CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 17709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Prato, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,nella qualità di concessionaria del Comune di Prato per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Empoli (FI), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta ICI -[OSCURATO:PERSONA] A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] OSPEDALIERAprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d ella Toscana i l 28 ottobre 2022, n. 1210/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’“ [OSCURATO:PERSONA] Centro ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado d ella Toscana il 28 ottobre 2022, n. 1210/06/2022, la quale, in controversia su impugnazione di due avvis i di accertamento per l ’omesso versamento del l’I MU relativa a gli anni 201 4 e 2015 i n relazione a d uno dei f abbricat i costituent i i l vecchio ospedale “ Misericordia e Dolce ” in Prato ( in particolare, in relazione al fabbricato censito in catasto con la particella 349 sub. 503), ha accoltol’appello proposto d a l la “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del Comune di Prato per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato il 29 ottobre 2020, n.100/02/2020, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originario –nel senso di confermare l’importo del tributo dovuto per ciascuna annualità e di rideterminare le sanzioni amministrative nella misura minima, escludendo l’esenzione da IMU sul presupposto della cessazione della destinazione esclusiva a scopi istituzionali (in seguito alla dismissione ed alla demolizione) del suddett o fabbricato; 3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i fabbricat i costituent i il vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” non fossero “esclusivamente” destinat i a scopi istituzionali e non potesse ro , pertanto, beneficiare dell’esenzione da IMU, a causa del trasferimento- nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2013 -del personale, dei beni e dei servizi presso il fabbricato costituente il nuovo ospedale “S. Stefano”; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la destinazione esclusiva agli scopi istituzionali de i fabbricat i costituenti il vecchi o ospedale “ Misericordia e Dolce ” fosse cessata con la mera stipulazione dell’“ Accordo di programma per la riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato”, pur essendo detto accordo di per sé privo di qualsiasi valenza urbanistica e rimandando a successive procedure la concreta attuazione degli intenti in esso esplicitati; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente applicato dal giudice di appello il principio di corretta ripartizione dell’onere probatorio, non ponendo in capo all’enteimpositore la dimostrazione della cessazione della destinazione esclusiva agli scopi istituzionali degli immobili; circostanza, che costituisce, nel caso di specie (ove l’agevolazione per anni risultava applicata senza alcuna contestazione), il fondamento della pretesa impositiva; 2. i motivi – la cui stretta ed intima concessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati; 2.1 come è stato già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2012, n. 5675; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059), la qualificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] come ente strumentale della Regione, contenuta nell'originaria formulazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , è stata espressamente eliminata dal l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha defi nito l'[OSCURATO:PERSONA] quale «azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica»; quindi, sin dall’anno1993, l'[OSCURATO:PERSONA] ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502(comma introdotto dal l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 1 9 giugno 1999, n. 229), a nche carattere imprenditoriale (« I n funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale»; disposizione quest'ultima che ha indotto la giurisprudenza civile ed amministrativa a ritenere che le [OSCURATO:PERSONA] abbiano assunto la natura di “enti pubblici economici non commerciali”: Cons. Stato, Sez. 5^, 9 maggio 2001 n. 2609; Cons. Stato, Sez. 5^, 5 aprile 2002 n. 809; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2011, n. 12773; Cass., Sez. 3^, 20 maggio 2014, n. 11088; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2019, nn. 4589, 4590, 4591, 4592 e 4593); 2.2 l’impostazione delineata dalla normativa statale è stata recepita nella legislazione della Regione Toscana; difatti, in linea con ladisposizione programmatica dell’art. 1, comma 1, [di regolamentare il servizio sanitario regionale «(...) in conformità ai principi contenuti neldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 , di seguito indicato come decreto delegato, e neldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517(Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) (...)»],l’art. 31 della legge reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ha stabilito che: «1.Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 50»;2.3 dunque, essendo ente pubblico economico dotato di autonomia economica e gestionale e svolgendo un ruolo primario nell'erogazione di servizi pubblici di natura sanitaria ed assistenziale, l’“[OSCURATO:PERSONA] Centro” deve essere inclusa tra gli enti non commerciali exart. