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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38432/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 2, 61 n. 5 cod.pen. - per avere sottratto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], due collane, strappandole di dosso a [OSCURATO:PERSONA], sulla pubblica via (contestazione provvisoria capo A, in data 21 agosto 2020), e a [OSCURATO:PERSONA], nell'androne del suo palazzo (contestazione provvisoria capo B, in data 10 settembre 2020), attendendo il complice ed esecutore materiale e fuggendo insieme a lui a bordo della propria vettura.

Il ricorrente ha dedotto: 1) il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, mancando ogni prova di un preventivo accordo, escluso dallo stesso autore materiale delle condotte, e più in generale della stessa consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato ed all'inadeguatezza degli arresti domiciliari, oltre alla violazione degli artt. 274 e 309, comma 6, cod.proc.pen., non essendo gravato Massnaoui da precedenti penali specifici ed essendosi, ormai, stabilito presso la casa della sorella e del cognato, persone incensurate (circostanza del tutto ignorata dal Tribunale del riesame, così come il tempo trascorso dai fatti, sicché sul punto si è prospettata una omissione di motivazione). 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento.

2. In via preliminare occorre ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato - tra le tante, Sez.

F, n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Contarini, Rv. 261400 - 01, che ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (v. anche Sez. 2, n. 27866, del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

A ciò si aggiunga che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

3. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, ha desunto gravi indizi in ordine all'accordo tra i complici e alla consapevolezza, da parte del ricorrente, delle attività delittuose di [OSCURATO:PERSONA], dai tempi (alquanto esigui) di ricongiungimento dei due co-indagati, dopo la perpetrazione dei furti, e dalla circostanza che le utenze usate dai due complici, in occasioni dei furti, sono risultate prive di qualsiasi fonia al di fuori degli episodi in esame, ed ha, altresì, tratto argomenti di prova dalle stesse dichiarazioni, in sede di interrogatorio di garanzia, del ricorrente, che ha ammesso di essersi reso conto della fuga dell'amico, sia pure collegandola a diverse ipotesi delittuose (in materia di droga).

Peraltro, in tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 03), mentre, nel caso di specie, come ha osservato il Tribunale del riesame a p. 11, "né il prevenuto, né la difesa sono stati in grado di fornire una spiegazione alternativa lecita alla circostanza che Massnaoui si trovasse nei pressi del /ocus commissi delicti proprio in concomitanza della consumazione del furto da parte dell'amico Abbassi".

4. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto le esigenze cautelari e l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, il ricorso prescinde del tutto dalle puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha desunto il pericolo di recidiva non solo dai numerosi precedenti del ricorrente (per resistenze a pubblico ufficiale, corruzione, detenzione e cessione di sostanza stupefacente, evasione e guida in stato di ebbrezza), ma dalle stesse modalità dei furti de quibus, posti in essere nei confronti di persone anziane e vulnerabili ed in pieno giorno, ed ha giustificato l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (anche con il presidio del braccialetto elettronico) dalla precedente condanna riportata dal ricorrente per evasione, sintomatica, unitamente a tutti i precedenti penali, della totale assenza della capacità di auto-controllo, necessaria ai fini dell'adozione della misura meno afflittiva di quella custodiale in carcere, che non esclude, del resto, la possibilità di riallacciare i rapporti con il circostante circuito criminale e riprendere a delinquere, svolgendo attività illecite da casa.

La decisione in esame risulta, pertanto, congruamente motivata, conformemente agli orientamenti secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250, del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), e secondo cui, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez.

U, n 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 2, 61 n. 5 cod.pen. - per avere sottratto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], due collane, strappandole di dosso a [OSCURATO:PERSONA], sulla pubblica via (contestazione provvisoria capo A, in data 21 agosto 2020), e a [OSCURATO:PERSONA], nell'androne del suo palazzo (contestazione provvisoria capo B, in data 10 settembre 2020), attendendo il complice ed esecutore materiale e fuggendo insieme a lui a bordo della propria vettura. Il ricorrente ha dedotto: 1) il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, mancando ogni prova di un preventivo accordo, escluso dallo stesso autore materiale delle condotte, e più in generale della stessa consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato ed all'inadeguatezza degli arresti domiciliari, oltre alla violazione degli artt. 274 e 309, comma 6, cod.proc.pen., non essendo gravato Massnaoui da precedenti penali specifici ed essendosi, ormai, stabilito presso la casa della sorella e del cognato, persone incensurate (circostanza del tutto ignorata dal Tribunale del riesame, così come il tempo trascorso dai fatti, sicché sul punto si è prospettata una omissione di motivazione). 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento. 2. In via preliminare occorre ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato - tra le tante, Sez. F, n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Contarini, Rv. 261400 - 01, che ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (v. anche Sez. 2, n. 27866, del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). A ciò si aggiunga che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). 3. In ordine alla prima censura, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, ha desunto gravi indizi in ordine all'accordo tra i complici e alla consapevolezza, da parte del ricorrente, delle attività delittuose di [OSCURATO:PERSONA], dai tempi (alquanto esigui) di ricongiungimento dei due co-indagati, dopo la perpetrazione dei furti, e dalla circostanza che le utenze usate dai due complici, in occasioni dei furti, sono risultate prive di qualsiasi fonia al di fuori degli episodi in esame, ed ha, altresì, tratto argomenti di prova dalle stesse dichiarazioni, in sede di interrogatorio di garanzia, del ricorrente, che ha ammesso di essersi reso conto della fuga dell'amico, sia pure collegandola a diverse ipotesi delittuose (in materia di droga). Peraltro, in tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo quindi l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 03), mentre, nel caso di specie, come ha osservato il Tribunale del riesame a p. 11, "né il prevenuto, né la difesa sono stati in grado di fornire una spiegazione alternativa lecita alla circostanza che Massnaoui si trovasse nei pressi del /ocus commissi delicti proprio in concomitanza della consumazione del furto da parte dell'amico Abbassi". 4. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto le esigenze cautelari e l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, il ricorso prescinde del tutto dalle puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha desunto il pericolo di recidiva non solo dai numerosi precedenti del ricorrente (per resistenze a pubblico ufficiale, corruzione, detenzione e cessione di sostanza stupefacente, evasione e guida in stato di ebbrezza), ma dalle stesse modalità dei furti de quibus, posti in essere nei confronti di persone anziane e vulnerabili ed in pieno giorno, ed ha giustificato l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (anche con il presidio del braccialetto elettronico) dalla precedente condanna riportata dal ricorrente per evasione, sintomatica, unitamente a tutti i precedenti penali, della totale assenza della capacità di auto-controllo, necessaria ai fini dell'adozione della misura meno afflittiva di quella custodiale in carcere, che non esclude, del resto, la possibilità di riallacciare i rapporti con il circostante circuito criminale e riprendere a delinquere, svolgendo attività illecite da casa. La decisione in esame risulta, pertanto, congruamente motivata, conformemente agli orientamenti secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250, del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), e secondo cui, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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