CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 dicembre 2021
Cassazione n. 05882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. 6-31141/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza qui impugnata la Corte di merito riconosceva al fatto la qualificazione tenue di cui al secondo (oggi quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., non applicava invece il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Deve preliminarmente darsi atto che solo in data 11 febbraio 2020, la Cancelleria ha consegnato al relatore copia della memoria contenente il motivo aggiunto depositato in Cancelleria in data 31 dicembre 2021 e mai affoliato al fascicolo processuale o altrimenti annotato sulla piattaforma teams sezionale. Con il motivo nuovo la difesa instava per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., per la particolare tenuità del fatto di ricettazione (oggi, art. 648, quarto comma, cod. pen.). La Corte non ha pertanto potuto apprezzare in camera di consiglio il devoluto novum, con cui si invitava, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2017 (intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso), ad apprezzare la particolare tenuità del fatto, sia per l'entità del valore dell'apparecchio telefonico acquistato, che per l'intervenuto risarcimento del danno provocato dal reato, come pure per la non abitualità della condotta. 3. Avverso la sentenza in epigrafe indicata proponeva ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che deduceva i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione della norma penale incriminatrice (che mal si attaglia alla fattispecie concreta), carenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare sulla base del ravvisato deficit dimostrativo dell'acquisto (avvenuto secondo il ricorrente in condizioni di colposa negligenza, art. 712 cod. pen.) del bene di provenienza delittuosa da soggetto terzo, che quella res, priva di garanzia e certificato di provenienza, avrebbe offerto in permuta. Tale motivo mira ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito dell'accertamento della penale responsabilità per la condotta materiale oggetto di accertamento nel giudizio celebrato in contraddittorio. L'oggetto acquistato dall'imputato recava infatti tracce evidenti (codice imei) di connessione al legittimo possessore spogliato del bene, dal che la Corte territoriale ha tratto convincimento circa la sussistenza (oltre che della materialità) dell'elemento psicologico che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto della res illecita. Il ricorso però si limita a reiterare la denunzia del vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente si confronta solo formalmente, eludendo i contenuti e le ragioni esplicite della riconosciuta qualificazione delittuosa della condotta riconosciuta. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso l'acquisto oneroso di un bene che reca cifre alfanumeriche identificative, la cui tracciabilità nella circolazione commerciale è pertanto evidente e tale da qualificare in termini di dolo generico (nella forma eventuale declinato da Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009: 6-31 14 1/2020 l'agente avrebbe nondimeno proceduto all'acquisto ove pure avesse avuto contezza certa, non solo dubitativa, della provenienza da delitto della res ricevuta) la volontà di chi lo riceve al fine di trarne profitto- il dato relativo alle modalità negligenti di acquisto non è storicamente spendibile. La Corte di merito ha infatti portato a conforto della tesi dedotta con i motivi di gravame argomenti di prova storica convincentemente disattesi dalla motivazione della sentenza impugnata. 3.2. Quanto invece al beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto con il secondo motivo di ricorso ed anche con i motivi di gravame spesi nel merito -nella ricorrenza dei presupposti di fatto per la concessione, art. 164, quarto comma, cod. pen.- ed inopinatamente negata, i giudici della impugnazione nel merito non hanno punto argomentato il rifiuto, relegando semplicemente nell'oblio la domanda, laddove evidentemente la parte non poteva che segnalare alla giurisdizione la ricorrenza dei presupposti di legge; mentre la Corte territoriale, che avrebbe potuto sul punto esercitare i propri poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., neppure ha ritenuto di argomentare il rifiuto. Questa Corte, con sentenza resa a Sezioni unite (n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376, in motivazione sub 4.2.), ha ritenuto di qualificare tale potere officioso come un vero e proprio dovere allorquando la parte istante rappresenti elementi di fatto che ne consentano l'esercizio "fermo il dovere del giudice di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentano il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello". Il segnalato deficit argomentativo sul punto esplicitamente dedotto determina, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza di un orientamento contrastante sul punto (tra le più recenti massimate Sez. 2. n. 18742, del 6/4/2018, Rv. 272991, con annotazione dei precedenti conformi e difformi), l'annullamento va disposto con rinvio, non potendo questa Corte di legittimità, in assenza di segno grafico della motivazione di merito, operare una valutazione che involge questioni di fatto, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ultimo, Sez. 6, n. 22233, del 11/3/2021, Rv. 281519; Sez. 5. n. 14885, del 15/2/2021, Rv. 281028, che si segnalano anche per i precedenti citati in nota a cura del c.e.d.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022. 6-31 14 1/2020 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]