CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dei fatti addebitati con particolare riferimento alla prova della disponibilità dell'immobile in cui è stato rinvenuto lo stupefacente, effettuata la coltivazione di marijuana e l'allaccio abusivo all'energia elettrica risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che, facendo corretto riferimento al complesso dei dati probatori a disposizione, hanno rilevato come la disponibilità dell'immobile in questione in capo a Hoxha emergesse dalla circostanza che fosse stato visto aggirarsi in più occasione nei pressi ed entrare, fosse stato rinvenuto uno zaino e materiale personale, comprensivo di documenti di identificazione appartenenti al ricorrente, che detto immobile fosse stato indicato, in occasione di ricovero ospedaliero, quale luogo di abitazione per il quale risultava essere stato stipulato un contratto che lo vedeva quale conduttore dell'immobile; rilevato che il ricorrente, attraverso una parcellizzata critica ai singoli elementi complessivamente apprezzati e con diretto riferimento ai dati processuali, tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze, così scadendo nel precluso merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis