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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12051/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza n. 718/2016 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Venezia, che aveva accertato il diritto della lavoratrice all’inquadramento nella categoria D del CCNL 9 agosto 2000 ed aveva condannato l’Università resistente al pagamento nei confronti della medesima delle corrispondenti differenze retributive con decorrenza dal 6.5.2005, oltre interessi legali da tale data al saldo.

2. La Corte territoriale, dopo avere premesso che il CCNL 9 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA], ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro categorie,ha precisato che l’art. 74 del medesimo CCNL haprevisto, con effetto dalla data della sua stipulazione, la soppressione delle precedenti qualifiche funzionali e l’inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione per categorie, con l’attribuzione della posizione e della qualifica corrispondente alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenza per primo inquadramento nella nuova classificazione e con assegnazione alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione, secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie Aree funzionali e le nuove Aree.

Rilevava che nellacategoria C erano dunque confluite le ex qualifiche 7^ e 6^, con posizione rispettivamente C4 e C2, mentre la ex qualifica 8^ era stata assegnata alla categoria D, posizione economica D2.

Osservava che l ’art.74 ha previsto l’inquadramento nella categoria D del personale inquadrato nella ex VII q.f. a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea, nonché l’inquadramento nella categoria C del personale inquadrato nella ex V qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Richiamava dunque la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5726/2009; Cass. 6027/2009) che ha escluso l’illegittimità dell’art. 74 nella parte in cui preclude l’accesso all’Area D per il personale che aveva acquisito la VII q.f. mediante concorso interno riservato, a prescindere dal titolo di studio richiesto per la nuova posizione, nonché l’automatico accesso all’Area D per il personale che aveva acquisito la ex VII q.f. senza concorso pubblico quanto a requisiti di ammissione (diploma di laurea).

Evidenziava che l’Università nel 2004 aveva reinquadrato nella categoria D quattro dipendenti non laureati appartenenti alla VII qualifica, in quanto vincitrici dei dei posti riservati di un concorso pubblico per l’accesso al qualeera richiesto il diploma di laurea ovvero, ai sensi dell’art. 84, comma 3, della l. n.312/1980, il servizio prestato per almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferioree che le ricorrenti avevano acquisito la VII qualifica funzionale in base alla prova idoneativa ex legen.63/1989 o ex lege n. 21/1991.

Considerato il carattere selettivo e meritocratico della procedura idoneativa ex l. n.63/1989, riteneva la situazione della ricorrente parificabile a quella delle lavoratrici già inquadrate dall’Università e confermava la sentenza del Tribunale, dovendosi riconoscere anche alla medesima il trattamento migliorativo, pena la violazione dell’art.45 del d. lgs. n.165/2001.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia, prospettando un unico motivo di ricorso, assistito da memoria.

4. La lavoratrice resistevacon controricorso.

DIRITTO

1. Dopo avere ripercorso i fatti di causa, con l’unico articolato motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] prospetta, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 55, 56 e 74 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 9 agosto 2000, dell’art, 113 cod. proc. civ. e dell’art. 45 del d.lgs. n.165 del 2001.

La ricorrente illustrail contenuto degli artt. 55 e 74 del CCNL 9 agosto 2000 e rileva che ai fini del l’applicazione del l’art. 74 cit. l’inquadramento nella VII qualifica funzionale doveva essereavvenuto a seguito di concorso pubblico e che tra i requisiti di accesso al predetto concorso pubblico vi era il possesso del diploma di laurea.Osserva che nel caso in esame non sussisteva nessuno dei due requisiti, in quanto le lavoratrici avevano ottenuto l’inquadramento nella VII qualifica funzionale a fronte del superamento di una mera prova idoneativa ex lege n.63/1989 e di un corso di aggiornamento profess ionale ex art. 9 della legge n. 21/1991.

Evidenzia l’erroneità della statuizione secondo cui le quattro dipendenti alle quali la Corte veneta aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nella categoria D fossero in una posizione parificabile a quelladella Pillon, rilevando che la parità di condizioni non doveva essere ricercata tra categorie di personale, ma tra le singole posizioni dei dipendenti.

Precisa inoltre che l’art. 1 13 cod. proc. civ. non consente alcuna interpretazione analogica, mentre l’art.13 delle disposizioni sulla legge in generale esclude l’applicazione dell’analogia in materia di lavoro.

3. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione , in conformità a precedentein termini di questa Corte (Cass. n.21939/2022), a cui si intende dare continuità ealla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.

