CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 20147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ,7" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bolzano il 24.6.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis, comma 4, cod. pen. [in esso assorbito il reato contestato al capo a) ex artt. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis, 2-sexies e 186-bis, comma 3, cod. strada]. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente. 4. Il ricorso è fondato. 5. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati da elevato stato di ebbrezza o da alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.6. Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate da elevato stato di ebbrezza o da alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia,re,;R t`V:-) i/0 € i 2_, sul punto, al Tribunale di Bolzano. Così deciso il 19 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] sandro [OSCURATO:PERSONA] AfA/ DEPOSITATO 1