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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10636/2026

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ce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist. di Sassarin.164/2024 depositata il 29/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Oscuramento disposto Numero registro generale 3597/2025Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 10636/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedepositato dichiarazione che ne giustifica l’esonero ex art. 152 disp. att.c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di X.W. ivi riportati.Così deciso in Roma, il 20/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].dist. di Sassarin.164/2024 depositata il 29/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Oscuramento disposto Numero registro generale 3597/2025Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 10636/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedepositato dichiarazione che ne giustifica l’esonero ex art. 152 disp. att.c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di X.W. ivi riportati.Così deciso in Roma, il 20/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris