CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 21056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 20/09/1989 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA 1-$2,311,.a Ritenuto che il difensore di grcal Mhijir, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione 'in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur richiesta con specifico motivo di appello; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 17 ottobre 2025 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena per plurimi delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, senza riconoscimento delle attenuanti generiche e la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha accolto il concordato sulla pena raggiunto tra le parti; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M