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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1972

Cassazione n. 33536/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione affidandosi ad un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. contestando la valutazione dei giudici di merito circa le dichiarazioni della persona offesa compendiata in una laconica e sintetica affermazione che non tiene conto delle difformità tra le diverse versioni dei fatti propinate dal Mazzaro ed evidenziate dalla difesa.

Il ricorso è manifestamente infondato ed in realtà articolato su censure non consentite in questa sede dove la difesa si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella contestazione del "peso" attribuito agli elementi acquisiti e che è stato invece correttamente ponderato dai giudici di merito con valutazione critica del contenuto dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno della decisione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione affidandosi ad un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. contestando la valutazione dei giudici di merito circa le dichiarazioni della persona offesa compendiata in una laconica e sintetica affermazione che non tiene conto delle difformità tra le diverse versioni dei fatti propinate dal Mazzaro ed evidenziate dalla difesa. Il ricorso è manifestamente infondato ed in realtà articolato su censure non consentite in questa sede dove la difesa si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella contestazione del "peso" attribuito agli elementi acquisiti e che è stato invece correttamente ponderato dai giudici di merito con valutazione critica del contenuto dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno della decisione. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 33536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris