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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22776/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato.

In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto desumibili dalle annotazioni di p.g., utilizzabili in relazione alla scelta del rito, dalle quali si desumeva in modo univoco la tipologia di attività svolta dal ricorrente.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto desumibili dalle annotazioni di p.g., utilizzabili in relazione alla scelta del rito, dalle quali si desumeva in modo univoco la tipologia di attività svolta dal ricorrente. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris