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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22701/2023

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DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione (indirizzo PEC: ) ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2733/16/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il 23 giugno 2015; TRIBUTI- DICHIARAZIONE INTEGRATIVAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: All’esito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2007, emergeva l’indebita compensazione di un credito d’imposta nonché omessi versamenti relativi alle liquidazioni periodiche mensili IVA e il tardivo versamento a saldo, con conseguente irrogazionedi sanzioni.

Seguiva l’emissione di cartella di pagamento che veniva impugnata dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa .

Nel corso del giudizio la ricorrente, avvedutasi di un errore commesso, produceva dichiarazione integrativa in cui riportava i dati corretti.

Avverso la sentenza diparziale accoglimento del ricorso l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo accoglieva.

In ordine al credito d’imposta, la CTR riteneva che la dichiarazione integrativa presentata il 20 dicembre 2011 dalla contribuente per e mendare l’errore commesso nella dichiarazione originaria doveva considerarsi tamquam non essetperché presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cioè oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (30 settembre 2008).

Con riguardo all’IVA, affermava che la regolarizzazione dei versamenti avrebbe dovuto eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’annonel corso del quale era stata commessa la violazione (30 settembre 2008) e che , pertanto, la regolarizzazione avvenuta in data 16 gennaio 2009 no n esentava la società contribuente dal pagamento disanzioni e interessi.Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la società contribuente de nuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, per avere la CTR dichiarato tardiva la correzione dell’errore che aveva determinato il rilievo dell’Ufficio.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova rammentare che l'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 dispone che « Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Il successivo comma 8 bis prevede, inoltre, che «Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997».

1.3. Il contrasto sorto in ordine alla interpretazione delle norme suddette è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13378 del 2016), che hanno affermato i seguenti principi: «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».

Con specifico riguardo a tale ultima statuizione (che viene qui direttamente in rilievo), le Sezioni unite -considerato «il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario», il cui oggetto è «l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva», con la conseguenza che, «in tal caso, non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 [del d.P.R. n. 322 del 1998], o di richiesta di rimborso ex art. 38 [del d.P.R. n. 602 del 1973]» -hanno ritenuto che, sulla base dei principi di capacità contribuiva (di cui all'art. 53, primo comma, Cost.) e di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000), al contribuente dovesse essere riconosciuta la possibilità, indipendentemente dal rispetto del termine stabilito dal comma 8 bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria.

I principienunciati dalle Sezioni Unite sono stat i successivamente ribaditi– tra le tante - da Cass. n. 1150 7 e n. 27583 del 2018 e Cass.n. 1901 del 2021.

1.4. Alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, risultadunque evidente l’ err or in iudicando in cui è incorsa la CTR, la quale ha ritenuto che la società contribuente fosse decaduta dalla possibilità di rettificare l’errore commesso nella dichiarazione perché presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, senza consentire alla stessa di far valere in sede contenziosa errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria.

2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell’art. 13 d.lgs. 471 del 1997 in relazione agli artt. 2, comma 10, lett. b), e 2 bis d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 19 92 .

Sostiene che,a seguito della comunicazione, in data 6 ottobre 2010, dell’avviso bonario all’intermediario che aveva presentato la dichiarazione,la società contribuente poteva usufruire , in applicazione delle disposizioni indicate, del termine finale del 6 gennaio 2011 per sanarele irregolarità nei versamenti IVA.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. L’esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, effettuata ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/ 19 73, per le imposte sui redditi, e 54 bis del d.P.R. n. 633/ 19 72, per l' IVA , è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali nel caso in cui, a seguito della liquidazione stessa, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni.

L’art. 2bis deld.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, nella formulazione ratione temporisapplicabile, dispone che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, gli avvisi di irregolarità suddetti sono trasmessi , con mezzi telematici, agli intermediari abilitati che abbiano disposto l’invio della dichiarazione.

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati entro iltermine previsto dall’art . 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, gli esiti della liquidazione di cui alla comunicazione di irregolarità ricevuta.

