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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 07072/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]domiciliata in Roma , v ia Flaminia, 441 , presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCAN A , n. 486 /20 1 6 , depositata il 10/03/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenze in epigrafe con la quale la C.t.r.ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la senten za con la quale la C.t.p. di Pra to aveva , a propria volta, rigettatoil ricorso avverso gli avvisi di accertam ento con i quali , per gli anni di imposta 2009 e 2010 , era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.

2. L’Ufficio, a seguito di p.v.c. notificato il 27 settembre 2012, invitava la contribuente a fornire chiarimenti in merito a sette bonifici confluiti su un conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze.

Di seguito, ritenute prive di giustificazione le movimentazioni segnalate, accertava redditi diversi per euro 130.179,00 per l’anno 2009 e per euro 81.919,00 per l’anno 2010.

3. In data 10 febbraio 2023 la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. C on il primo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e violazione di legge anche con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e violazione di legge anche con riferimento agli art. 115 cod. proc. civ.e 4 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata per la totale incoerenza tra le ragioni esposte nella motivazione e gli elementi di causa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e l’omessa decisione su un capo decisivo della controversia.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che tra i bonifici ve ne era uno «con la dicitura “regolamento merci”», trattandosi di argomentazione priva di consistenza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione laddove non ha ritenuto fornita la provaliberatoria da parte del contribuente.

5. Con il quinto motivo laricorrente denuncia violazione di legge anche con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ e d al DM 10 marzo 2014, n. 55.

Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese.

6. Preliminarmente va evidenziato che alcun rilievo , ai fini dell’eventuale formazione di un giudicato esterno,hanno nel giudizio le sentenze menzionate dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso.

6.1. Quanto alla sentenza resa con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008– sent. 272/2015 della C.t.r. della Toscana – oltre al rilievo che la copia prodotta non reca l’attestazione del passaggio in giudicato,va rilevato che l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'i mposta fa stato, nei giudizi relativi adimposte dello stesso tipo dovute per glianni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversianni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (tra le più recenti Cass. 07/12/2021, n. 38950).

Alcun rilievo, pertanto, può attribuirsi al giudicato favorevole all’Amministrazione relativo all’anno di imposta 2008, atteso che gli avvisi di accertamento impugnati riguardano bonifici relativi agli anni 2009 e 2010.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

6.2. Quanto ai giudicati favorevoli che l’Agenzia delle Entrate assume essersi formati sulle intimazioni di pagamento emesse in ragione degli avvisi di accertamento oggetto del ricorso, va rilevato che non risultano allegate le dette sentenze, e che l’Agenzianemmeno ha allegatodi averle prodotte in giudizio e in quale fase; di conseguenza, nonvi è prova neppure del loro passaggio in giudicato.

7. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, restando assorbiti gli ulteriori motivi.

7.1. La C.t.r., in primo luogo,ha individuato l’oggetto del giudizio facendo riferimento ad un unico avviso di accertamento, relativo al recupero a tassazione di un maggior reddito di euro130.179,00 che, da quantodedotto dalle parti, attiene all’anno di imposta 2009.

Di seguito la C.t.r. ha dato atto che la giustificazione dei bonifici si fondava su presunte regalie da parte dei parenti per il compleanno della figlio primogenito della contribuente.

Ha aggiunto che la C.t.p. aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo giustificato un bonifico per euro

30.000. Ancora, con riferimento a detta statuizione del giudice di primo grado, ha affermato che correttamente la sentenza di primo grado aveva affermato che per una somma così elevata era necessario fornire una migliore dimostrazione.

Ha aggiunto che tra i bonifici ve ne era uno imputato a «regolamento merci»e che le argomentazioni della contribuente trovavano smentita nel fatto che i bonifici erano dell’ottobre 2010, mentre il primo compleanno del figlio era del 26 febbraio 2011, ovvero con cinque mesi di anticipo rispetto a quest’ultimo.

Ha concluso, pertanto, affermando che correttamente poteva ritenersi giustificato solo il bonifico di euro 30.000,00.

7.2. La statuizione della C.t.r. è avulsa dall’oggetto del contendere.

In primo luogo, in motivazione non vi è menzione dell’ulteriore avviso per l’anno di imposta 2010, pure indicato nell’epigrafe della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sentenzae pacificamente oggetto del contendere, per averne dato atto la stessa Agenzia delle Entrate nel suo controricorso.

In secondo luogo, l a sentenza fa riferimento ad un parziale accoglimento in primo grado del ricorso della contribuente, sebbene sia incontroverso, per averne dato atto entrambe le parti, che la C.t.p. aveva interamente rigettato il ricorso.

A ciò deve aggiungersi che il riferimentoal parziale accoglimento è circostanziato conriferimento ad uno specifico bonifico, per la somma di euro 30.000,00 dell’ottobre 2010 e, dunque, in tesi , riferibile all’avviso di accertamento di cui non vi è menzione in motivazione.

Dallo stesso controricorso, dove vi è specifica indicazionedei sette bonifici oggetto dell’avviso di accertamento, risulta tuttavia, che non ve ne era nessunodi tale importo e che ve ne erano ben tre dell’ottobre 2010.

Infine, rispetto a detto ultimobonifico la C.t.r., per un verso , lo ha ritenuto giustificato e , per altro verso , lo ha ritenuto di importo incongruo «per un regalo di un matrimonio e di un figlio».

7.3. In primo luogo, sussiste l a violazione del principio della corrispondenza fra ilchiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cas. 17/01/2018, n. 906).

La sentenza in esame, oltre a non essersi affatto pronunciata su uno degli avvisi di accertamento, non prende in considerazione le deduzioni della contribuente con riferimento aisette bonifici contestati ed esamina un bonifico che, per importo, è difforme da quelli oggetto di indagine.

7.4. Le Sezioni Unite della Corte, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che la motivazione è solo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 che menziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232 e tra le più recenti Cass. 23/05/2022, n. 16653).

7.5. La sentenza in esame incorre anche nel vizio denunciato in quanto il rigetto dell’appello si fonda su una ricostruzione errata della sentenza di primo grado;la motivazione è incentrata esclusivamente su un solo bonifico, individuato , per altro , con elementi che non consentono di ricondurlo univocamente a nessuno di quello oggetto di giudizioe rispetto al quale vengono formulate , altresì, argomentazioni intrinsecamente contraddittorie.

Di tanto ne dà atto anche la controricorrente.

8. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]domiciliata in Roma , v ia Flaminia, 441 , presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCAN A , n. 486 /20 1 6 , depositata il 10/03/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenze in epigrafe con la quale la C.t.r.ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la senten za con la quale la C.t.p. di Pra to aveva , a propria volta, rigettatoil ricorso avverso gli avvisi di accertam ento con i quali , per gli anni di imposta 2009 e 2010 , era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef. 2. L’Ufficio, a seguito di p.v.c. notificato il 27 settembre 2012, invitava la contribuente a fornire chiarimenti in merito a sette bonifici confluiti su un conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze. Di seguito, ritenute prive di giustificazione le movimentazioni segnalate, accertava redditi diversi per euro 130.179,00 per l’anno 2009 e per euro 81.919,00 per l’anno 2010. 3. In data 10 febbraio 2023 la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. C on il primo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e violazione di legge anche con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e violazione di legge anche con riferimento agli art. 115 cod. proc. civ.e 4 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per la totale incoerenza tra le ragioni esposte nella motivazione e gli elementi di causa. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’incomprensibilità, contraddittorietà, omissione, insufficienza della motivazione e l’omessa decisione su un capo decisivo della controversia. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che tra i bonifici ve ne era uno «con la dicitura “regolamento merci”», trattandosi di argomentazione priva di consistenza. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione laddove non ha ritenuto fornita la provaliberatoria da parte del contribuente. 5. Con il quinto motivo laricorrente denuncia violazione di legge anche con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ e d al DM 10 marzo 2014, n. 55. Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese. 6. Preliminarmente va evidenziato che alcun rilievo , ai fini dell’eventuale formazione di un giudicato esterno,hanno nel giudizio le sentenze menzionate dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso. 6.1. Quanto alla sentenza resa con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008– sent. 272/2015 della C.t.r. della Toscana – oltre al rilievo che la copia prodotta non reca l’attestazione del passaggio in giudicato,va rilevato che l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'i mposta fa stato, nei giudizi relativi adimposte dello stesso tipo dovute per glianni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversianni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (tra le più recenti Cass. 07/12/2021, n. 38950). Alcun rilievo, pertanto, può attribuirsi al giudicato favorevole all’Amministrazione relativo all’anno di imposta 2008, atteso che gli avvisi di accertamento impugnati riguardano bonifici relativi agli anni 2009 e 2010. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 6.2. Quanto ai giudicati favorevoli che l’Agenzia delle Entrate assume essersi formati sulle intimazioni di pagamento emesse in ragione degli avvisi di accertamento oggetto del ricorso, va rilevato che non risultano allegate le dette sentenze, e che l’Agenzianemmeno ha allegatodi averle prodotte in giudizio e in quale fase; di conseguenza, nonvi è prova neppure del loro passaggio in giudicato. 7. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, restando assorbiti gli ulteriori motivi. 7.1. La C.t.r., in primo luogo,ha individuato l’oggetto del giudizio facendo riferimento ad un unico avviso di accertamento, relativo al recupero a tassazione di un maggior reddito di euro130.179,00 che, da quantodedotto dalle parti, attiene all’anno di imposta 2009. Di seguito la C.t.r. ha dato atto che la giustificazione dei bonifici si fondava su presunte regalie da parte dei parenti per il compleanno della figlio primogenito della contribuente. Ha aggiunto che la C.t.p. aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo giustificato un bonifico per euro 30.000. Ancora, con riferimento a detta statuizione del giudice di primo grado, ha affermato che correttamente la sentenza di primo grado aveva affermato che per una somma così elevata era necessario fornire una migliore dimostrazione. Ha aggiunto che tra i bonifici ve ne era uno imputato a «regolamento merci»e che le argomentazioni della contribuente trovavano smentita nel fatto che i bonifici erano dell’ottobre 2010, mentre il primo compleanno del figlio era del 26 febbraio 2011, ovvero con cinque mesi di anticipo rispetto a quest’ultimo. Ha concluso, pertanto, affermando che correttamente poteva ritenersi giustificato solo il bonifico di euro 30.000,00. 7.2. La statuizione della C.t.r. è avulsa dall’oggetto del contendere. In primo luogo, in motivazione non vi è menzione dell’ulteriore avviso per l’anno di imposta 2010, pure indicato nell’epigrafe della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sentenzae pacificamente oggetto del contendere, per averne dato atto la stessa Agenzia delle Entrate nel suo controricorso. In secondo luogo, l a sentenza fa riferimento ad un parziale accoglimento in primo grado del ricorso della contribuente, sebbene sia incontroverso, per averne dato atto entrambe le parti, che la C.t.p. aveva interamente rigettato il ricorso. A ciò deve aggiungersi che il riferimentoal parziale accoglimento è circostanziato conriferimento ad uno specifico bonifico, per la somma di euro 30.000,00 dell’ottobre 2010 e, dunque, in tesi , riferibile all’avviso di accertamento di cui non vi è menzione in motivazione. Dallo stesso controricorso, dove vi è specifica indicazionedei sette bonifici oggetto dell’avviso di accertamento, risulta tuttavia, che non ve ne era nessunodi tale importo e che ve ne erano ben tre dell’ottobre 2010. Infine, rispetto a detto ultimobonifico la C.t.r., per un verso , lo ha ritenuto giustificato e , per altro verso , lo ha ritenuto di importo incongruo «per un regalo di un matrimonio e di un figlio». 7.3. In primo luogo, sussiste l a violazione del principio della corrispondenza fra ilchiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cas. 17/01/2018, n. 906). La sentenza in esame, oltre a non essersi affatto pronunciata su uno degli avvisi di accertamento, non prende in considerazione le deduzioni della contribuente con riferimento aisette bonifici contestati ed esamina un bonifico che, per importo, è difforme da quelli oggetto di indagine. 7.4. Le Sezioni Unite della Corte, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che la motivazione è solo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 e tra le più recenti Cass. 23/05/2022, n. 16653). 7.5. La sentenza in esame incorre anche nel vizio denunciato in quanto il rigetto dell’appello si fonda su una ricostruzione errata della sentenza di primo grado;la motivazione è incentrata esclusivamente su un solo bonifico, individuato , per altro , con elementi che non consentono di ricondurlo univocamente a nessuno di quello oggetto di giudizioe rispetto al quale vengono formulate , altresì, argomentazioni intrinsecamente contraddittorie. Di tanto ne dà atto anche la controricorrente. 8. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tribut
Sentenza Cassazione n. 07072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris