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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36452/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza del 20 dicembre 2022, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tese a ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Prima, con la sentenza del 3 giugno 2022 n. 1753/2022.

2. Va altresì premesso, al fine di una migliore comprensione del ricorso, che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, dava atto che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva disposto la detenzione domiciliare, ma negato l'affidamento in prova ai servizi sociali, esclusivamente in forza del reato per il quale Carlino era detenuto in esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nel luglio 2020.

La Corte di cassazione accoglieva il ricorso rilevando come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità, per il quale è comunque necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame dei comportamenti attuali dello stesso, dovendosi valutare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, essendo sufficiente che da tali emergenze risulti che il percorso di revisione critica sia stato almeno avviato.

Con l'ordinanza emessa all'esito del giudizio rescissorio, iDra impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come nelle more del procedimento in cassazione Carlino era stato raggiunto da altri due provvedimenti cautelari restrittivi.

Il primo provvedimento cautelare era stato emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2021 e poneva Carlino agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per una sistematica attività di spaccio svolta da giugno ad agosto 2019 in Canicattì.

Il Tribunale di sorveglianza, in data 15 febbraio 2022, non revocava il già disposto regime della detenzione domiciliare, valorizzando la buona condotta del detenuto.

Interveniva, però, un secondo provvedimento restrittivo, in data 11 luglio 2022, emesso dal Gip del Tribunale di Catania, per il concorso nell'acquisto e nella detenzione di ingenti quantitativi di cocaina, fatti dal marzo al luglio 2019: sulla scorta di questo ulteriore ordinanza cautelare il Tribunale di sorveglianza revocava il già concesso regime della detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza dava altresì atto che la difesa aveva rappresentato come l'ordinanza catanese, confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio solo quanto alla misura cautelare scelta.

L'ordinanza ora impugnata rigetta l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, rappresentando come, a fronte delle predette ordinanze cautelari, il titolo detentivo definitivo risultava essere espressione di una ben più ampia attività criminale posta in essere dal Carlino, tanto da doverlo ritenere un trafficante di ingenti quantità di cocaina, fra [OSCURATO:PERSONA], Catania e Canicattì, rilevandosi la vicinanza temporale delle condotte, nonché la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere del Carlino, dovendo così ritenersi non possibile formulare una prognosi di non recidiva.3.

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6.

Il motivo deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 27 Cost., 298, comma 2, cod. proc. pen., 47, 47-ter, comma 1-ter, e 51- ter ord. pen., nonché vizio di motivazione correlato per travisamento.

L'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria in quanto fondata su elementi non in atti, nonché esclusivamente sul titolo cautelare catanese, oggetto di travisamento, in quanto lo stesso veniva annullato dalla Corte di cassazione e rappresentava la natura sporadica episodica e occasionale delle condotte, per altro consumate solo in concorso con tale Curto, per un periodo dal 3 giugno al 13 luglio 2019; anche l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari del Gip del Tribunale di Agrigento risultava poi sostituita con quella dell'obbligo di dimora e di firma, tanto che il Tribunale di sorveglianza, proprio per questo provvedimento, dava atto che la misura alternativa doveva essere mantenuta alla luce della buona condotta del condannato.

Inoltre l'ordinanza impugnata risulterebbe viziata in quanto avrebbe rigettato la richiesta di affidamento in prova e di detenzione domiciliare senza confrontarsi con gli elementi positivi relativi al trattamento del ricorrente, emersi dalla relazione dell'U.E.P.E. che aveva consentito al Tribunale di applicare la detenzione domiciliare (concessione della liberazione anticipata, attività lavorativa assidua comprensione del disvalore del reato commesso, disponibilità ad effettuare attività di volontariato, evoluzione positiva della personalità del condannato).

L'ordinanza non avrebbe valutato neanche la situazione familiare del Carlino, con una figlia richiedente cure, né avrebbe considerato la risalenza nel tempo delle condotte oggetto dei provvedimento cautelari sopravvenuti.

Inoltre il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in una violazione dell'art.298 cod. proc. pen. in quanto, comunque, gli spetta una valutazione in ordine all'accesso alle misure alternative alla detenzione, non essendo ostativa la sussistenza di un provvedimento cautelare restrittivo in carcere.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato, in ordine al titolo in esecuzione, per espiazione pena in data 16 marzo 2023, come risulta dalla posizione giuridica acquisita in atti.

Pertanto, anche qualora il ricorso ora in esame dovesse essere accolto ed il giudice del rinvio dovesse pervenire a conclusioni diverse da quelle del provvedimento ora impugnato, non potrebbe in ogni caso darsi seguito a tale decisione in ragione dell'intervenuta espiazione della pena.

