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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31097/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza relativa all'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, quanto alla situazione di pericolo per gli operanti e per gli utenti della strada determinata dal ricorrente durante la fuga, p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza relativa all'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, quanto alla situazione di pericolo per gli operanti e per gli utenti della strada determinata dal ricorrente durante la fuga, p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 31097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris