CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 27698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento parziale dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il sequestro preventivo per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo c), e ha restituito la somma di euro 355.739,99, confermando il decreto con riferimento invece al concorso per omissione nelle violazioni degli art. 8 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi d) ed e). 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento al concorso per omissione nei reati di cui ai suddetti capi d) ed e). Ricorda che la condotta del capo d) era consistita nell'emissione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, funzionali a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Furcar l'evasione di IVA per gli anni 2017 e 2018, mentre la condotta del capo e) era consistita nell'omessa indicazione nella dichiarazione del modello Unico SC 2019 per l'annualità d'imposta 2018 di elementi attivi pari a euro 4.265.338, consentendo un'evasione d'imposta per euro 938.374. Sostiene che disponeva della documentazione contabile in quanto commercialista e che si era limitato a registrare le fatture degli anni 2017 e 2018 senza verifiche, cui peraltro non era tenuto per legge. Aggiunge che, appena resosi conto dell'errore nella dichiarazione presentata, aveva emesso la nota di storno con addebito dell'IVA. Esclude il dolo. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché non aveva commesso i reati e anzi si era prontamente attivato allorché si era avveduto dell'assenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in relazione al nesso tra il sequestro e i reati. Nella memoria ribadisce le sue difese [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo e il secondo motivo attengono al fumus dei reati contestati, sotto i distinti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Le violazioni tributarie si sono consumate nell'ambito di acquisti di autoveicoli all'estero in regime di sospensione IVA attraverso delle società cartiere. La documentazione sequestrata, sia presso le sedi della [OSCURATO:PERSONA] e della Furcar, società che procedevano all'acquisto o all'intermediazione dell'acquisto dei veicoli, sia presso le sedi della [OSCURATO:SOCIETA] e della Mondomotori, società cartiere, ha consentito di fotografare con precisione tutti i traffici illeciti e di delineare il ruolo del ricorrente, a cui, come commercialista, è stata ascritta, non solo l'emissione da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA] delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, così da consentire a [OSCURATO:PERSONA] e Furcar l'evasione dell'IVA per gli anni 2017 e 2018, ma anche l'omessa indicazione, nella dichiarazione del modello Unico 2019, relativa all'annualità 2018, di elementi attivi per un ammontare pari a euro 4.265.338, con un'evasione d'imposta pari a euro 938.374. Il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi a carico del ricorrente: il co- indagato, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva espressamente riferito che era stato proprio lui a suggerirgli un'ulteriore cartiera cui rivolgersi per acquistare in regime di sospensione IVA; dalla nnessaggistica tra l'indagato e il legale rappresentante delle due cartiere è emersa con nettezza l'alacre attività dei due per sistemare le carte in modo da evitare i controlli della Finanza; il ricorrente ha iscritto l'[OSCURATO:SOCIETA] nel registro VIES, pur trattandosi di una cartiera. Non ricorrono pertanto i presupposti della violazione di legge (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01), unico vizio deducibile avverso le misure cautelari reali. Inconsistente è il terzo motivo sul pericuhfin, dal momento che il sequestro nei confronti della persona fisica per il profitto o il prezzo del reato, in funzione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è sempre per equivalente e prescinde quindi dal nesso di pertinenzialità con la res (Cass., Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259:717-01). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 maggi