Difatti è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena (Sez. 5, n. 2552 del 111:12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171 - 01: in motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sua decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n„ 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza del 20 dicembre 2022, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tese a ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Prima, con la sentenza del 3 giugno 2022 n. 1753/2022. 2. Va altresì premesso, al fine di una migliore comprensione del ricorso, che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, dava atto che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva disposto la detenzione domiciliare, ma negato l'affidamento in prova ai servizi sociali, esclusivamente in forza del reato per il quale Carlino era detenuto in esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nel luglio 2020. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso rilevando come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità, per il quale è comunque necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame dei comportamenti attuali dello stesso, dovendosi valutare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, essendo sufficiente che da tali emergenze risulti che il percorso di revisione critica sia stato almeno avviato. Con l'ordinanza emessa all'esito del giudizio rescissorio, iDra impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come nelle more del procedimento in cassazione Carlino era stato raggiunto da altri due provvedimenti cautelari restrittivi. Il primo provvedimento cautelare era stato emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2021 e poneva Carlino agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per una sistematica attività di spaccio svolta da giugno ad agosto 2019 in Canicattì. Il Tribunale di sorveglianza, in data 15 febbraio 2022, non revocava il già disposto regime della detenzione domiciliare, valorizzando la buona condotta del detenuto. Interveniva, però, un secondo provvedimento restrittivo, in data 11 luglio 2022, emesso dal Gip del Tribunale di Catania, per il concorso nell'acquisto e nella detenzione di ingenti quantitativi di cocaina, fatti dal marzo al luglio 2019: sulla scorta di questo ulteriore ordinanza cautelare il Tribunale di sorveglianza revocava il già concesso regime della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza dava altresì atto che la difesa aveva rappresentato come l'ordinanza catanese, confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio solo quanto alla misura cautelare scelta. L'ordinanza ora impugnata rigetta l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, rappresentando come, a fronte delle predette ordinanze cautelari, il titolo detentivo definitivo risultava essere espressione di una ben più ampia attività criminale posta in essere dal Carlino, tanto da doverlo ritenere un trafficante di ingenti quantità di cocaina, fra [OSCURATO:PERSONA], Catania e Canicattì, rilevandosi la vicinanza temporale delle condotte, nonché la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere del Carlino, dovendo così ritenersi non possibile formulare una prognosi di non recidiva.3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6. Il motivo deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 27 Cost., 298, comma 2, cod. proc. pen., 47, 47-ter, comma 1-ter, e 51- ter ord. pen., nonché vizio di motivazione correlato per travisamento. L'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria in quanto fondata su elementi non in atti, nonché esclusivamente sul titolo cautelare catanese, oggetto di travisamento, in quanto lo stesso veniva annullato dalla Corte di cassazione e rappresentava la natura sporadica episodica e occasionale delle condotte, per altro consumate solo in concorso con tale Curto, per un periodo dal 3 giugno al 13 luglio 2019; anche l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari del Gip del Tribunale di Agrigento risultava poi sostituita con quella dell'obbligo di dimora e di firma, tanto che il Tribunale di sorveglianza, proprio per questo provvedimento, dava atto che la misura alternativa doveva essere mantenuta alla luce della buona condotta del condannato. Inoltre l'ordinanza impugnata risulterebbe viziata in quanto avrebbe rigettato la richiesta di affidamento in prova e di detenzione domiciliare senza confrontarsi con gli elementi positivi relativi al trattamento del ricorrente, emersi dalla relazione dell'U.E.P.E. che aveva consentito al Tribunale di applicare la detenzione domiciliare (concessione della liberazione anticipata, attività lavorativa assidua comprensione del disvalore del reato commesso, disponibilità ad effettuare attività di volontariato, evoluzione positiva della personalità del condannato). L'ordinanza non avrebbe valutato neanche la situazione familiare del Carlino, con una figlia richiedente cure, né avrebbe considerato la risalenza nel tempo delle condotte oggetto dei provvedimento cautelari sopravvenuti. Inoltre il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in una violazione dell'art.298 cod. proc. pen. in quanto, comunque, gli spetta una valutazione in ordine all'accesso alle misure alternative alla detenzione, non essendo ostativa la sussistenza di un provvedimento cautelare restrittivo in carcere. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato, in ordine al titolo in esecuzione, per espiazione pena in data 16 marzo 2023, come risulta dalla posizione giuridica acquisita in atti. Pertanto, anche qualora il ricorso ora in esame dovesse essere accolto ed il giudice del rinvio dovesse pervenire a conclusioni diverse da quelle del provvedimento ora impugnato, non potrebbe in ogni caso darsi seguito a tale decisione in ragione dell'intervenuta espiazione della pena. Difatti è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena (Sez. 5, n. 2552 del 111:12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171 - 01: in motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all'esito positivo dell'affidamento in prova e non all'ammissione a detta misura alternativa). Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sua decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n„ 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di i
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