CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato tentato di furto pluriaggravato; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01). Nel caso di specie, la sorveglianza effettuata causalmente dalla proprietaria dell'esercizio commerciale non era idonea ad esercitare una custodia continua e diretta sulla merce esposta (come chiarito a pag. 6 della sentenza impugnata), e la circostanza che la merce fosse protetta da placca antitaccheggio (poi rimossa, donde il riconoscimento pure dell'aggravante della violenza sulle cose) non esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. su cui si appunta il ricorso. Infatti, «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così