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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06013/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 618/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – C.U.I. 05CN766, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in data 25.11.22, nel procedimento avente n. r.g. 34112/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso presentatoai sensi dell’art. 13, comma 8 , D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricorrente impugnava il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Roma con il quale gli si ordinava di lasciare il [OSCURATO:PERSONA].

2. Il decreto di espulsione radicava la propria legittimazione su l seguente motivo: “Rilevato che il cittadino straniero si è trattenuto nel [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007; preso atto che all’interessato è stato notificato in data 04/08/2021 il diniego della protezione Internazionale con decisione emessa il 04/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, a seguito della quale ha presentato domanda reiterata, considerata inammissibile ai sensi dell’art. 29 bis del D. Lgs. 25/2008; valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul territorio nazionale, considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso posse essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi presupposti di cui all’art. 19 del TUI e successive modificazioni”.

2. Il ricorso oppositivo al predetto provvedimento si fondava suuna serie di ragioni dirette,in primis, a dimostrare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato sia per la specifica situazione personale che comunque per la pericolosità di un eventuale rientro in patria e poi perchè il provvedimento impugnato era viziato da illegittimità; il ricorrente inoltre rappresentava la pendenza innanzi il Tribunale di Roma di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale.

Più specificatamente articolava il ricorso su tre motivi:(i) nullità del decreto di espulsione per effetto della pendenza del giudizio innanzi il Tribunale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale; (ii) illegittimità del provvedimento prefettizio per violazione degli artt. 3, 4 e 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 – eccesso di potere del prefetto; (iii ) nullità del decreto di espulsione per sussistenza dei requisiti di permanenza nel territorio dello stato: divieto di espulsione e di respingimento in materia di categorie vulnerabiliex art. 5, comma 6 e art. 19 d.l.vo. n. 286/98 .3. [OSCURATO:PERSONA] adito respingeva il ricorso, aderendo alla tesi sostenuta dal Prefetto, evidenziando la mancanza dei requisiti del ricorrente per soggiornare sul territorio e specificando come la mancata concessione della sospensiva da parte del Tribunale adito rendesse il provvedimento prefettizio corretto e legittimo sia dal punto di vista formaleche sostanziale. 2.Il provvedimento, pubblicato il 25.11.2022 , è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “errore in procedendo.

Omessa pronuncia”. 1.2 Si evidenzia da parte del ricorrente che, con il terzo capo di impugnazione, aveva censurato la decisione del Prefetto per violazione dell’art. 10 della Costituzione e dell’art. 5, comma 6,e art. 19 D.L.vo. n. 286/98 e invocava la sua nullità per la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] di Pace -aggiunge il ricorrente - non si sarebbe pronunciato su tale richiesta,sussistendo pertanto un evidente vizio di omessa pronuncia su uno dei motivi di ricorso da cui sarebbe derivata necessariamente la nullità dell’ordinanza qui impugnata.

Il ricorrente denuncia che aveva compiutamente formulato con il terzo motivo di ricorso il suo diritto alla permanenza sul territorio italiano in quanto in caso di rientro in patria si sarebbe certamente sottoposto a quel rischio di concreta comp ressione dei diritti fondamentali, rappresentando come fossero sussistenti le ragioni di carattere umanitario per decretare la sua inespellibilità e venendo, altresì, in rilievo, specularmente la condizione di grave vulnerabilità. 1.4 La richiesta e le sue argomentazioni sarebbero state completamente omesse dalla motivazione del Giudice adito che non si sarebbepronunciato in alcun modo sul motivo di censura, incorrendo, questa volta certamente, in una nullità derivante da omessa pronuncia.

Precisa il ricorrente che l’omesso esame, in questo caso, concerneva direttamente una domanda o un eccezione introdotta in causa e nel caso di specie si sarebbe concretata, appunto, in una ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudicante che avrebbe completamene omesso ogni provvedimento ed ogni richiamo al motivo di gravame come formulato, configurandocosì la violazione dell’art.112 c.p.c., derivante dalla completa omissione di qualunque statuizione di accoglimento o di rigetto della domanda qui dedotta.

Tale vizio comporterebbela dichiarazione di nullità della sentenza impugnata. 1.4 Il motivo è fondato.

Invero, la lettura del provvedimento impugnato, in parallelo con le deduzioni – per la verità specifiche ed autosufficienti – contenute nel ricorso introduttivo, evidenzia la mancata pronuncia da parte del primo giudice in ordine alle doglianze sollevate nel terzo motivo di impugnazione avanzato innanzi al Giudice di pace, così concretando tale mancata pronuncia il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, integrato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c.

E’ dunque mancata la pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l’inespellibilità dello straniero, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998, applicabile ratione temporis , espressamente sottoposta al giudicante - come già sopra rilevato - con il terzo motivo di opposizione al decreto di espulsione.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza più recente di questa Corte ha, peraltro, precisato ‒ al riguardo ‒ che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020 (Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame delle restanti doglianze, articolate, la seconda come nullita’ della sentenza per omessa motivazione per motivazione solo apparente in ordine alla richiesta formulata in via principale, ovvero l’annullamento del provvedimento stante il diritto delricorrente alla permanenza in Italia, e la terza come violazione o falsa applicazione dell’art. 35bis, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (come modificato dal d.l. n. 13/2017 e dal d.l. n. 130/2020, convertito in l. 173/2020).