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , ed in quanto tale rientra tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 2.4 difatti, quest’ultima disposizione riconosce, tra gli altri, anche all e A ziend e Sanitari e Local i (derivanti dalla trasformazione delle precedenti [OSCURATO:PERSONA]) l’esenzione dall’I.C.I. per gli immobili « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali»; 2.5 tale locuzione allude, per un verso, ad una relazione di appartenenza (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) del bene all’ente pubblico (condizione soggettiva) e, per un altro verso, ad una relazione di servizio del bene rispetto alle funzioni esercitate dall’ente pubblico (condizione oggettiva); 2.6 p er cui, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico (Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025;Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19773;Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36032); viceversa, l'esenzione non compete nel caso in cui l'immobile è destinatoesclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente pubblico, ma non è posseduto dallo stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento(Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n.22157; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445), ovvero nel caso in cui l'immobile è destinatoa compiti istituzionali d i ente pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte(Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n. 22156; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 14703; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8496); 2.7 tale disciplina è destinata a valere anche per l’IMU, considerando che l’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchégli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunitàmontane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992»; 2.8a tale proposito, questa Corte ha espressamente affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 , purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100); 2.9in disparte l’astratta destinazione ai compiti istituzionali, che è incontroversa tra le parti, il thema litigandumconcerne la cessazione o la perduranza della concreta strumentalità ai servizi sanitari del fabbricatoappartenente alla contribuente ; 2.10occupandosi della questione dell’incidenza sull’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della temporanea impossibilità di destinazione ai compiti istituzionali (per varie ragioni)degli immobili posseduti da enti non commerciali, questa Corte ( Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2008, n. 9948; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2016, n. 20516; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10289;Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27242)ha affermato che, ai fini dell'esenzione, debba prevalere la permanenza potenziale della destinazione, restando irrilevante l'eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivodel bene; ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una “causa”che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette; i nvece, pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene;p er cui, se è vero che la mera statica adeguatezza strutturale del bene allo svolgimento di una determinata attività non è rilevante, ove ad essa si affianchi un comportamento inerte del proprietario, essendo piuttosto necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente quella destinazione solo potenziale, ciò non di meno l’inutilizzabilità del bene per uno stato meramente transitorio e reversibile non preclude il riconoscimento dell’esenzione; 2.11 in tale direzione, si è anche ritenuto che la eadem ratio consente di adattare siffatto principio alla diversa (ma analoga) fattispecie dei beni destinati a realizzare i compiti istituzionali di enti pubblici(Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445); difatti, si può parimenti affermare che il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l’attuazione delle finalità istituzional i (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene, anche se il ripristino dell’originaria destinazione (seppure in relazione strumentale ad un diverso settore della medesima amministrazione) possa dipendere dalle scelte organizzative o dalle esigenze finanziarie dell’ente pubblico ( in termini: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445); 2.12nella specie, gli impugnati avvisi di accertamento (il cui testo comune è stato trascritto nel corpo del ricorso, secondo il canone dell’autosufficienza) avevano motivato nel senso che: «“In seguito alla realizzazione del nuovo ospedale di Prato posto in via [OSCURATO:PERSONA], il presidio Misericordia e Dolce, sede dell’ex ospedale censito al C.F. del Comune di Prato al F. 48 part. 349 sub. 500 e F. 48 Part. 349 sub. 503 è stato dismesso. Il trasferimento delle funzioni ospedaliere dal vecchio al nuovo ospedale è avvenuto tra settembre ed ottobre 2013. Per l’anno 2014 l’immobile censito al C.F. al F. 48 Part. 349 sub. 500 continua ad essere destinato esclusivamente alle attività sanitarie, mentre il sub. 503 dal 9.10.2014 viene destinato alla demolizione del fabbricato esistente e alla successiva cessione parzialedell’area risultante, al Comune di Prato per la riqualificazione urbana del centro storico. Sulla residua porzione in proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] sarà consentita la sostituzione edilizia dei fabbricati o parte degli stessi con la ricostruzione di una SUL non superiore a 9.000 mq da destinare a ogni possibile funzione anche diversa quella sanitaria, quale residenziale, terziaria, direzionale, commerciale, nonché turistica ricettiva da realizzarsi mediante iniziativa privata, in base all’ “Accordo di programmaper la riqualificazione urbana e la realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato” stipulato tra Regione Toscana, Azienda USL 4 di Prato, Comune di Prato, Provincia di Prato, [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana e Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato allegato A, parte integrante della Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato n. 86 del 9.10.2014 (in allegato al presente provvedimento). In base all’art. 7 lett. a) del D.Lgs. 504/92 per l’immobile censito al C.F. del Comune di Prato al F. 48 Part. 349 sub. 503 non può essere riconosciuta l’esenzione ai fini IMU, in quanto non destinato esclusivamente ai