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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:158
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0013(01)_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑13/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola detta del “tasso minimo”) – Contratto di novazione – Rinuncia ad esercitare azioni contro le clausole del contratto – Assenza di carattere vincolante – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1»

1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Clausola che può essere dichiarata abusiva, oggetto di un contratto di novazione – Contratto che prevede la rinuncia del consumatore al beneficio derivante dalla dichiarazione d’abusività di una clausola siffatta – Ammissibilità – Presupposto – Verifica spettante al giudice nazionale – Rinuncia del consumatore ad esercitare azioni giudiziali relative alla nuova clausola – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 31-38, disp. 1)

2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione diretta a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra le stesse parti o contenente la rinuncia del consumatore a esercitare qualsiasi azione giudiziale – Inclusione – Presupposto – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 2) (v. punti 40-43, 47, disp. 2)

3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Contratto di novazione diretto a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra le stesse parti e contenente la rinuncia del consumatore a esercitare qualsiasi azione giudiziale – Obbligo di trasparenza – Portata – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, 4, § 2, e 5) (v. punti 50-57, 62-65, 71, 74, disp. 3) Dispositivo 1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo possa essere constatato giudizialmente, possa costituire l’oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e tale consumatore, mediante il quale il consumatore rinuncia agli effetti che la dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola comporterebbe, a condizione che tale rinuncia derivi da un consenso libero e informato del consumatore stesso, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

Per contro, la clausola mediante la quale lo stesso consumatore rinuncia, riguardo alle future controversie, ad esercitare le azioni basate sui diritti che egli detiene in forza della direttiva 93/13, non vincola il consumatore. 2) L’articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che si può ritenere che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulata tra un professionista e un consumatore, che sia intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra di essi oppure preveda che tale consumatore rinunci a qualsiasi azione giudiziale contro il professionista suddetto, non abbia mai costituito oggetto di negoziato individuale, qualora tale consumatore non abbia potuto avere influenza sul contenuto della nuova clausola, cosa che spetterà al giudice del rinvio verificare. 3) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito della trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, in occasione della conclusione di un contratto di novazione, il quale, da un lato, sia diretto a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto stipulato anteriormente e, dall’altro, preveda che il consumatore rinunci a qualsiasi azione giudiziale contro il professionista, tale consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano per lui dalla conclusione del contratto di novazione. 4) Le questioni nn. 10) e 13) presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Tribunale provinciale di Saragozza, Spagna) sono manifestamente irricevibili. ( 1 ) GU C 148 del 29.4.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0013(01)_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑13/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola detta del “tasso minimo”) – Contratto di novazione – Rinuncia ad esercitare azioni contro le clausole del contratto – Assenza di carattere vincolante – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1» 1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Clausola che può essere dichiarata abusiva, oggetto di un contratto di novazione – Contratto che prevede la rinuncia del consumatore al beneficio derivante dalla dichiarazione d’abusività di una clausola siffatta – Ammissibilità – Presupposto – Verifica spettante al giudice nazionale – Rinuncia del consumatore ad esercitare azioni giudiziali relative alla nuova clausola – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 31-38, disp. 1) 2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione diretta a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra le stesse parti o contenente la rinuncia del consumatore a esercitare qualsiasi azione giudiziale – Inclusione – Presupposto – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 2) (v. punti 40-43, 47, disp. 2) 3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Contratto di novazione diretto a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra le stesse parti e contenente la rinuncia del consumatore a esercitare qualsiasi azione giudiziale – Obbligo di trasparenza – Portata – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, 4, § 2, e 5) (v. punti 50-57, 62-65, 71, 74, disp. 3) Dispositivo 1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo possa essere constatato giudizialmente, possa costituire l’oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e tale consumatore, mediante il quale il consumatore rinuncia agli effetti che la dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola comporterebbe, a condizione che tale rinuncia derivi da un consenso libero e informato del consumatore stesso, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. Per contro, la clausola mediante la quale lo stesso consumatore rinuncia, riguardo alle future controversie, ad esercitare le azioni basate sui diritti che egli detiene in forza della direttiva 93/13, non vincola il consumatore. 2) L’articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che si può ritenere che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulata tra un professionista e un consumatore, che sia intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto anteriore stipulato tra di essi oppure preveda che tale consumatore rinunci a qualsiasi azione giudiziale contro il professionista suddetto, non abbia mai costituito oggetto di negoziato individuale, qualora tale consumatore non abbia potuto avere influenza sul contenuto della nuova clausola, cosa che spetterà al giudice del rinvio verificare. 3) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito della trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, in occasione della conclusione di un contratto di novazione, il quale, da un lato, sia diretto a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto stipulato anteriormente e, dall’altro, preveda che il consumatore rinunci a qualsiasi azione giudiziale contro il professionista, tale consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano per lui dalla conclusione del contratto di novazione. 4) Le questioni nn. 10) e 13) presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Tribunale provinciale di Saragozza, Spagna) sono manifestamente irricevibili. ( 1 ) GU C 148 del 29.4.2019 .