2.1. L’art.74 del CCNL 9 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA], al comma 1 così prevede: Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996.

Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie –B, C, D ed EP – con attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione.

Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree .

Il comma 4 stabilisce a sua volta che Coneffetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionalea seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1 .2.2 Come già affermato da questa Corte (Cass. n.16676 del 2008) e recentemente ribadito (Cass.n.21939/ 2022 cit. ) , non si pone in contrasto con norme imperative la disposizione dell’art.74 del CCNL 9 [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000 che limita la possibilità di avanzamento interno di qualifica dalla categoria C (exVII) alla categoria D a coloro che sono stati assunti a seguito di concorso per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, dovendosi escludere un contrasto con il principio di non discriminazione ex art.45, d.lgs. n.165 del 2001, che non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli in relazione a specifiche disposizioni normative, e non potendosi richiamare le indicazioni della sentenza n.103 del 1989 della Corte cost., restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori.

La nuova disposizione consente l’inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diplomadi laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla exVII qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dall’art.64 del d.lgs. n.165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale(Cass. n.21939/2022 cit. ha sul puntorichiamato Cass. 5726/2009 e Cass. n.21699/2014).

Né tale soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, considerato che nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art.45 del d.lgs. n.165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. 2.3 E’ stato parimenti ribadito che in tema di pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva, la quale nel setto re pubblico può intervenire senza incontrare il limite dell’inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull’inquadramento del personale e sullacorrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all’art.45 del d. lgs. n.165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede(Cass. n.21939 del 2022 cit. ha in proposito richiamato Cass.n.1241 del 2016).

2.4. Alla luce della disciplina negoziale e dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per l’applicazione dell’art.74, comma 4, occorre dunque che l’accesso alla VII qualifica sia avvenuto a seguito di pubblico concorso.

2.5. Ciò premesso, quali modalità di accesso alla VII qualifica funzionale nel caso di specie vengono in rilievo la prova idoneativa ex legen.63 del 1989 ed il corso di aggiornamento professionale exart.9 del d.l. n.394 del 1990, conv. dalla legge n.21 del 1991, il quale si applica anche al personale non docente del Comparto delle Università, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

2.6. Nessuna delle dueprocedure è riconducibile alla categoria del pubblico concorso, richiesto dall’art.74, comma 4, del CCNL 9 [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000, non rilevando in senso contrario il carattere meritocratico delle procedure, né la mancanza di automatismo po sti dalla Corte d’Appello a fondamento dell’equiparabilità.

2.7. Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n.293 del 2009), l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».

Ciò significa che «la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost. sentenza n.363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti.

Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l’amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell’efficienza e dell’imparzialità.

Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi,anche quelli di altri Stati membri dell’Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94).

2.8. Tanto premesso, riguardo alla prova idoneativa exart.1, comma 4, della legge n.63 del 1989, diretta ad accertare sia la formazione che la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura,con la sentenza n.14431 del 2017 questa Corteha evidenziato che la ratio di tale disposizione e del più complesso quadro normativo in cui si inserisce è quello di riconoscere il reinquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte, a vantaggio di coloro che sono stati immessi in ruolo successivamente all’introduzione del nuovo ordinamento, ma attraverso concorsi strutturati sulle vecchie carriere.

La Corte costituzionale, con la sentenza n.236 del 1992, ha sancito che la legge n.63 del 1989 ha previsto l’esonero dal requisito del pubblico concorso , sostituito da una semplice prova idoneativa.

Le agevolazioni previste, ha chiarito il Giudice delle leggi, ed in particolare la deroga al principio dell’art.97, terzo comma, Cost., hanno una funzione sanante delle situazioni pregresse, e non possono essere cumulate con la pretesa di differenze retributive arretrate, fondata sull’art.36 Cost.

2.9. Analogamente, non costituisce pubblico concorso il superamento di un corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole Università.

2.10. Né può invocarsi il principio di parità di trattamento per l’applicazione di un beneficio che è escluso dalla contrattazione collettiva.

Infatti, ilprincipio espresso dall’art.45 del d. lgs. n.165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale opera solo nell’ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (si veda Cass. n.12106 del 2022).

E’ poi da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il principio di pari trattamento cui all’art. 45 del d. lgs. n.165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e l’adozione da parte di una pubblica amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è di per sé sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n.6501 del 2021).

3. Il ricorso deve essere dunque accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto sopra richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM La Corte accoglie il ricorso nei sensi di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza n. 718/2016 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Venezia, che aveva accertato il diritto della lavoratrice all’inquadramento nella categoria D del CCNL 9 agosto 2000 ed aveva condannato l’Università resistente al pagamento nei confronti della medesima delle corrispondenti differenze retributive con decorrenza dal 6.5.2005, oltre interessi legali da tale data al saldo. 2. La Corte territoriale, dopo avere premesso che il CCNL 9 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA], ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro categorie,ha precisato che l’art. 74 del medesimo CCNL haprevisto, con effetto dalla data della sua stipulazione, la soppressione delle precedenti qualifiche funzionali e l’inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione per categorie, con l’attribuzione della posizione e della qualifica corrispondente alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenza per primo inquadramento nella nuova classificazione e con assegnazione alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione, secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie Aree funzionali e le nuove Aree. Rilevava che nellacategoria C erano dunque confluite le ex qualifiche 7^ e 6^, con posizione rispettivamente C4 e C2, mentre la ex qualifica 8^ era stata assegnata alla categoria D, posizione economica D2. Osservava che l ’art.74 ha previsto l’inquadramento nella categoria D del personale inquadrato nella ex VII q.f. a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea, nonché l’inquadramento nella categoria C del personale inquadrato nella ex V qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Richiamava dunque la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5726/2009; Cass. 6027/2009) che ha escluso l’illegittimità dell’art. 74 nella parte in cui preclude l’accesso all’Area D per il personale che aveva acquisito la VII q.f. mediante concorso interno riservato, a prescindere dal titolo di studio richiesto per la nuova posizione, nonché l’automatico accesso all’Area D per il personale che aveva acquisito la ex VII q.f. senza concorso pubblico quanto a requisiti di ammissione (diploma di laurea). Evidenziava che l’Università nel 2004 aveva reinquadrato nella categoria D quattro dipendenti non laureati appartenenti alla VII qualifica, in quanto vincitrici dei dei posti riservati di un concorso pubblico per l’accesso al qualeera richiesto il diploma di laurea ovvero, ai sensi dell’art. 84, comma 3, della l. n.312/1980, il servizio prestato per almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferioree che le ricorrenti avevano acquisito la VII qualifica funzionale in base alla prova idoneativa ex legen.63/1989 o ex lege n. 21/1991. Considerato il carattere selettivo e meritocratico della procedura idoneativa ex l. n.63/1989, riteneva la situazione della ricorrente parificabile a quella delle lavoratrici già inquadrate dall’Università e confermava la sentenza del Tribunale, dovendosi riconoscere anche alla medesima il trattamento migliorativo, pena la violazione dell’art.45 del d. lgs. n.165/2001. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia, prospettando un unico motivo di ricorso, assistito da memoria. 4. La lavoratrice resistevacon controricorso. DIRITTO 1. Dopo avere ripercorso i fatti di causa, con l’unico articolato motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] prospetta, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 55, 56 e 74 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 9 agosto 2000, dell’art, 113 cod. proc. civ. e dell’art. 45 del d.lgs. n.165 del 2001. La ricorrente illustrail contenuto degli artt. 55 e 74 del CCNL 9 agosto 2000 e rileva che ai fini del l’applicazione del l’art. 74 cit. l’inquadramento nella VII qualifica funzionale doveva essereavvenuto a seguito di concorso pubblico e che tra i requisiti di accesso al predetto concorso pubblico vi era il possesso del diploma di laurea.Osserva che nel caso in esame non sussisteva nessuno dei due requisiti, in quanto le lavoratrici avevano ottenuto l’inquadramento nella VII qualifica funzionale a fronte del superamento di una mera prova idoneativa ex lege n.63/1989 e di un corso di aggiornamento profess ionale ex art. 9 della legge n. 21/1991. Evidenzia l’erroneità della statuizione secondo cui le quattro dipendenti alle quali la Corte veneta aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nella categoria D fossero in una posizione parificabile a quelladella Pillon, rilevando che la parità di condizioni non doveva essere ricercata tra categorie di personale, ma tra le singole posizioni dei dipendenti. Precisa inoltre che l’art. 1 13 cod. proc. civ. non consente alcuna interpretazione analogica, mentre l’art.13 delle disposizioni sulla legge in generale esclude l’applicazione dell’analogia in materia di lavoro. 3. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione , in conformità a precedentein termini di questa Corte (Cass. n.21939/2022), a cui si intende dare continuità ealla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. 2.1. L’art.74 del CCNL 9 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA], al comma 1 così prevede: Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie –B, C, D ed EP – con attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree . Il comma 4 stabilisce a sua volta che Coneffetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionalea seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1 .2.2 Come già affermato da questa Corte (Cass. n.16676 del 2008) e recentemente ribadito (Cass.n.21939/ 2022 cit. ) , non si pone in contrasto con norme imperative la disposizione dell’art.74 del CCNL 9 [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000 che limita la possibilità di avanzamento interno di qualifica dalla categoria C (exVII) alla categoria D a coloro che sono stati assunti a seguito di concorso per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, dovendosi escludere un contrasto con il principio di non discriminazione ex art.45, d.lgs. n.165 del 2001, che non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli in relazione a specifiche disposizioni normative, e non potendosi richiamare le indicazioni della sentenza n.103 del 1989 della Corte cost., restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori. La nuova disposizione consente l’inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diplomadi laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla exVII qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dall’art.64 del d.lgs. n.165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale(Cass. n.21939/2022 cit. ha sul puntorichiamato Cass. 5726/2009 e Cass. n.21699/2014). Né tale soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, considerato che nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all’art.45 del d.lgs. n.165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. 2.3 E’ stato parimenti ribadito che in tema di pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva, la quale nel setto re pubblico può intervenire senza incontrare il limite dell’inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull’inquadramento del personale e sullacorrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all’art.45 del d. lgs. n.165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede(Cass. n.21939 del 2022 cit. ha in proposito richiamato Cass.n.1241 del 2016). 2.4. Alla luce della disciplina negoziale e dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per l’applicazione dell’art.74, comma 4, occorre dunque che l’accesso alla VII qualifica sia avvenuto a seguito di pubblico concorso. 2.5. Ciò premesso, quali modalità di accesso alla VII qualifica funzionale nel caso di specie vengono in rilievo la prova idoneativa ex legen.63 del 1989 ed il corso di aggiornamento professionale exart.9 del d.l. n.394 del 1990, conv. dalla legge n.21 del 1991, il quale si applica anche al personale non docente del Comparto delle Università, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo. 2.6. Nessuna delle dueprocedure è riconducibile alla categoria del pubblico concorso, richiesto dall’art.74, comma 4, del CCNL 9 [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000, non rilevando in senso contrario il carattere meritocratico delle procedure, né la mancanza di automatismo po sti dalla Corte d’Appello a fondamento dell’equiparabilità. 2.7. Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n.293 del 2009), l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che «la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost. sentenza n.363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l’amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell’efficienza e dell’imparzialità. Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi,anche quelli di altri Stati membri dell’Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94). 2.8. Tanto premesso, riguardo alla prova idoneativa exart.1, comma 4, della legge n.63 del 1989, diretta ad accertare sia la formazione che la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura,con la sentenza n.14431 del 2017 questa Corteha evidenziato che la ratio di tale disposizione e del più complesso quadro normativo in cui si inserisce è quello di riconoscere il reinquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte, a vantaggio di coloro che sono stati immessi in ruolo successivamente all’introduzione del nuovo ordinamento, ma attraverso concorsi strutturati sulle vecchie carriere. La Corte costituzionale, con la sentenza n.236 del 1992, ha sancito che la legge n.63 del 1989 ha previsto l’esonero dal requisito del pubblico concorso , sostituito da una semplice prova idoneativa. Le agevolazioni previste, ha chiarito il Giudice delle leggi, ed in particolare la deroga al principio dell’art.97, terzo comma, Cost., hanno una funzione sanante delle situazioni pregresse, e non possono essere cumulate con la pretesa di differenze retributive arretrate, fondata sull’art.36 Cost. 2.9. Analogamente, non costituisce pubblico concorso il superamento di un corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole Università. 2.10. Né può invocarsi il principio di parità di trattamento per l’applicazione di un beneficio che è escluso dalla contrattazione collettiva. Infatti, ilprincipio espresso dall’art.45 del d. lgs. n.165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale opera solo nell’ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (si veda Cass. n.12106 del 2022). E’ poi da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il principio di pari trattamento cui all’art. 45 del d. lgs. n.165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e l’adozione da parte di una pubblica amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è di per sé sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n.6501 del 2021). 3. Il ricorso deve essere dunque accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto sopra richiamati. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado. PQM La Corte accoglie il ricorso nei sensi di c