CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 03877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 30438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1431/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.30438/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps in quanto notificato non al difensore del medesimo entee senza che poi l’appellante procedesse a rinnovare la notifica nel termine assegnato. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna a d unan za camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.170 c.p.c. poiché la notifica dell’atto d’appello era stata effettuata correttamente, essendo l’Inps difeso anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Inps. Da un lato, infatti, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado nel 2008, e quindi prima dell’entrata in vigore della l. n.69/09, ai fini del suo art.58; dall’altro lato, il ricorso deduce un error in procedendo riconducibile all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. e non al n.5 della stessa disposizione. Il ricorso è infondato nel merito. Come risulta dalla procura rilasciata dall’Inps in primo grado, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era tra i difensori che dovevano essere nominati ad hoc, in particolare dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratrice generale dell’Inps. Ebbene, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non firmò alcuna delega in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente la Corte d’appello ha dichiarato nulla la notifica effettuata a chi non era difensore dell’Inps; dichiarazione di nullità cui non è seguita, nel termine assegnato, alcuna rinnovazione. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta dal ricorrente. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par