Detta norma prevede che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare le sommedovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 delcitato art. 2 bis stabilisce che tale termine decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica della comunicazione all’intermediario.

2.3. Ciò posto, nel caso di specie l’Ufficio ha comunicato in data 6 ottobre 2010 all’intermediario l’avviso di irregolarità.

La società contribuente aveva dunque termine sino al 6 gennaio 2011 per provvedere alla regolarizzazione dei versamenti IVA (sessanta giorni ex art. 2 bis, comma 3, deld.l. n. 203 del 2005 cui devono aggiungersi 30 giorni ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 /1997 ).

Di ciò non ha tenuto conto la CTR , affermando che la regolarizzazionedei versamenti IVA avrebbe dovuto eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione (30 settembre 2008) e che , quindi, la regolarizzazione avvenuta il 16 gennaio 2009 risultava tardiva.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da cui deriva la nullità del procedimento e della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Sostiene la ricorrente che l’atto di appello è nullo per invalidità della relativa sottoscrizione; ci ò in quanto il sottoscrittore, capo dell’ufficio legale, aveva ricevuto la delega dal direttore provinciale [OSCURATO:PERSONA], privo della qualifica dirigenziale secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. 3.1.Il motivo è inammissibile.

3.2. La censura, invero, per come formulata, si risolve nella deduzione dell’omesso esame di una questione processuale in relazione all’eccepita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.Ciò in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali, ma soltantonel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass. n. 22083 del 2013, Cass. n. 321 del 2016, Cass. n. 1876 del 2018, Cass. n. 6174 del 2018).

3.3. Inoltre, non risulta supportata da alcun concreto elemento di riscontro l’asserzione della ricorrente secondo cui il direttore provincialeGianfranco Antico rientr a nel novero dei soggetti interessati dalla pronuncia della Corte costituzionale.

4. In conclusione, in accoglimento delprimo e del secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolt i , con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione a i motivi accoltie rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione (indirizzo PEC: ) ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2733/16/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il 23 giugno 2015; TRIBUTI- DICHIARAZIONE INTEGRATIVAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: All’esito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2007, emergeva l’indebita compensazione di un credito d’imposta nonché omessi versamenti relativi alle liquidazioni periodiche mensili IVA e il tardivo versamento a saldo, con conseguente irrogazionedi sanzioni. Seguiva l’emissione di cartella di pagamento che veniva impugnata dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa . Nel corso del giudizio la ricorrente, avvedutasi di un errore commesso, produceva dichiarazione integrativa in cui riportava i dati corretti. Avverso la sentenza diparziale accoglimento del ricorso l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo accoglieva. In ordine al credito d’imposta, la CTR riteneva che la dichiarazione integrativa presentata il 20 dicembre 2011 dalla contribuente per e mendare l’errore commesso nella dichiarazione originaria doveva considerarsi tamquam non essetperché presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cioè oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (30 settembre 2008). Con riguardo all’IVA, affermava che la regolarizzazione dei versamenti avrebbe dovuto eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’annonel corso del quale era stata commessa la violazione (30 settembre 2008) e che , pertanto, la regolarizzazione avvenuta in data 16 gennaio 2009 no n esentava la società contribuente dal pagamento disanzioni e interessi.Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la società contribuente de nuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, per avere la CTR dichiarato tardiva la correzione dell’errore che aveva determinato il rilievo dell’Ufficio. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Giova rammentare che l'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 dispone che « Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». Il successivo comma 8 bis prevede, inoltre, che «Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997». 1.3. Il contrasto sorto in ordine alla interpretazione delle norme suddette è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13378 del 2016), che hanno affermato i seguenti principi: «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria». Con specifico riguardo a tale ultima statuizione (che viene qui direttamente in rilievo), le Sezioni unite -considerato «il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario», il cui oggetto è «l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva», con la conseguenza che, «in tal caso, non si verte in tema di "dichiarazione integrativa" ex art. 2 [del d.P.R. n. 322 del 1998], o di richiesta di rimborso ex art. 38 [del d.P.R. n. 602 del 1973]» -hanno ritenuto che, sulla base dei principi di capacità contribuiva (di cui all'art. 53, primo comma, Cost.) e di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000), al contribuente dovesse essere riconosciuta la possibilità, indipendentemente dal rispetto del termine stabilito dal comma 8 bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. I principienunciati dalle Sezioni Unite sono stat i successivamente ribaditi– tra le tante - da Cass. n. 1150 7 e n. 27583 del 2018 e Cass.n. 1901 del 2021. 1.4. Alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, risultadunque evidente l’ err or in iudicando in cui è incorsa la CTR, la quale ha ritenuto che la società contribuente fosse decaduta dalla possibilità di rettificare l’errore commesso nella dichiarazione perché presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, senza consentire alla stessa di far valere in sede contenziosa errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. 2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell’art. 13 d.lgs. 471 del 1997 in relazione agli artt. 2, comma 10, lett. b), e 2 bis d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472 del 19 92 . Sostiene che,a seguito della comunicazione, in data 6 ottobre 2010, dell’avviso bonario all’intermediario che aveva presentato la dichiarazione,la società contribuente poteva usufruire , in applicazione delle disposizioni indicate, del termine finale del 6 gennaio 2011 per sanarele irregolarità nei versamenti IVA. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. L’esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, effettuata ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/ 19 73, per le imposte sui redditi, e 54 bis del d.P.R. n. 633/ 19 72, per l' IVA , è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali nel caso in cui, a seguito della liquidazione stessa, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni. L’art. 2bis deld.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, nella formulazione ratione temporisapplicabile, dispone che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, gli avvisi di irregolarità suddetti sono trasmessi , con mezzi telematici, agli intermediari abilitati che abbiano disposto l’invio della dichiarazione. I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati entro iltermine previsto dall’art . 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, gli esiti della liquidazione di cui alla comunicazione di irregolarità ricevuta. Detta norma prevede che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare le sommedovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il comma 3 delcitato art. 2 bis stabilisce che tale termine decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della trasmissione telematica della comunicazione all’intermediario. 2.3. Ciò posto, nel caso di specie l’Ufficio ha comunicato in data 6 ottobre 2010 all’intermediario l’avviso di irregolarità. La società contribuente aveva dunque termine sino al 6 gennaio 2011 per provvedere alla regolarizzazione dei versamenti IVA (sessanta giorni ex art. 2 bis, comma 3, deld.l. n. 203 del 2005 cui devono aggiungersi 30 giorni ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 /1997 ). Di ciò non ha tenuto conto la CTR , affermando che la regolarizzazionedei versamenti IVA avrebbe dovuto eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione (30 settembre 2008) e che , quindi, la regolarizzazione avvenuta il 16 gennaio 2009 risultava tardiva. 3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da cui deriva la nullità del procedimento e della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Sostiene la ricorrente che l’atto di appello è nullo per invalidità della relativa sottoscrizione; ci ò in quanto il sottoscrittore, capo dell’ufficio legale, aveva ricevuto la delega dal direttore provinciale [OSCURATO:PERSONA], privo della qualifica dirigenziale secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.2. La censura, invero, per come formulata, si risolve nella deduzione dell’omesso esame di una questione processuale in relazione all’eccepita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.Ciò in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali, ma soltantonel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass. n. 22083 del 2013, Cass. n. 321 del 2016, Cass. n. 1876 del 2018, Cass. n. 6174 del 2018). 3.3. Inoltre, non risulta supportata da alcun concreto elemento di riscontro l’asserzione della ricorrente secondo cui il direttore provincialeGianfranco Antico rientr a nel novero dei soggetti interessati dalla pronuncia della Corte costituzionale. 4. In conclusione, in accoglimento delprimo e del secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolt i , con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione a i motivi accoltie rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, i
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