 dosi confezionate in buste di cellophane.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata riconduzione della vicenda all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

A parere della difesa, i giudici del gravame avrebbero valorizzato esclusivamente il dato ponderale, senza argomentare circa gli elementi favorevoli all'imputato, come le modalità di rinvenimento della sostanza e l'assenza di tipici parametri rilevatori di un'attività di spaccio svolta in maniera professionale.

2.2. Con un secondo motivo, si ci si duole del difetto di motivazione nella parte in cui la Corte avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche mediante un'argomentazione riduttiva, che avrebbe disatteso emergenze processuali quali: l'incensuratezza, il contesto sociale e familiare sano, le modalità della condotta non allarmanti, l'occasionalità e l'irripetibilità dei fatti, la sostanziale confessione, la correttezza del contegno processuale e la richiesta di procedere con rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché formulato in termini generici e, altresì, diretto a sollecitare una sostanziale valutazione di merito, preclusa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

La censura risulta, infatti, basata su asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado e la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, limitandosi a formulare alcune asserzioni, del tutto sganciate dagli atti di causa.

Va, in ogni caso, rilevato che i giudici del gravame hanno correttamente escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità sulla base di un'analisi complessiva della dinamica dei fatti, attribuendo valore al dato ponderale, giacché trattasi di una detenzione di oltre 490 grammi di hashish e, dunque, non definibile di minima offensività ed, anzi, sintomatica dell'inserimento del ricorrente in un circuito criminale, dal quale reperiva tale rilevante quantità di stupefacente, idonea ad assicurare una diffusa nonché proficua attività di spaccio. 2 //k

3.2. Anche secondo motivo di ricorso - con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché formulato in modo non specifico.

La difesa elenca gli elementi che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dalla Corte territoriale, limitandosi a semplici contestazioni che non tengono conto della gravità del fatto.

Ed invero, la Corte d'appello ha effettuato una lettura pienamente logica e coerente delle emergenze processuali - che esclude la valenza degli elementi richiamati dalla difesa - laddove ha ritenuto la condotta non occasionale, offensiva ed allarmante e ha ritenuto irrilevanti l'incensuratezza, utile al più per la sospensione condizionale della pena ma non per la concessione delle attenuanti generiche, e il comportamento processuale del ricorrente, essendosi egli limitato ad ammettere solo ciò che non poteva negare, nonché la richiesta del rito abbreviato, avendo egli usufruito dello sconto di pena per esso previsto.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05/1969 avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il gennaio 2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, al fine di cederla a terzi, deteneva illegalmente nella sua abitazione sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 266 dosi confezionate in buste di cellophane. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata riconduzione della vicenda all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. A parere della difesa, i giudici del gravame avrebbero valorizzato esclusivamente il dato ponderale, senza argomentare circa gli elementi favorevoli all'imputato, come le modalità di rinvenimento della sostanza e l'assenza di tipici parametri rilevatori di un'attività di spaccio svolta in maniera professionale. 2.2. Con un secondo motivo, si ci si duole del difetto di motivazione nella parte in cui la Corte avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche mediante un'argomentazione riduttiva, che avrebbe disatteso emergenze processuali quali: l'incensuratezza, il contesto sociale e familiare sano, le modalità della condotta non allarmanti, l'occasionalità e l'irripetibilità dei fatti, la sostanziale confessione, la correttezza del contegno processuale e la richiesta di procedere con rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché formulato in termini generici e, altresì, diretto a sollecitare una sostanziale valutazione di merito, preclusa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La censura risulta, infatti, basata su asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado e la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, limitandosi a formulare alcune asserzioni, del tutto sganciate dagli atti di causa. Va, in ogni caso, rilevato che i giudici del gravame hanno correttamente escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità sulla base di un'analisi complessiva della dinamica dei fatti, attribuendo valore al dato ponderale, giacché trattasi di una detenzione di oltre 490 grammi di hashish e, dunque, non definibile di minima offensività ed, anzi, sintomatica dell'inserimento del ricorrente in un circuito criminale, dal quale reperiva tale rilevante quantità di stupefacente, idonea ad assicurare una diffusa nonché proficua attività di spaccio. 2 //k 3.2. Anche secondo motivo di ricorso - con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché formulato in modo non specifico. La difesa elenca gli elementi che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dalla Corte territoriale, limitandosi a semplici contestazioni che non tengono conto della gravità del fatto. Ed invero, la Corte d'appello ha effettuato una lettura pienamente logica e coerente delle emergenze processuali - che esclude la valenza degli elementi richiamati dalla difesa - laddove ha ritenuto la condotta non occasionale, offensiva ed allarmante e ha ritenuto irrilevanti l'incensuratezza, utile al più per la sospensione condizionale della pena ma non per la concessione delle attenuanti generiche, e il comportamento processuale del ricorrente, essendosi egli limitato ad ammettere solo ciò che non poteva negare, nonché la richiesta del rito abbreviato, avendo egli usufruito dello sconto di pena per esso previsto. 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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