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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24833/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto la liquidazione dei compensi quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 4 marzo 2020 con la quale il Tribunale di Torino - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto (così riqualificato il fatto contestato al capo A. della rubrica quale ricettazione) e, riconosciute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha addotto la violazione della legge penale, in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sporto querela solo relativamente alla falsificazione della propria firma apposta su un proprio assegno (n. 0107465160) e non della sottrazione del titolo; e non avrebbe sporto alcuna querela in relazione ad altri due titoli di cui avrebbe solo denunciato lo smarrimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché si è limitato a reiterare le medesime allegazioni prospettate con l'atto di appello puntualmente disattese dalla Corte di merito, non muovendo alcuna critica argomentata UUl avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente per la sua validità che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479); difatti, «occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell'interpretazione dei negozi giuridici.

Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l'intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884)», in quanto «in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura 2 (f individuazione del fatto-reato» (Sez. 4, n. 8486/2022, cit.).

Tanto più che, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01).

Nel caso di specie, per quel che qui interessa in relazione all'oggetto materiale del fatto per cui è condanna, risulta dagli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il 10 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]Anna ha denunciato lo smarrimento di un carnet contenente due assegni, tra cui il titolo n. 0107465160; - il giorno successivo ha integrato la denuncia, rappresentando che nel detto carnet vi era anche il titolo 0107465158, così menzionando entrambi gli assegni in imputazione; - il 17 novembre 2015 la persona offesa ha sporto querela, richiamando le appena menzionate denunce, rappresentando di aver appreso dalla banca trattaria che il titolo n. 0107465160 era stato presentato per il pagamento con firma falsa (poiché ella non aveva emesso l'assegno) e, dunque, che ignoti si erano sostituiti alla sua persona, e chiedendo infine che si procedesse nei confronti di costoro «per tutti i reati ravvisabili» nelle sue dichiarazioni («chiedo che, se identificati, vengano penalmente perseguiti per tutti i reati ravvisabili nelle presenti dichiarazioni»); - in tal modo, in ossequio ai princìpi sopra esposti, deve ritenersi che la persona offesa abbia espresso la volontà che si procedesse in relazione a tutte le condotte commesse in suo pregiudizio in relazione ai detti titoli di credito di cui aveva perso la disponibilità (come per vero correttamente rilevato già dalla Corte di appello), non avendo la Danna contezza illo tempore che ciò fosse dovuto al furto che l'imputato risulta aver confessato solo nel corso del giudizio di primo grado (cfr. sentenza impugnata).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Non deve, infine, procedersi alla liquidazione dei compensi chiesti dal difensore dell'imputato, atteso che, «in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di 5(.1 merito una volta definito il giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 271339 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto la liquidazione dei compensi quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 4 marzo 2020 con la quale il Tribunale di Torino - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto (così riqualificato il fatto contestato al capo A. della rubrica quale ricettazione) e, riconosciute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha addotto la violazione della legge penale, in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sporto querela solo relativamente alla falsificazione della propria firma apposta su un proprio assegno (n. 0107465160) e non della sottrazione del titolo; e non avrebbe sporto alcuna querela in relazione ad altri due titoli di cui avrebbe solo denunciato lo smarrimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché si è limitato a reiterare le medesime allegazioni prospettate con l'atto di appello puntualmente disattese dalla Corte di merito, non muovendo alcuna critica argomentata UUl avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, «in tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente per la sua validità che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479); difatti, «occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell'interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l'intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884)», in quanto «in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura 2 (f individuazione del fatto-reato» (Sez. 4, n. 8486/2022, cit.). Tanto più che, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01). Nel caso di specie, per quel che qui interessa in relazione all'oggetto materiale del fatto per cui è condanna, risulta dagli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il 10 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]Anna ha denunciato lo smarrimento di un carnet contenente due assegni, tra cui il titolo n. 0107465160; - il giorno successivo ha integrato la denuncia, rappresentando che nel detto carnet vi era anche il titolo 0107465158, così menzionando entrambi gli assegni in imputazione; - il 17 novembre 2015 la persona offesa ha sporto querela, richiamando le appena menzionate denunce, rappresentando di aver appreso dalla banca trattaria che il titolo n. 0107465160 era stato presentato per il pagamento con firma falsa (poiché ella non aveva emesso l'assegno) e, dunque, che ignoti si erano sostituiti alla sua persona, e chiedendo infine che si procedesse nei confronti di costoro «per tutti i reati ravvisabili» nelle sue dichiarazioni («chiedo che, se identificati, vengano penalmente perseguiti per tutti i reati ravvisabili nelle presenti dichiarazioni»); - in tal modo, in ossequio ai princìpi sopra esposti, deve ritenersi che la persona offesa abbia espresso la volontà che si procedesse in relazione a tutte le condotte commesse in suo pregiudizio in relazione ai detti titoli di credito di cui aveva perso la disponibilità (come per vero correttamente rilevato già dalla Corte di appello), non avendo la Danna contezza illo tempore che ciò fosse dovuto al furto che l'imputato risulta aver confessato solo nel corso del giudizio di primo grado (cfr. sentenza impugnata). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve, infine, procedersi alla liquidazione dei compensi chiesti dal difensore dell'imputato, atteso che, «in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di 5(.1 merito una volta definito il giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 271339 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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