CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1463/2026Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 25610/2026Data pubblicazione 21/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)Il Consigliere delegatoVisti gli atti del procedimento n. 1463/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atticontroGRIPPO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parti controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 939,00(novecentotrentanove) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 17.09.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone