CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15291‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Fabrizio GRANATA (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Carmen NAPOLETANO (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI avverso la sentenza n. 7496/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: -la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado – CGT - 2) della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, n. 563/05/2016, depositata in data 15/04/2016, confermando l’avviso di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione c.d. prima casa (Iva al 4%), prevista dalla nota II bis all’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. 131/86, per mancato accatastamento dell’immobile nel termine di tre anni previsti dalla norma di agevolazione; -avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso; - con i primi due motivi la ricorrente lamenta la mancata rilevazione, da parte della CGT-2, del l’inammissibilità del gravame non avendo l’Agenzia delle entrate appellante tempestivamente prodotto in giudizio la prova della ricezione dell’atto di appello da parte di essa appellata né mai richiesto di essere rimessa in termini per poter provvedere a detta produzione (primo motivo), e per non avere nemmeno prodotto, all’atto della costituzione in giudizio, la ricevuta di spedizione della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell’atto (secondo motivo); Considerato che: - ai fini della decisione delle sopra indicate censure si rende necessario verificare la documentazione presente negli atti del giudizio di merito e, quindi, acquisire i fascicoli di quei gradi , il cui esame è consentito a questa Corte in quanto i due motivi, benché erroneamente rubricati come errores in iudicando , in concreto denunciano errores in procedendo ai sensi all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 19410/2015, Cass. n. 8069/2016); - deve soprassede rsi sull’esame del terzo motivo, involgente il merito della vicenda processuale e recessivo rispetto ai motivi processuali; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei gradi