P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudice,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 618/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – C.U.I. 05CN766, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in data 25.11.22, nel procedimento avente n. r.g. 34112/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso presentatoai sensi dell’art. 13, comma 8 , D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricorrente impugnava il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Roma con il quale gli si ordinava di lasciare il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il decreto di espulsione radicava la propria legittimazione su l seguente motivo: “Rilevato che il cittadino straniero si è trattenuto nel [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art. 1, c. 3 della L. 68/2007; preso atto che all’interessato è stato notificato in data 04/08/2021 il diniego della protezione Internazionale con decisione emessa il 04/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, a seguito della quale ha presentato domanda reiterata, considerata inammissibile ai sensi dell’art. 29 bis del D. Lgs. 25/2008; valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presente sul territorio nazionale, considerato che non sussistono le condizioni affinché allo stesso posse essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi presupposti di cui all’art. 19 del TUI e successive modificazioni”. 2. Il ricorso oppositivo al predetto provvedimento si fondava suuna serie di ragioni dirette,in primis, a dimostrare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato sia per la specifica situazione personale che comunque per la pericolosità di un eventuale rientro in patria e poi perchè il provvedimento impugnato era viziato da illegittimità; il ricorrente inoltre rappresentava la pendenza innanzi il Tribunale di Roma di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale. Più specificatamente articolava il ricorso su tre motivi:(i) nullità del decreto di espulsione per effetto della pendenza del giudizio innanzi il Tribunale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale; (ii) illegittimità del provvedimento prefettizio per violazione degli artt. 3, 4 e 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 – eccesso di potere del prefetto; (iii ) nullità del decreto di espulsione per sussistenza dei requisiti di permanenza nel territorio dello stato: divieto di espulsione e di respingimento in materia di categorie vulnerabiliex art. 5, comma 6 e art. 19 d.l.vo. n. 286/98 .3. [OSCURATO:PERSONA] adito respingeva il ricorso, aderendo alla tesi sostenuta dal Prefetto, evidenziando la mancanza dei requisiti del ricorrente per soggiornare sul territorio e specificando come la mancata concessione della sospensiva da parte del Tribunale adito rendesse il provvedimento prefettizio corretto e legittimo sia dal punto di vista formaleche sostanziale. 2.Il provvedimento, pubblicato il 25.11.2022 , è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “errore in procedendo. Omessa pronuncia”. 1.2 Si evidenzia da parte del ricorrente che, con il terzo capo di impugnazione, aveva censurato la decisione del Prefetto per violazione dell’art. 10 della Costituzione e dell’art. 5, comma 6,e art. 19 D.L.vo. n. 286/98 e invocava la sua nullità per la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] di Pace -aggiunge il ricorrente - non si sarebbe pronunciato su tale richiesta,sussistendo pertanto un evidente vizio di omessa pronuncia su uno dei motivi di ricorso da cui sarebbe derivata necessariamente la nullità dell’ordinanza qui impugnata. Il ricorrente denuncia che aveva compiutamente formulato con il terzo motivo di ricorso il suo diritto alla permanenza sul territorio italiano in quanto in caso di rientro in patria si sarebbe certamente sottoposto a quel rischio di concreta comp ressione dei diritti fondamentali, rappresentando come fossero sussistenti le ragioni di carattere umanitario per decretare la sua inespellibilità e venendo, altresì, in rilievo, specularmente la condizione di grave vulnerabilità. 1.4 La richiesta e le sue argomentazioni sarebbero state completamente omesse dalla motivazione del Giudice adito che non si sarebbepronunciato in alcun modo sul motivo di censura, incorrendo, questa volta certamente, in una nullità derivante da omessa pronuncia. Precisa il ricorrente che l’omesso esame, in questo caso, concerneva direttamente una domanda o un eccezione introdotta in causa e nel caso di specie si sarebbe concretata, appunto, in una ipotesi di omessa pronuncia da parte del giudicante che avrebbe completamene omesso ogni provvedimento ed ogni richiamo al motivo di gravame come formulato, configurandocosì la violazione dell’art.112 c.p.c., derivante dalla completa omissione di qualunque statuizione di accoglimento o di rigetto della domanda qui dedotta. Tale vizio comporterebbela dichiarazione di nullità della sentenza impugnata. 1.4 Il motivo è fondato. Invero, la lettura del provvedimento impugnato, in parallelo con le deduzioni – per la verità specifiche ed autosufficienti – contenute nel ricorso introduttivo, evidenzia la mancata pronuncia da parte del primo giudice in ordine alle doglianze sollevate nel terzo motivo di impugnazione avanzato innanzi al Giudice di pace, così concretando tale mancata pronuncia il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, integrato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. E’ dunque mancata la pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l’inespellibilità dello straniero, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998, applicabile ratione temporis , espressamente sottoposta al giudicante - come già sopra rilevato - con il terzo motivo di opposizione al decreto di espulsione. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza più recente di questa Corte ha, peraltro, precisato ‒ al riguardo ‒ che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020 (Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023). L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame delle restanti doglianze, articolate, la seconda come nullita’ della sentenza per omessa motivazione per motivazione solo apparente in ordine alla richiesta formulata in via principale, ovvero l’annullamento del provvedimento stante il diritto delricorrente alla permanenza in Italia, e la terza come violazione o falsa applicazione dell’art. 35bis, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (come modificato dal d.l. n. 13/2017 e dal d.l. n. 130/2020, convertito in l. 173/2020). P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudice,
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