CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 ottobre 1989
Cassazione n. 39518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita conclusioni e nota spese di cu chiede l'accoglimento E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3.5.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente stradale avvenuto il 25.1.2014 in Fondi: l'imputato, alla guida della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA], procedendo sulla strada regionale Frosinone-Gaeta con velocità (75 km/h) non adeguata e superiore al limite massimo (60 Km/h), andava a collidere con l'autovettura Peugeot 307 condotta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era immesso sulla strada contromano e omettendo di dare la precedenza. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che l'autovettura antagonista condotta dal [OSCURATO:PERSONA] si era repentinamente immessa sulla strada regionale in violazione delle norme del codice della strada. Il tema della prevedibilità dell'evento è stato affrontato in modo incoerente, così come quello della possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento, tenuto conto dell'improvviso ostacolo costituito dalla vettura della persona offesa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici di appello mantenuto le statuizioni in favore della parte civile, nonostante l'assicurazione avesse già provveduto al ristoro di tutti i danni in favore della costituita parte civile. 3. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo dedotto è aspecifico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, essenzialmente, addebita all'imputato di non avere neanche tentato di praticare adeguate manovre per evitare l'impatto o, almeno, ridurne la forza per limitare gli effetti lesivi. In particolare, i giudici del merito hanno riconosciuto (per spontanea ammissione nell'immediatezza dello stesso imputato) che non vi era stato neppure un tentativo di frenata da parte del Lauretti, nonostante costui avesse un'ampia visuale sulla strada percorsa (trattandosi di un tratto rettilineo preceduto da un curvone ad ampia visibilità). La ragione dell'assenza di idonee manovre per evitare l'impatto è stata, non illogicamente, ricondotta proprio alla velocità eccessiva e inadeguata allo stato dei luoghi, visto che - secondo la Corte territoriale - qualora il Lauretti avesse rispettato il limite di velocità, egli sarebbe stato in grado di avvistare tempestivamente l'ostacolo paratosi davanti e di reagire, ponendo in essere prima della collisione azioni di frenata o di sviamento tali da scongiurare l'urto ovvero di ridurne la violenza. La sentenza impugnata, quindi, con argomentazione logica e non viziata in diritto, ha stabilito che la velocità di guida dell'imputato non era stata solamente violativa dell'art. 142 cod. strada, in quanto superiore a quella massima consentita in quel tratto di strada, ma anche irrispettosa dell'art. 141 cod. strada, in quanto la velocità tenuta non aveva consentito all'imputato di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità, particolarmente ampio, ovvero di evitare l'ostacolo. 3. Il secondo motivo, oltre ad essere privo di autosufficienza - in quanto l'allegazione del ricorrente in ordine all'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della parte civile non risulta supportata da alcunché - è comunque manifestamente infondato. Infatti, la parte civile regolarmente costituita ha sempre diritto a partecipare al processo, anche in caso di avvenuto ed integrale risarcimento del danno, poiché ciò non determina il venir meno del suo interesse a partecipare ai gradi successivi del giudizio, che prosegua in conseguenza dell'impugnazione del solo imputato sui capi concernenti la responsabilità penale, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione in ordine ad essi si riflette sulla decisione relativa al risarcimento del danno, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile (cfr. Sez. 3, n. 22138 del 09/12/2016 - dep. 2017, Rv. 270501 - 01). Anche nel giudizio di cassazione, la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecipare al processo, pur in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione su quella relativa al risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, n. 17509 del 30/10/2018 - dep. 2019, Rv. 275595 - 03). Nella specie, peraltro, neanche appare configurabile una "duplicazione" del risarcimento, come paventato dal ricorrente, visto che la Corte di appello si è limitata a confermare le statuizioni civili del giudice di primo grado e l'avvenuto risarcimento del danno non può che fare riferimento a tale specifica statuizione. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legg