compiti istituzionali”»; 2.13 ciò premesso, secondo l’accertamento in fatto del giudice di appello: «É incontestato in giudizio che l’unità immobiliare identificata dal sub. 503, quantomeno prudenzialmente a far data dal 09/10/2014, veniva destinata alla demolizione del fabbricato esistente ed alla successiva cessione parziale dell’area risultante al Comune di Prato, per la riqualificazione urbana del territorio, e non era più adibita “esclusivamente” a sede del presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce” di PRATO in quanto parzialmente dismesso»; inoltre: «Tale ultima dirimente circostanza è provata dagliatti posti in essere dalla stessa appellata [OSCURATO:PERSONA] la quale presentava in data 12/5/2014 alComune di PRATO la pratica edilizia n. 1134/2014 avente ad oggetto “installazione di recinzione metallica antiscavalco” e la cui relazione tecnica ivi allegata specifica il presupposto della detta pratica edilizia consistente nel “trasferimento delle attività sanitariepresso la nuova sede ospedaliera, l’immobile dell’ex presidio ospedaliero “Misericordia eDolce” di Prato è stato dismesso” con un utilizzo di tale immobile, ammesso anche dal Giudice di prime cure, “pur solo molto parziale dell’immobile” e, quindi, non “esclusivo” comerichiede la norma e che necessita, per come sempre specificato nella relazione tecnica, diuna “definizione della destinazione d’uso dell’area in dismissione” quest’ultima peraltrotestimoniata da “numerose segnalazioni da parte degli addetti alla sorveglianza e del personale interno, sono state riscontrate effrazioni, tentativi di intrusione e varie rotture di infissi nei locali attualmente in stato di dismissione” e connotata da interventi di difesa passiva (per l’appunto originati dalla sua dismissione) come recinzioni, potenziamento dell’impianto di videosorveglianza, chiusura delle porte di accesso principali, demolizione di porzione delle scale di emergenza, tamponature accessi e aree interne (...). Solo in tale contesto assume valenza rafforzativa (seppur non esclusiva) la stipula, in data 09/10/2014, tra l’appellata ed il Comune di PRATO dell’“accordo di programma per la riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato” con il quale è stato previsto che il Fg. 48,P.lla 349, Sub. 503, venisse destinato alla demolizione e alla successiva cessione parziale dell’area al Comune di PRATO per la riqualificazione urbana del centro storico e che sulla porzione residua di proprietà dell’Azienda USL fosse consentita la sostituzione edilizia dei fabbricati o parte di essi, con la ricostruzione di una S.U.L., non superiore a 9000 mq., da destinare ad ogni possibile funzione anche diversa da quella sanitaria, quale residenziale, terziaria direzionale, commerciale nonché turistica ricettiva, da realizzarsi mediante iniziativa privata in base appunto all’Accordo di programma stesso (...). Inequivocabilmente, l’art. 1 di tale accordo di programma (sottoscritto anche dalla odierna appellata) dà atto degli intenti di “riqualificazione ambientale dell’area urbana rimasta inutilizzata a seguito della dismissione e trasferimento in altra sede dell’[OSCURATO:PERSONA] e Dolce di Prato” con utilizzo del tempo verbale passato chenon può essere considerato un caso e che, quindi, assume valenza incontestabile di una circostanza già verificatasi in ordine alla perdita del requisito oggettivo legittimante l’esenzione»;2.14 sullapremessa che: « L’onere della prova dell’esistenza di una causa di esenzione dal tributo incombe al proprietario»,il giudice di appello ha correttamente ritenuto che, «(...) oltre a mancare l’utilizzo “esclusivo” dell’immobile a sede del presidio ospedaliero, già di per sé dirimente per escludere l’invocata esenzione IMU, il suddetto accordo di programma determina anche (Cass. civ., sez. V, 15/09/2022, n. 27242) un “indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n.9100/2020)” e cioè “una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determina l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali” (Cass. civ., sez. V, 11/02/2021, n. 3445) anch’essa ulteriormente ed autonomamente valutabile per denegare l’invocata esenzione»; 2.15 in definitiva, essendo stato accertatoche la destinazione a scopi istituzionali era irreversibilmente cessata con la demolizione del fabbricato e la cessione dell’area di risulta per la realizzazione di un parco pubblico, nonsi può ravvisare nella sentenza impugnata una eventuale violazione (o falsa applicazione) dell’art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazionedi detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv . (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15974; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10016; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2022, n. 10673; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17350); né si può ipotizzare una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv . per un ’ erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736); là dove, invece, si è fatto leva sulla documentazione prodotta dalla stessa contribuente per escludere i presupposti dell’invocata esenzione, che devono essere provati dachi richiede il beneficio (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2005, n. 8450; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2010, n. 24593; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15172); 2.16 nella specie, quindi, la sentenza impugnata non si è discostata dai principi enunciati, essendosi formato il convincimento del giudice di appello sulla scorta di una ponderata disamina delle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento ha osservato le regole di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove acquisite; 3. p ertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, i l ricorso dev e essere rigettato; 4. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 14.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pag